Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1992 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'abrogato art. 574

del codice civile promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dal

Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra

Errante Angelo e Broussard Vincenza Beatrice ed altre iscritta al n.

663 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Errante Concetta ed Angela nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In data 26 ottobre 1970 decedeva intestato Rocco Errante

lasciando eredi, secondo il regime successorio allora vigente, le due

figlie legittime Concetta e Angela e usufruttuario per un terzo

dell'eredità il coniuge. Contro le eredi Angelo Altomonte otteneva,

con sentenza in data 8 aprile 1977, la dichiarazione di filiazione

naturale nei confronti del defunto, ai sensi dell'art. 232 delle

disposizioni transitorie della legge 19 maggio 1975, n. 151, di

riforma del diritto di famiglia, e conseguentemente instaurava

davanti al Tribunale di Reggio Calabria un giudizio diretto a

conseguire la quota di eredità di sua spettanza secondo la

disciplina della successione legittima vigente al tempo dell'aperta

successione.

Nel corso di tale giudizio il Tribunale, con ordinanza del 13

luglio 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 17 ottobre 1991,

ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale

dell'abrogato art. 574, primo comma, cod. civ., nella parte in cui,

nel concorso di figli naturali con figli legittimi, attribuiva ai

primi la metà della quota conseguita dai secondi, anziché un pari

diritto ereditario.

Ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata, applicabile

nella specie in virtù del principio tempus regit actum, violerebbe

gli artt. 3 e 30 Cost., "incidendo in maniera pesante e

discriminatoria sul diritto a succedere dei figli naturali rispetto

ai figli legittimi".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite le

convenute. Esse contestano la valutazione della giurisprudenza di

questa Corte espressa nell'ordinanza di rimessione e fanno osservare

che il trattamento successorio dei figli naturali in concorso con

figli legittimi, previsto nell'ordinamento anteriore alla Novella del

1975, è sempre stato ritenuto costituzionalmente legittimo.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata infondata. L'Avvocatura rileva che l'evoluzione della

giurisprudenza della Corte, rappresentata dalle sentenze richiamate

nell'ordinanza, nel senso della parificazione del trattamento

successorio dei figli naturali a quello dei figli legittimi, si è

sempre limitata ai casi di conflitto dell'interesse del figlio

naturale con successibili diversi dai membri della famiglia

legittima. Considerato in diritto

1. - Dal Tribunale di Reggio Calabria è sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 574 cod. civ. - abrogato

dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975, n. 151, ma applicabile nel

giudizio a quo, in quanto vertente su una successione aperta prima

dell'entrata in vigore della legge - nella parte in cui, nel concorso

ab intestato di figli legittimi con figli naturali, attribuisce a

questi metà della quota che conseguono i legittimi, anziché un pari

diritto ereditario.

Ad avviso del giudice remittente, la disparità di trattamento

contrasta con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Analoga questione, già proposta da altro giudice in relazione

alla norma parallela dell'abrogato art. 541 cod. civ., che regolava

la divisione tra figli legittimi e naturali della quota

complessivamente riservata ai discendenti, è stata dichiarata non

fondata con sentenza n. 168 del 1984. Non vi sono ragioni per

modificare tale giudizio con riguardo alla norma ora impugnata,

formalmente diversa, ma sostanzialmente identica.

Le norme abrogate del codice civile del 1942, che definivano i

diritti successori dei figli naturali in concorso con figli

legittimi, non possono essere valutate - come vorrebbe il giudice a

quo, il quale si richiama in premessa al nuovo art. 261 cod. civ. -

anticipando nel tempo i criteri direttivi della riforma del diritto

di famiglia, dopo la quale, e in conseguenza di essa, si è

accentuato il mutamento della coscienza e della sensibilità sociale

in ordine alla condizione di questa categoria di figli.

Occorre, invece, rifarsi all'interpretazione dell'art. 30 Cost.

vigente anteriormente alla Novella del 1975, quale risulta dalle

sentenze della Corte costituzionale menzionate nell'ordinanza di

rimessione, che sono lontane dall'offrire sostegno alla questione da

essa sollevata.

Tali sentenze (nn. 79 del 1969, 50 del 1973, 82 del 1974) hanno

interpretato l'art. 30, terzo comma, come comando di parificazione

dei diritti ereditari dei figli naturali a quelli attribuiti ai

legittimi soltanto nelle ipotesi di mancanza di membri della famiglia

legittima, intesa nel senso stretto in cui è considerata dalla norma

costituzionale. Perciò sono stati dichiarati

costituzionalmenteillegittimi gli artt. 467 e 468 cod. civ., nella

parte in cui negavano ai figli naturali il diritto di

rappresentazione del loro genitore anche in assenza di discendenti

legittimi; l'art. 539 cod. civ., limitatamente nella parte in cui,

pur in mancanza di figli legittimi e del coniuge, riservava ai figli

naturali una quota inferiore a quella spettante ai legittimi; l'art.

575 cod. civ., nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e

del coniuge, ammetteva il concorso degli ascendenti legittimi con i

figli naturali.

3. - Nei confronti dei figli legittimi e del coniuge superstite il

principio costituzionale di parificazione giuridica dei figli

naturali è soggetto al limite della compatibilità con i diritti dei

membri della famiglia legittima. La determinazione di tale limite

appartiene alla discrezionalità del legislatore, di guisa che la

disciplina in esame del concorso dei figli naturali con figli

legittimi nella successione intestata e nella quota di riserva fu

giudicata dalla sentenza n. 79 del 1969 un modo di attuazione ante

litteram del precetto costituzionale di conciliazione della tutela

degli uni con i diritti degli altri.

Per quanto possa oggi apparire severa (o "penalizzante" come dice

il giudice a quo), l'attribuzione ai figli naturali di una quota

ridotta alla metà della quota conseguita dai legittimi non può

ritenersi eccedente il limite della ragionevolezza, la quale deve

essere valutata nel contesto storico che aveva prodotto la norma. A

quell'epoca essa segnò un notevole progresso nell'evoluzione

legislativa verso un migliore trattamento dei figli naturali, avendo

il codice del 1942 sostituito al precedente criterio di calcolo della

quota secondo il sistema della "quota di diritto" il più favorevole

sistema della "quota di fatto".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 574 cod. civ., abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio

1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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