Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669, ultimo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 22 giugno 1991 dal Pretore di Catania - Sezione distaccata di

Acireale, nel procedimento penale a carico di Paratore Pietro,

iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il 5 novembre 1990 il Procuratore della Repubblica presso la

Pretura circondariale di Catania spediva a carico di Paratore Pietro

decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore di Catania -

Sezione distaccata di Acireale, per l'udienza del 15 febbraio 1991,

in ordine al reato di cui all'art. 68, quarto comma, del codice della

strada. Il decreto, portante il n. R.G. notizie di reato 2757/90,

veniva notificato all'imputato il successivo 13 novembre. Lo stesso

giorno il medesimo Pubblico ministero spediva un identico decreto di

citazione portante il n. R.G. notizie di reato 479/90, per l'udienza

del 22 febbraio 1991. Anche tale decreto veniva notificato

all'imputato il 13 novembre 1990.

Il Paratore, con atto del 13 dicembre 1990 formulava richiesta di

oblazione al Pubblico ministero "ai sensi dell'art. 162- bis c.p. e

degli artt. 555 e 557 c.p.p.".

Il Pubblico ministero trasmetteva gli atti relativi al secondo dei

due procedimenti al locale Giudice per le indagini preliminari con il

suo parere.

Con sentenza del 24 gennaio 1991 il Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Catania, considerato che l'imputato,

ammesso all'oblazione con provvedimento dell'8 gennaio 1991, aveva

corrisposto la somma a tale titolo dovuta, dichiarava "non luogo a

procedere" nei confronti del Paratore in ordine al reato a lui

ascritto, per essere il detto reato estinto per intervenuta

oblazione.

Sulla base del primo decreto di citazione a giudizio, il 15

febbraio 1991 si svolgeva il dibattimento davanti al Pretore di

Catania - Sezione distaccata di Acireale, all'esito del quale - senza

che alcuno notiziasse il giudicante in ordine all'intervenuta causa

estintiva - il Paratore veniva condannato in contumacia alle pene di

un mese di arresto e L. 50.000 di ammenda, con la concessione dei

benefici di legge.

La decisione veniva notificata al domicilio dell'imputato a mani

della moglie convivente il 21 febbraio 1991.

Il 12 aprile 1991 il Paratore richiedeva al Pretore di Acireale

che venisse dichiarata la non esecutività della sentenza di condanna

ovvero, in subordine, di essere rimesso nel termine per

l'impugnazione che, peraltro, contestualmente proponeva.

Con ordinanza del 22 gennaio 1992 il Pretore di Catania - Sezione

distaccata di Acireale, conoscendo della causa come giudice

dell'esecuzione, premesso che non sussistevano le condizioni né per

la dichiarazione d'inesecutività della sentenza né per la

rimessione nel termine e ritenuto che il conflitto andasse risolto

sulla base dell'art. 669 del codice di procedura penale, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità dell'ultimo comma di tale articolo, nella parte in cui,

nell'ipotesi "di 'conflitto' tra sentenza di non luogo a procedere e

sentenza pronunziata a giudizio (o decreto penale) dà sic et

simpliciter la prevalenza alla sentenza pronunziata in giudizio (o al

decreto penale)".

Secondo il giudice a quo, dallo stesso presupposto (l'oblazione)

deriverebbero conseguenze diverse a seconda che l'oblazione sia stata

applicata dal giudice per le indagini preliminari o dal giudice in

fase di giudizio, "circostanze estrinseche che nulla tolgono o

aggiungono al fatto che il reato, a seguito dell'oblazione, si era

estinto". Con conseguente irrazionale deroga al principio del favor

rei, "che informa tutto il procedimento penale e le altre

disposizioni contenute nell'art. 669 C.P.P.".

3. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, del 6 novembre 1991.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

riservandosi di presentare memoria. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Catania - Sezione distaccata di Acireale

sottopone al vaglio di legittimità l'art. 669, nono comma, del

codice di procedura penale nella parte in cui, in caso di conflitto

fra sentenza di non luogo a procedere e sentenza pronunciata in

giudizio per avere entrambe giudicato il medesimo fatto in relazione

allo stesso imputato, stabilisce che anche la sentenza di non luogo a

procedere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari di

pretura a seguito di estinzione del reato per intervenuta oblazione

debba essere revocata quando venga pronunciata sentenza, pure di

condanna, in giudizio. La norma censurata violerebbe l'art. 3 della

Costituzione perché dall'identico presupposto, l'oblazione,

conseguirebbero effetti diversi a seconda che la sentenza provenga

dal giudice per le indagini preliminari o dal giudice del giudizio;

donde la disparità di trattamento, da ritenere irrazionale in quanto

derivante da una circostanza del tutto estrinseca - l'essere, cioè,

la decisione pronunciata non in esito a giudizio - una circostanza

che nulla aggiunge e nulla toglie al fatto reato.

2. - Di fronte ad una richiesta di dichiarazione di

ineseguibilità del giudicato o, in subordine, di rimessione nel

termine per proporre impugnazione avanzata in conseguenza della

intervenuta pronuncia di condanna dell'imputato al termine del

dibattimento nonostante lo stesso reato fosse stato già dichiarato

estinto per oblazione con sentenza di "non luogo a procedere" emessa

dal giudice per le indagini preliminari, il giudice a quo, rilevata

l'inapplicabilità di entrambi i rimedi invocati dall'imputato, ha

ritenuto nella specie applicabile l'art. 669, nono comma, del codice

di procedura penale; con la conseguenza che, dovendosi dare

esecuzione alla sentenza pronunciata in giudizio - la decisione,

cioè, di condanna - ne deriverebbe una vera e propria

incompatibilità della norma denunciata con il principio di

eguaglianza.

La questione non è fondata.

3. - Il giudice a quo - in ciò, d'altra parte, indotto nella specie dal lessico adottato dal giudice per le indagini preliminari nel

dichiarare l'estinzione del reato - muove dal presupposto che la

sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso

la pretura con la quale è stata dichiarata l'estinzione del reato

per oblazione sia una sentenza di non luogo a procedere. Senonché

una simile tipologia di pronuncia non ha ingresso nell'area del

procedimento pretorile per la decisiva ragione che essa appartiene

esclusivamente al procedimento ordinario, collocandosi all'esito

dell'udienza preliminare come uno dei possibili epiloghi di tale

udienza. E poiché nel procedimento davanti al pretore è assente

l'udienza preliminare, l'unica pronuncia adottabile prima del

dibattimento, nei casi in cui non debba pronunciarsi condanna, è

(fuori dell'ipotesi di accesso ai riti semplificati di deflazione)

una decisione di proscioglimento in tutto assimilabile, considerata

la già avvenuta citazione dell'imputato per il giudizio, alla

decisione emessa prima del dibattimento a norma dell'art. 469 del

codice di procedura penale.

4. - Poiché, quindi, la norma da applicare nella specie non è il

nono, bensì l'ottavo comma dell'art. 669 del codice di procedura

penale, il quale prescrive che "se si tratta di una sentenza di

proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale,

il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento", di

tale norma il rimettente dovrà fare applicazione nel processo a quo.

Pertanto la norma sottoposta al vaglio di legittimità si sottrae

alle censure avanzate dall'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 669, nono comma, del codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Catania

- Sezione distaccata di Acireale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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