Corte costituzionale

Sentenza n. 198/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/11/1982 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 57

cod. pen. (Responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa) e

degli artt. 3 e 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni

sulla stampa) promossi dal Tribunale di Milano con due ordinanze emesse

il 3 marzo 1976 e con una ordinanza emessa il 10 aprile 1978 e dal

Pretore di Messina con ordinanza emessa il 22 gennaio 1981,

rispettivamente iscritte ai nn. 470 e 471 del registro ordinanze 1976,

al n. 499 del registro ordinanze 1978 e al n. 260 del registro

ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 239 dell'8 settembre 1976, n. 10 del 10 gennaio 1979 e n. 248 del 9

settembre 1981.

Visti gli atti di costituzione di Zucconi Guglielmo, di Sechi

Lamberto e di Mosca Benedetto e gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'1 giugno 1982 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

uditi gli avvocati Corso Bovio, per Zucconi Guglielmo e per Mosca

Benedetto, Vittorio D'Aiello, per Sechi Lamberto, e l'avvocato dello

Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Zucconi

Guglielmo, imputato del reato di diffamazione a mezzo della stampa ai

sensi dell'art. 57 c.p. nella sua qualità di direttore responsabile

del settimanale "La Domenica del Corriere", il Tribunale di Milano, con

ordinanza del 3 marzo 1976, ha sollevato, in relazione all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 8

febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 c.p.

Il Tribunale ritiene la prima norma in contrasto con il principio

di eguaglianza perché stabilisce che ogni periodico deve avere un solo

direttore responsabile e non consente quindi di individuare altri

soggetti destinatari degli obblighi incombenti sul direttore per quanto

riguarda il controllo sul contenuto di un periodico a grande tiratura.

Quanto all'art. 57 c.p. il giudice a quo osserva che tale

disposizione - secondo la quale il direttore che omette di esercitare

sul contenuto del periodico il controllo necessario ad impedire che col

mezzo della pubblicazione siano commessi reati è punito a titolo di

colpa, se un reato è stato commesso, con la pena stabilita per tale

reato diminuita fino a un terzo - non distingue fra la situazione di un

periodico a diffusione locale, che per il numero limitato dei redattori

e l'interesse principalmente locale delle notizie, come tali facilmente

verificabili, consenta l'adempimento dell'obbligo di controllo imposto

dalla legge e la ben diversa e più complessa situazione del direttore

di un grande periodico a diffusione nazionale, che, per il numero di

redattori e l'ampiezza del materiale incluso nelle varie edizioni,

rende praticamente impossibile il corretto esercizio del controllo

stesso, tenuto anche conto che il direttore è pur obbligato ad

osservare molti altri doveri legali e contrattuali riguardanti sia la

formazione e l'impostazione del giornale, sia i rapporti con l'editore

ed il corpo redazionale, sia i problemi connessi con la diffusione, la

vendita, la pubblicità etc.

Con ciò, secondo il giudice a quo, sarebbe violato il principio di

eguaglianza, che vieta l'applicazione di trattamenti eguali a

situazioni sostanzialmente diverse. Tale violazione non potrebbe

escludersi neppure in considerazione del fatto che la esigibilità

della condotta imposta al direttore è da accertare caso per caso, in

applicazione dell'art. 40 c.p., poiché, ove dovesse configurarsi il

limite della responsabilità penale del direttore di un grande

periodico appunto nell'imponenza e varietà dei compiti affidatigli,

con ciò stesso si finirebbe con l'attribuirgli in concreto

l'inammissibile privilegio della non punibilità in ogni caso, e

verrebbe quindi elusa la tutela che le norme impugnate tendono ad

apprestare.

La parte privata si è costituita ritualmente ed i difensori avv.ti

Giovanni Bovio ed Armando Costa, nelle deduzioni, ribadiscono e

sviluppano le tesi svolte nell'ordinanza di rinvio. Dopo un'ampia

esposizione della evoluzione storica della materia, la difesa

sottolinea che l'attuale normativa sulla stampa sarebbe caratterizzata

ancora dalla struttura della regolamentazione originaria, anteriore

alla nascita dei grandi quotidiani attuali, ed improntata alla esigenza

di indicare comunque un soggetto determinato quale responsabile dei

reati commessi col mezzo della stampa periodica. E rievoca in proposito

la figura del gerente responsabile prevista dall'art. 41 dell'Editto

Albertino sulla stampa del 26 marzo 1848, che costituirebbe il

precedente storico e giuridico del direttore responsabile previsto dal

codice penale del 1930 e poi dalla legge del 1958 n. 127, che ha

definitivamente accolto il principio secondo cui incombe al direttore

l'obbligo di controllare tutto quanto viene pubblicato sul giornale

onde evitare che siano commessi reati a mezzo del periodico e che tale

controllo non può essere delegato ad altri nel senso che, in caso di

delega, il direttore risponde anche del fatto del delegato.

