Corte costituzionale

Sentenza n. 192/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/07/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 34 e

35 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1023 (disposizioni di

coordinamento transitorie e di attuazione dei codici penali militari di

pace e di guerra), promossi con due ordinanze emesse il 24 luglio 1974

dal giudice di sorveglianza del tribunale supremo militare sulle

istanze di liberazione condizionale presentate da Kappler Herbert e da

Reder Walter, iscritte ai nn. 358 e 359 del registro ordinanze 1974 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30

ottobre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1023

(disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei codici

penali militari) il giudice militare di sorveglianza presso il

tribunale supremo militare ha proceduto all'esame delle domande, intese

ad ottenere la liberazione condizionale, presentate da Herbert Kappler

e da Walter Reder, detenuti nel reclusorio militare di Gaeta in

espiazione della pena dell'ergastolo e, in due distinte ordinanze, di

identico contenuto ed entrambe del 24 luglio 1974, ha osservato che

dalla documentazione esibita risulterebbe che non difettano

manifestamente le condizioni prescritte per la concessione del

beneficio.

Ha rilevato, tuttavia, che per l'art. 35 del richiamato regio

decreto 1023, "la liberazione condizionale è conceduta con decreto del

Ministro da cui dipendeva il militare condannato al momento del

commesso reato" e che non esiste alcuna norma che regoli il mancato

accoglimento delle istanze prodotte dai condannati.

Ciò premesso, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dei ripetuti artt. 34 e 35 del regio decreto n. 1023 del

1941, in riferimento agli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione.

Nei due giudizi avanti a questa Corte non vi è stata costituzione

di parti. Soltanto in quello conseguente all'ordinanza di rimessione

relativa all'istanza prodotta dal Kappler è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Il giudice militare fa presente che, con la sentenza n. 204 del

1974, questa Corte - per quanto attiene alla liberazione condizionale

prevista dal codice penale comune - ha dichiarato la illegittimità

dell'art. 43 del regio decreto 28 maggio 1941, n. 602 (disposizioni di

attuazione del codice di procedura penale), che attribuiva al Ministro

di grazia e giustizia il potere di concedere il beneficio, riconoscendo

siffatta attribuzione all'organo amministrativo in contrasto con gli

artt. 13, 24 e 111 della Costituzione.

Le considerazioni svolte in detta sentenza - osserva, quindi, tal

giudice - sembra debbano valere anche per gli artt. 34 e 35 del regio

decreto 9 settembre 1941, n. 1023, che demandano al Ministro per la

difesa la facoltà di concedere la liberazione condizionale prevista

dalla legislazione penale militare. Istituto che, peraltro,

attualmente, proprio in conseguenza della ripetuta sentenza n. 204 del

1974, è differenziato rispetto a quello della legge penale comune,

senza adeguata giustificazione, non potendo questa rinvenirsi in

speciali esigenze della normativa militare.

Per l'Avvocatura dello Stato, la questione di legittimità

costituzionale che ne occupa si risolve accertando se la

regolamentazione posta dalle norme denunciate - diversa da quella

adottata dalle norme penali comuni, quali risultano dopo la sentenza

numero 204 del 1974 - trovi o meno una giustificazione ragionevole,

anche e specificamente in relazione alle invocate norme costituzionali

di raffronto.

E all'uopo fa presente che la stessa autonoma previsione nel codice

penale militare (art. 71) e la differenziata regolamentazione - per

quanto riguarda, in particolare, i minimi di pena inflitti e scontati

ed il massimo di pena residuale, prima delle leggi n. 827 del 1942 e n.

1634 del 1962 - starebbero a dimostrare la speciale natura che

l'istituto assume in relazione alla sanzione militare.

Le esigenze di tutela delle Forze Armate e le peculiarità di

disciplina che giustificano, per espresso dettato costituzionale (art.

27 u.c. e 103 Cost.), l'esigenza di una legislazione e di una

giurisdizione penale militare, assumerebbero specifico rilievo nella

fase di esecuzione della pena militare, fase della quale la liberazione

condizionale rappresenta un particolare aspetto.

Ond'è che quanto in ordine all'istituto è stato ritenuto

costituzionalmente illegittimo in relazione al diritto penale comune,

non potrebbe ripetersi rispetto al diritto penale militare.

Alla stregua del quale - secondo l'Avvocatura - andrebbe valutata

non soltanto l'effettiva esistenza delle medesime condizioni oggettive

e soggettive, ma anche la compatibilità del beneficio con le esigenze

di tutela e di disciplina delle Forze Armate: valutazione, questa, di

carattere schiettamente politico e, quindi, da poter essere compiuta

soltanto dal Ministro responsabile, per l'appunto, politicamente. Considerato in diritto :

1. - Poiché le questioni che pervengono all'esame della Corte sono

proposte con due ordinanze di identico contenuto, i relativi giudizi

vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Il giudice militare di sorveglianza presso il tribunale

supremo militare, nell'esprimere parere sulle domande di concessione

della liberazione condizionale ai due ufficiali dell'esercito tedesco

Kappler e Reder, detenuti in espiazione della pena dell'ergastolo, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 35

del r.d. 9 settembre 1941, n. 1023 (disposizioni di coordinamento,

transitorie e di attuazione dei codici penali militari), in riferimento

agli artt. 13, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della

Costituzione.

