Codice civile

Art. 123 c.c. — Simulazione

[1]((Il matrimonio puo' essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

[2]L'azione non puo' essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Approfondimenti

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  • Nell'art. 123 non si è creduto di stabilire un termine di due anni per l'annullamento del matrimonio per impotenza, come era stato suggerito. Una norma siffatta, senza precedenti neanche nelle legislazioni straniere, sarebbe, oltre che ingiustificata, pericolosa, in quanto indurrebbe i coniugi a impugnare il matrimonio entro due anni per evitare la decadenza; mentre, non essendo fissato un termine, in molti casi tale impugnativa non verrà più promossa per circostanze sopravvenute e particolarmente per i legami affettivi che la vita comune fa sorgere tra i coniugi. Il secondo comma dell'articolo si occupa della impotentia generandi. Il progetto definitivo cominciava con l'escludere che l'impotenza di generare potesse essere proposta come causa di nullità del matrimonio, ma poi consentiva l'impugnativa del matrimonio da parte di uno dei coniugi se l'altro mancasse di organi necessari per la generazione. È stato proposto di sostituire al criterio della «mancanza di organi necessari per la generazione» quello della esistenza di «organi costituzionalmente incapaci alla generazione. Ma tale proposta in realtà trasformerebbe il contenuto della disposizione; e mentre da un lato estenderebbe notevolmente la possibilità di annullamenti matrimoniali attraverso indagini non sempre facili nè sicure circa la incapacità funzionale, escluderebbe, dall'altro, senza giustificazione, casi più gravi come quello di mancanza completa di organi necessari alla generazione, quando non fosse costituzionale ma acquisita anteriormente al matrimonio. Si pensi per esempio all'estirpazione dell'utero e delle ovaie. È sembrato quindi preferibile mantenere la disposizione entro gli stessi limiti del progetto definitivo. L'accertamento facile e sicuro del caso contemplato esclude incertezze e pericoli di abusi. Ma pure lasciandosi immutata la sostanza della disposizione, si è ritenuto opportuno modificarne la formulazione per eliminare quella certa contraddizione che vi era tra la dichiarazione che l'impotenza di generare non è causa di nullità del matrimonio e l'ammettere l'impugnazione del matrimonio in una ipotesi che costituisce un caso d'impotenza di generare. È sembrato che il pensiero dovesse esprimersi più rettamente, senza tentennamenti, col dichiarare che l'impotenza di generare può essere proposta come causa di nullità del matrimonio nel solo caso che uno dei coniugi manchi di organi necessari per la generazione. Limitata a questo solo caso, l'ammissione della impotenza di generare non può destare quelle preoccupazioni che si manifestarono in maniera molto vasta. Allorchè da taluni si auspicava di contemplare l'impotenza di generare come causa generale di nullità matrimoniale. Nè si può dire che venga a crearsi un profondo divario con la legislazione canonica, da cui è retta la maggioranza dei matrimoni in Italia, perchè il caso preso in considerazione è quello sul quale anche fra i canonisti vi è una copiosa letteratura. È opportuno in ogni modo precisare che la disposizione dettata circa l'impotenza di generare, di cui si occupa il secondo comma dell'art. 123, non intende limitare in alcun modo il campo di applicazione del primo comma dell'articolo medesimo che riflette l'impotentia coeundi. La nozione di questa rimane quindi immutata nella sua piena estensione, quale è stata sempre tradizionalmente intesa dalla nostra dottrina civilistica, la quale in questa parte è modellata su quella canonica. Di conseguenza tutte le volte che la mancanza di organi necessari per la generazione importa impotentia coeundi, l'annullamento del matrimonio sarà regolato dalla disposizione del primo comma dell'art. 123, senza le condizioni e limitazioni stabilite nel secondo comma. Le disposizioni dettate in questo ultimo comma trovano quindi praticamente applicazione, quando la mancanza di organi necessari alla generazione sia tale da non produrre, a stretto rigore, l'impotentia coeundi, come può avvenire per es. quando una donna o per costituzione o per operazioni subite sia priva del tutto degli organi necessari alla generazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 100

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 73 parole tolte, 52 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'impotenza perpetua, cosi' assoluta come relativa, quando e' anteriore al matrimonio, puo' essere proposta come causa di nullita' dall'uno e dall'altro coniugeaggiunto: Il matrimonio puo' essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

tolto: L'impotenza di generareaggiunto: L'azione non puo' essere proposta tolto: come causa di nullita' del matrimonio solo se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione. L'azione spetta all'altro coniuge, purche' non abbia avuto conoscenza di questo difetto prima del matrimonio, e non puo' essere proposta trascorsi tre mesi da quando egli ne abbia avuto conoscenza aggiunto: decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art123 · fonte del testo

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