Ciò posto la difesa insiste sulla evoluzione subita dai periodici

a grande diffusione, che sono divenuti organi di grande informazione,

con conseguente ampliamento "a dismisura" delle loro dimensioni, fino

alla creazione di strutture estremamente complesse, con varie edizioni

speciali in loco pubblicate contemporaneamente, ciò che non era

previsto né prevedibile al momento della emanazione della normativa in

vigore, la quale risulterebbe così del tutto inadeguata giacché il

materiale che così si accumula non potrebbe essere efficacemente

controllato ad opera del solo direttore responsabile che non potrebbe

affidare ad altri tale compito a differenza di quanto accade nelle

altre aziende, nelle quali è consentito attribuire i vari settori a

specifici dirigenti.

La normativa stessa pertanto si appaleserebbe "veramente iniqua" ed

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ingenerando una palese

disparità di trattamento fra il direttore di un piccolo mensile a

diffusione locale ed il direttore di un grande quotidiano a diffusione

nazionale ché, entrambi, sono destinatari degli stessi obblighi di

controllo, con assurde conseguenze nel campo penalistico.

2. - Identica questione è stata sollevata in pari data dallo

stesso Tribunale, nell'analogo procedimento a carico di Sechi Lamberto,

direttore responsabile del settimanale "Panorama".

3. - Con ordinanza 10 aprile 1978, emessa nel procedimento a carico

di Mosca Benedetto, direttore responsabile del "Corriere

d'informazione", lo stesso Tribunale ha sollevato questione identica

nei suoi termini formali, facendo solo riferimento, quanto ai motivi,

alle precedenti ordinanze sopra menzionate.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi ritualmente in

rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri nel

giudizio a carico del Sechi, sostiene la non fondatezza della questione

osservando che alla definizione in modi adeguati delle varie situazioni

ipotizzate dal giudice a quo soccorrerebbero i principi attinenti

all'accertamento della responsabilità penale ed alla determinazione

della pena in concreto, di talché, ove risultasse che l'imputato non

abbia potuto esercitare il controllo, egli andrebbe esente da pena, e

comunque, in caso di accertata responsabilità, subirebbe una pena

adeguata al grado della colpa. Onde la lamentata sperequazione non

sussisterebbe e di conseguenza dovrebbe escludersi la fondatezza della

censura.

4. - Nel corso del procedimento penale a carico di Calarco Nino,

direttore della "Gazzetta del Sud", deputato al Parlamento, imputato di

violazione dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per la

omessa pubblicazione di rettifiche debitamente richieste circa notizie

ritenute diffamatorie dal prof. Arena Alessandro, nonché di Belfiore

Biagio, imputato dello stesso reato, che aveva assunto la qualità di

vice direttore responsabile del detto giornale dopo la elezione a

deputato del Calarco a norma dell'art. 3, quarto comma della l. n. 47

del 1948, il Pretore di Messina, con ordinanza del 22 gennaio 1981, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale di detta norma in

relazione agli artt. 3 e 27 della Cost.

Il giudice a quo osserva che il citato art. 3, consentendo a chi è

investito di mandato parlamentare di continuare ad esercitare

l'attività di direttore di periodico, senza l'assunzione delle

responsabilità che vi sono normalmente connesse perché al riparo

dell'immunità parlamentare, costituirebbe un irrazionale privilegio a

suo favore. Inoltre la norma, attribuendo al vice direttore

responsabile solo tale ultima qualità, senza i poteri e doveri

connessi alla carica di direttore, lo esporrebbe in sostanza ad una

responsabilità oggettiva per decisioni prese da altri e per

comportamenti non suoi, in violazione del principio della personalità

della pena posto dall'art. 27 Cost.