Secondo tale giudice, in conformità di quanto la Corte ha già

ritenuto in tema di liberazione condizionale di condannati per reati

comuni, rispetto alla quale ha dichiarato illegittimo il potere

decisorio del Ministro di grazia e giustizia (sentenza 204 del 1974),

anche per la liberazione condizionale dei condannati per reati militari

deve ritenersi illegittimo quello che le norme impugnate conferiscono

al "Ministro da cui dipendeva il militare condannato al momento del

commesso reato" e che nel caso è il Ministro della difesa.

E ciò per il motivo che, anche qui, vi sarebbe violazione degli

artt. 13, 24 e 111 della Costituzione, poiché la procedura

amministrativa non consentirebbe, nonostante si verta in tema di

libertà personale, né il contraddittorio né l'impugnativa del

provvedimento di rigetto dell'istanza.

La questione è fondata.

Va preliminarmente osservato che l'art. 176 del codice penale, nel

testo modificato della legge 25 novembre 1962, n. 1634, ha, nel terzo

comma, esteso la concessione della liberazione condizionale al

condannato all'ergastolo che, avendo tenuto, durante l'espiazione, un

comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, ed

avendo risarcito, se possibile, il danno, abbia effettivamente scontato

almeno ventotto anni di pena.

Tale norma - come non è dubbio - è applicabile anche al

condannato all'ergastolo da parte di tribunali militari, in quanto

l'art. 22, secondo comma, del codice penale militare di pace classifica

detta pena tra quelle "comuni", e cioè disciplinate dalle leggi penali

ordinarie, anche quando applicate da tribunali militari, e l'art. 71,

secondo comma, stesso codice stabilisce che "la concessione, gli

effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla

legge penale comune".

Occorre poi ricordare che la Corte, nella sentenza n. 204 del 1974,

ha ritenuto che la liberazione condizionale, nel quadro della normativa

costituzionale del settore, fondata sull'art. 27, ha assunto un peso e

un valore più incisivo, in quanto l'istituto rappresenta ora un

peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di

applicazione presuppone un obbligo tassativo del legislatore di tenere

non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di

predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a

garantirle.

Ne consegue che il condannato ha diritto a che, verificandosi le

condizioni poste dalla norma sostanziale, venga riesaminata la sua

situazione in ordine alla prosecuzione della esecuzione della pena, al

fine di accertare se quella già scontata abbia o no assolto il suo

fine rieducativo e quindi se il suo ulteriore protrarsi sia o no

giustificabile.

Ora è ovvio che un simile riesame, implicando una disamina dei

presupposti, con conseguenze potenzialmente ablative degli effetti di

un giudicato, non può essere deferito a nessun organo dell'esecutivo,

ma va affidato a un organo giurisdizionale, che sia, per altro, di

adeguato livello (organo che, per condannati per reati comuni è ora,

in base alla legge 12 febbraio 1975, n. 6, la Corte di appello).

3. - L'Avvocatura dello Stato, pur senza obiettare alcunché circa

quanto ritenuto sulla natura giuridica dell'istituto, ha osservato che,

per la liberazione condizionale dalla pena militare, "va valutata non

soltanto l'effettiva esistenza in concreto delle medesime condizioni

oggettive e soggettive, ma anche l'ammissibilità del beneficio

richiesto con l'esigenza di tutela e di disciplina delle forze armate";

valutazione, quest'ultima, che sarebbe "di carattere chiaramente

politico, e che può essere validamente compiuta solo dal Ministro

politicamente responsabile".

Al riguardo va però osservato che la componente relativa alle

esigenze di tutela e di disciplina delle forze armate, allorché si

inserisce nel quadro valutativo di un interesse che ha tutte le

caratteristiche di un diritto soggettivo, potrà implicare che la

decisione debba essere devoluta a un organo della giurisdizione

militare anziché di quella ordinaria, ma non mai che possa essere

commessa alla discrezionalità di un organo del potere esecutivo.

In proposito sembra opportuno ricordare che una delle ragioni con

le quali si giustifica l'esistenza stessa dei tribunali militari - e se

ne trova eco anche nei lavori dell'Assemblea Costituente - è la

peculiare idoneità di essi per l'apprezzamento dei valori specifici

dell'ordinamento militare, tra i quali il coraggio, l'onore, lo spirito

di coesione, la disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 34 e 35 del

r.d. 9 settembre 1941, n. 1023 (contenente disposizioni di

coordinamento, transitorie e di attuazione dei codici penali militari),

nella parte in cui attribuiscono la decisione sulla domanda di

liberazione condizionale al Ministro da cui dipendeva il militare

condannato al momento del commesso reato, anziché ad un organo

giurisdizionale di adeguato livello.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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