Art. 175 c.c. — Cessazione del vincolo
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Una pronuncia additiva che applichi la disciplina prevista dall'art. 169 del codice civile novellato, per l'alienazione dei beni del fondo patrimoniale, in luogo del regime stabilito per il patrimonio familiare dall'art. 170 del previgente codice civile (immutabilità delle convenzioni matrimoniali sino allo scioglimento del matrimonio anche in assenza di figli minori), equivarrebbe ad una abrogazione dell'istituto del 1942, di cui il legislatore del 1975, invece, ha statuito la conservazione a titolo transitorio, nei casi in cui i privati hanno ritenuto di adottarlo prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia. Tale intervento, però, appartiene alla tecnica della produzione legislativa e non alla competenza del giudice delle leggi, in considerazione, anche, della molteplicità delle soluzioni riservate alla insidacabile discrezionalità del legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia, sollevata d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione). - V., in relazione all'impossibilità di intervento della Corte quando siano configurabili più soluzioni in ordine alla questione sollevata, soluzioni rimesse alla discrezionalità legislativa, la sent. n. 194/1984.
Art. 167 c.c. · Art. 170 c.c. · Art. 175 c.c. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Era stato proposto di assoggettare a riduzione la costituzione dei beni in patrimonio familiare anche quando il costituente fosse uno dei coniugi, per garantire in ogni caso che il complesso dei beni costituiti in patrimonio familiare non eccedesse la quota disponibile. Si è però creduto preferibile, quando il costituente sia il genitore, mantenere l'intangibilità del patrimonio, anche se ecceda la disponibile, per dare una maggiore tutela all'interesse dei minori. D'altra parte, non deve destare preoccupazione la posizione dei figli maggiorenni, in quanto essa è sufficientemente garantita dalla facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria, nei casi di necessità o di utilità evidente, il parziale scioglimento del vincolo per l'effetto di conseguire la parte loro spettante sulla quota di riserva.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 116
Non è stata data al nuovo istituto una più particolareggiata regolamentazione, giacchè sarebbe stata superflua. È ovvio infatti che la disciplina dettata per la dote potrà trovare applicazione in via analogica per il patrimonio familiare. Della dote.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 118
Della costituzione della dote. Nell'indicare le persone che, oltre la moglie, possono costituire o aumentare la dote dopo il matrimonio, non si è parlato nell'art. 178 di altri anzichè di «estranei», come era stato suggerito, per evitare il dubbio che anche il marito possa costituire la dote dopo il matrimonio. Non è stata accolta la proposta di stabilire che la costituzione di dote può comprendere anche i beni futuri. Come fu osservato nella relazione al progetto definitivo, l'ammissibilità della costituzione in dote dei beni futuri era giustificata nel codice del 1865, che non consentiva la costituzione durante il matrimonio, ma non lo è nel nuovo sistema, che segue il principio opposto. Oltre ciò è da considerare l'inopportunità che la donna assuma un impegno di portata imprevedibile, che potrebbe riuscire eccessivamente gravoso. Non è stata riprodotta la norma del capoverso dell'art. 175 del progetto, con cui si disponeva che la costituzione di dote espressa in termini generici comprende tutti i beni presenti. Se questa norma era necessaria nel vecchio codice, per escludere che in una costituzione di dote fatta in termini generici si comprendessero anche i beni futuri, è superflua nella nuova legge che esclude i beni futuri dalla costituzione di dote.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 119
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 95 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore eta'.
tolto: In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore eta' dell'ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota di legittima, l'autorita' giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessita' o di utilita' evidente per i figli maggiorenni, puo' disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, cosi' che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art175 · fonte del testo
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