L'attribuzione al vice direttore responsabile dello specifico

dovere di controllo su quanto viene pubblicato sul periodico non

potrebbe invero essere separata dall'insieme dei poteri direzionali che

soli ne consentirebbero il puntuale adempimento, specie con riguardo

alla impostazione generale del periodico ed alla connessione con questa

della scelta e delle modalità di pubblicazione delle notizie e quindi

anche delle rettifiche richieste dagli interessati.

Con lo stesso principio contrasterebbe altresì il citato art. 8

della legge n. 47 del 1948 che assoggetta a pena il vice direttore

responsabile che non ottempera all'obbligo di effettuare le

pubblicazioni previste dal primo comma, se la corrispondente decisione

viene presa dal direttore non responsabile, giacché, diversamente da

quanto previsto dall'art. 57 c.p., il fatto configurato come reato non

viene punito a titolo di colpa ma presuppone il rifiuto di ottemperare

all'obbligo, e quindi richiede la sussistenza del dolo generico.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato nei termini deduzioni difensive con cui sostiene la non

fondatezza delle questioni.

Afferma l'Avvocatura che la ratio della norma di cui all'art. 3

della l. n. 47 del 1948 mira ad impedire l'impunità dei reati commessi

a mezzo stampa nei casi in cui, essendo il direttore un parlamentare,

sia negata l'autorizzazione a procedere. Il direttore parlamentare

sarebbe invero penalmente responsabile se commette reato a mezzo della

stampa, salvo l'autorizzazione a procedere richiesta dalla legge, onde

non sussisterebbe la diseguaglianza irrazionale lamentata dal Pretore e

se in concreto una differenza di trattamento può presentarsi essa non

deriverebbe dalla legge sulla stampa ma dall'eventuale diniego

dell'autorizzazione a procedere, sulla cui legittimità costituzionale

nella specie non sono formulate censure.

D'altra parte non potrebbe neppure parlarsi nella specie di

responsabilità non personali e tanto meno oggettiva del direttore

responsabile. Invero al vicedirettore responsabile si deve riconoscere

il diritto ed il dovere di impedire la commissione di reati a mezzo del

periodico di cui abbia la vice direzione, il che paleserebbe altresì

l'infondatezza della censura elevata sotto il profilo della pretesa

violazione dell'art. 27 Cost.

Motivando espressamente sulla rilevanza il giudice a quo afferma

che l'accoglimento della censura potrebbe portare alla esclusione della

responsabilità del Belfiore e parallelamente ad una ridefinizione del

fatto reato da attribuire al Calarco e ciò indipendentemente dalla

richiesta di autorizzazione a procedere contro di lui perché tale

circostanza sarebbe certamente rilevante "anche ai fini della

valutazione che dovrà essere compiuta dal Senato per la concessione o

il diniego dell'autorizzazione a procedere". Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe

sono identiche o strettamente connesse e i relativi giudizi possono

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Per quanto riguarda la questione sollevata con l'ordinanza 10

aprile 1978 emessa nel corso del giudizio penale a carico di Mosca

Benedetto, deve preliminarmente rilevarsi che il Tribunale di Milano ha

censurato gli artt. 57 c.p. e 3 l. 8 febbraio 1948 n. 47 in relazione

all'art. 3 Cost. senza alcuna motivazione in ordine alla rilevanza

della questione stessa e senza formulare alcun diretto apprezzamento

della non manifesta infondatezza, limitandosi a fare richiamo

all'ordinanza dello stesso Tribunale del 3 marzo 1976 emessa nel

giudizio a carico di Zucconi Guglielmo, di cui più oltre si dirà.

Al riguardo la Corte non può che ribadire la propria

giurisprudenza (da ultimo sent. n. 158/82) nel senso che l'art. 23

della l. n. 87 dell'11 marzo 1953, contenente norme sulla costituzione

e sul funzionamento della Corte costituzionale, prescrive espressamente

che il giudice a quo riferisca "i termini ed i motivi" della questione

di legittimità, della quale egli deve delibare la rilevanza e la non

manifesta infondatezza. Ciò in coerenza con le forme di pubblicità

dettate per le ordinanze di rimessione dall'art. 25 della stessa legge

al fine di assicurare la chiara e generale conoscenza delle questioni

sollevate innanzi alla Corte.

A tali essenziali esigenze non corrisponde la motivazione per

relationem come sopra adottata dal Tribunale di Milano e pertanto si

impone una declaratoria di inammissibilità.

3. - Per quanto riguarda poi la questione di legittimità dell'art.

3 della l. n. 47 del 1948 sollevata con l'ordinanza 22 gennaio 1981 dal

Pretore di Messina nel giudizio penale a carico di Calarco Nino,

direttore della "Gazzetta del Sud" e deputato al Parlamento, nonché di

Belfiore Biagio, vice-direttore responsabile, ai sensi dell'art. 3,

comma quarto della detta l. n. 47 del 1948, deve preliminarmente

osservarsi che l'originaria norma di cui all'art. 8 della l. n. 47 del

1948, in base alla quale è stata formulata l'imputazione a carico di

entrambi, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rinvio, è

stata modificata con l'art. 42 della l. 5 agosto 1981 n. 416,

concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per

l'editoria, il quale, a differenza della normativa precedente, fissa la

pena della sola multa per il reato di omessa pubblicazione di rettifica

ascritto agli imputati.

In virtù poi dell'art. 32 della l. 24 novembre 1981, n. 689,

recante modifiche al sistema penale, non costituiscono più reato e

sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena

della multa o dell'ammenda.

Conseguentemente si rende necessario che il giudice a quo riesamini

la rilevanza della questione proposta tenendo conto della nuova

normativa sopra richiamata, ed occorre di conseguenza disporre la

restituzione degli atti al Pretore di Messina.

4. - Passando ad esaminare il merito delle altre questioni, occorre

rilevare che la prima di esse concerne il preteso contrasto con il

principio di eguaglianza che deriverebbe dall'attribuzione ad un solo

soggetto della responsabilità del controllo sul contenuto di un

periodico, senza consentire quindi la ripartizione della

responsabilità stessa anche fra altri soggetti. Al riguardo è da

osservare anzitutto che la doglianza così formulata pone un problema

di legittimità costituzionale non sufficientemente definito nei suoi

termini logicamente necessari perché, pur lamentando una violazione

del principio di eguaglianza, cioè una pretesa discriminazione operata

dal legislatore senza giustificato motivo, si limita a censurare la

norma impugnata senza indicare il termine di comparazione in relazione

al quale si dovrebbe riscontrare la disparità di trattamento.

Vero è che, nelle proprie difese, la parte privata Zucconi ha

mostrato di interpretare la censura come implicitamente riferita al

raffronto fra l'azienda giornalistica e le altre aziende di diversa

natura presso le quali è consentita la ripartizione dei poteri e delle

relative responsabilità.

Ma anche a voler condividere tale punto di vista, la questione non

potrebbe egualmente ritenersi fondata. Al riguardo è il caso di

rilevare che, come si evince anche dai lavori preparatori della l. n.

47 del 1948, la norma in esame è in armonia con la fondamentale

esigenza di indicare un soggetto immediatamente identificabile che

risponda del periodico di fronte alla legge, come del resto prescrive

l'art. 21 Cost.

L'identificazione del responsabile nel direttore, che per tale sua

funzione è posto più degli altri in grado di seguire tutta

l'attività del periodico, risponde a sufficienti criteri di

razionalità. Invero tale scelta, come questa Corte ebbe già occasione

di affermare sin dalla sentenza n. 3 del 1956, rappresenta un momento

di particolare rilievo nella evoluzione della legislazione sulla stampa

facendo coincidere, a differenza del regime originario, che

identificava il responsabile in un soggetto estraneo al periodico, il

soggetto stesso con chi del periodico "è in effetti la guida e

l'ispiratore". La indicazione di cui all'art. 3 censurato è pertanto

frutto di una scelta di politica legislativa coerente con i principi

che governano la materia e risponde, come si è detto, a sufficienti

criteri di razionalità.

Essa, inoltre, è conforme sostanzialmente a quanto previsto nella

legislazione di altri paesi, pur socialmente evoluti, ove è appunto

tendenzialmente garantita l'indicazione certa di un responsabile in

relazione alla qualifica rivestita ed al suo collegamento con

l'attività del periodico.

Tale conclusione, d'altra parte, non può essere respinta neppure

in relazione al caso, indubbiamente caratterizzato da aspetti propri,

dell'unicità del direttore di un grande periodico. Anche in questa

ipotesi opera infatti l'esigenza fondamentale sopra ricordata e

l'indicazione prevista dalla legge costituisce uno strumento di

identificazione certa ed immediata del responsabile, il che è

sufficiente ad escludere la fondatezza della censura anche sotto tale

particolare profilo. Una volta ammessa, come si è detto, la necessità

della previsione di soggetti responsabili dei periodici di fronte alla

legge, ciò che del resto non contestano le ordinanze di rinvio, le

modalità di attuazione della relativa regolamentazione rientrano, in

relazione alla scelta tra le possibili soluzioni, nella

discrezionalità del legislatore, ovviamente nei limiti della

ragionevolezza, che nella specie, come si è detto, non possono certo

ritenersi violati.

D'altra parte, le diverse soluzioni prospettate non rappresentano

un'alternativa senz'altro preferibile, rivelatrice della irrazionalità

della normativa vigente, a causa degli inconvenienti cui potrebbe dar

luogo la previsione di più soggetti responsabili per ciascun settore

del periodico, posta l'unitarietà della pubblicazione e l'esigenza di

riferire ad un solo soggetto, per la concreta individuazione delle

responsabilità, le conseguenze, di fronte ai terzi, della eventuale

illegittimità della condotta di chi deve sovraintendere al buon

andamento dell'attività del giornale.

Ciò non toglie, ovviamente, che la situazione dei grandi

periodici, le cui ampie dimensioni comportano crescente complessità

delle strutture, vastità di materiale elaborato, molteplicità di

edizioni locali, si presenti con aspetti peculiari rispetto alla

problematica in esame. Né può negarsi che l'attuale disciplina

comporti inconvenienti per quanto riguarda le difficoltà che il

responsabile unico può incontrare nell'osservanza degli obblighi che

gli incombono. Trattasi tuttavia di circostanze inerenti alle

modalità di fatto dell'attuazione della disciplina che, come tali, non

rientrano direttamente nella previsione normativa e non sono quindi

idonee, di per sé, a costituire motivo di illegittimità

costituzionale.

Il legislatore, peraltro, potrà tenerne conto nell'ambito delle

sue scelte discrezionali, al fine di apprestare un più soddisfacente

sistema normativo in materia, che valga appunto ad eliminare gli

inconvenienti prospettati.

5. - L'altra questione sottoposta alla Corte concerne il preteso

contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 57 c.p. che sancisce, a carico

del direttore che omette di esercitare il controllo necessario ad

impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, la

responsabilità penale a titolo di colpa per i reati effettivamente

commessi, salvo la responsabilità dell'autore della pubblicazione e

fuori dei casi di concorso.

Secondo il giudice a quo la norma, non distinguendo fra la

situazione del direttore di un piccolo periodico a diffusione locale,

sul contenuto del quale è agevole esercitare il controllo richiesto

dalla norma penale, e la situazione del direttore di un grande

periodico a diffusione nazionale, le cui complesse strutture ed

attività non consentirebbero ad una sola persona l'esercizio effettivo

del controllo suddetto, imporrebbe una disciplina identica a situazioni

sostanzialmente differenziate, e si porrebbe così in contrasto con il

principio di eguaglianza che, secondo la costante giurisprudenza di

questa Corte esige, fra l'altro, che a situazioni non omogenee

corrispondano discipline diverse.

Neanche detta questione è fondata.

Al riguardo deve, anzitutto, osservarsi che, una volta escluso,

come si è detto, il contrasto con l'art. 3 Cost. dell'indicazione di

un solo direttore responsabile, indipendentemente dalle maggiori o

minori dimensioni del periodico, la disciplina penale per le dette

ipotesi appare anch'essa immune dal vizio lamentato essendo l'identità

del trattamento penale logicamente coerente con il detto principio di

unicità del responsabile.

Deve, d'altra parte, ricordarsi che, secondo la giurisprudenza

della Corte di Cassazione anteriore alla l. 4 marzo 1958 n. 127 con cui

fu modificato l'art. 57 c.p. del 1930 che sanciva la responsabilità

penale del direttore collegandola esclusivamente alla sua qualità, la

responsabilità stessa era stata già intesa come fondata sulla colpa,

concretantesi in una forma di negligenza, cioè nel mancato o

incompleto adempimento dell'obbligo giuridico di vagliare il contenuto

del periodico al fine di impedire pubblicazioni che potessero

costituire reato.

Questa Corte con la sentenza n. 3 del 1956, pur aderendo

sostanzialmente a tale interpretazione, ha posto in evidenza che i

suddetti obblighi di vigilanza e di controllo, non puntualmente

espressi in un precetto legislativo, dovevano anche allora desumersi

dal sistema, in correlazione con la figura del direttore della quale

erano certi i lineamenti e quindi i diritti ed i doveri.

Conseguentemente con la stessa sentenza questa Corte, rilevando le

difficoltà che il testo allora vigente dell'art. 57 c.p. offriva ad

una consimile interpretazione, e pur escludendo la fondatezza della

censura sollevata contro detto testo in quanto sospetto di contrasto

con l'art. 25 Cost. perché avrebbe sancito un caso di responsabilità

penale per fatto altrui, si faceva tuttavia interprete dell'esigenza di

dare alla materia, che la realtà configurava in termini non equivoci,

una corrispondente disciplina legislativa.

In risposta a tale invito, il legislatore, con l'art. 1 della l. 4

marzo 1958 n. 127, ha dettato la norma attualmente impugnata, la quale,

indubbiamente, delinea con maggiore compiutezza la responsabilità del

direttore nella prospettiva di adeguare maggiormente la relativa

disciplina al principio costituzionale della personalità della

responsabilità penale. In particolare, secondo la nuova norma la colpa

è espressamente individuata nella violazione di una specifica regola

di condotta, quale è appunto quella prescritta dalla norma stessa

quando dispone che il direttore deve "esercitare sul contenuto del

periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col

mezzo della pubblicazione siano commessi reati".

A maggior ragione, quindi, attualmente, è valido quanto già

affermato da questa Corte con la detta sentenza n. 3 del 1956 a

proposito del fondamento della responsabilità del direttore, cioè che

questi risponde "per fatto proprio" per lo meno perché tra la sua

omissione e l'evento c'è un nesso di causalità materiale "al quale si

accompagna sempre un certo nesso psichico sufficiente a conferire alla

responsabilità il connotato della personalità".

Il che consente, d'altra parte, di ritenere che la responsabilità

del direttore venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito, la

forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt.

45, 46, 48 c.p.) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e

volontaria (art. 42 c.p.), nessuna ragione imponendo che questi

principi generali, di rigorosa osservanza, non trovino applicazione

puntuale anche in questo caso.

La disciplina così delineata nei suoi fondamenti si atteggia in

modo sufficientemente articolato per quanto riguarda le fattispecie

concrete cui essa in linea di massima può essere applicabile,

conservando in se una adeguata capacità di aderenza alle fattispecie

stesse. La giurisprudenza ordinaria che già si è dimostrata non

insensibile a tali problemi, potrà valutare, nel concreto esame dei

singoli casi, se sussistano quegli elementi di colpa che a tenore

dell'art. 57 c.p. e delle altre norme dello stesso codice sopra

richiamate, costituiscono, come si è detto, il fondamento della

responsabilità in esame.

Parallelamente a quanto già affermato in precedenza a proposito

dell'art. 3 della l. n. 47 del 1948, va rilevato che eventuali ipotesi

limite si tradurrebbero in ogni caso in inconvenienti di fatto della

attuazione della disciplina, derivanti dalla evoluzione anche

tecnologica del settore, non rientranti direttamente nella previsione

normativa e non idonei quindi a costituire di per se motivo di

illegittimità costituzionale.

Il che consente di concludere che l'unitarietà della disciplina

della responsabilità penale del direttore di un periodico posta

dall'art. 57 c.p., indipendentemente dalla circostanza di fatto che

trattasi di periodici a diffusione locale o a diffusione nazionale,

risponde comunque ad un principio di razionalità sufficiente ad

escludere il lamentato contrasto con l'art. 3 Cost.

Ciò non toglie, ovviamente, che gli esposti elementi possano

convenientemente essere tenuti presenti dal legislatore al fine di

perfezionare ulteriormente la normativa in materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e

dell'art. 57 codice penale sollevata in relazione all'art. 3 della

Costituzione con l'ordinanza del Tribunale di Milano 10 aprile 1978;

2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Messina;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 codice

penale sollevate con le ordinanze del Tribunale di Milano del 3 marzo

1976 in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 18 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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