Art. 574 c.c. — Concorso di figli naturali e legittimi
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Le norme abrogate del codice civile del 1942, che definivano i diritti successori dei figli naturali in concorso con i figli legittimi, debbono essere valutate non alla luce dei criteri direttivi della successiva riforma del diritto di famiglia, bensì nel contesto storico che aveva prodotto la norma stessa, rifacendosi all'art. 30, terzo comma, Cost. come interpretato dalla Corte anteriormente alla Novella del 1975, e cioè quale comando di detta parificazione soltanto nelle ipotesi di mancanza di membri della famiglia legittima, intesa nel senso stretto considerato dalla norma costituzionale medesima. Non può quindi ritenersi eccedente il limite della ragionevolezza (v. massima A) la abrogata disposizione del codice del 1942 - tuttora applicabile al caso di specie, la quale, nel concorso "ab intestato" di figli legittimi con figli naturali, attribuisce a questi ultimi metà della quota che conseguono i legittimi, anziché un pari diritto ereditario. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 cod. civ., abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975 n. 151). - Nello stesso senso, riguardo alla divisione tra figli legittimi e naturali, v. S. n. 168/1984; per l'interpretazione dell'art. 30, terzo comma, Cost., v. S. n. 79/1969, 50/1973, 82/1974.
Art. 574 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 187 Riforma del diritto di famiglia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 574 ho mantenuta la regola del progetto definitivo, secondo la quale i figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono la metà della quota che conseguono i legittimi (quota facti): senonchè mi sono preoccupato della possibilità che nel concorso di parecchi figli naturali e di un solo figlio legittimo, questi consegua, per l'applicazione del criterio della quota facti, meno di un terzo dell'eredità, che è la quota minima garentita, per lo stesso caso di concorso, al gruppo dei figli legittimi nella successione necessaria. Per evitare una simile incongruenza ho stabilito che i figli legittimi complessivamente considerati hanno in ogni caso diritto a una quota rigida, corrispondente a quella a cui hanno diritto a titolo di riserva. Era stato anche suggerito di rendere possibile il pagamento da parte dei figli legittimi della porzione spettante ai figli naturali anche in beni mobili ereditari a giusta stima. Non mi è sembrato opportuno modificare il sistema del progetto, riprodotto dal codice del 1865, che ammette il pagamento con danaro o beni immobili; invero l'immobile ha un valore sufficientemente stabile e può quindi surrogare danaro come mezzo di pagamento, mentre, se si estendesse la facoltà di pagamento a qualsiasi bene ereditario, si potrebbe in taluni casi imporre ai figli naturali un sensibile sacrificio economico.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 277
Non è stata più prevista in un apposito articolo la successione dei discendenti legittimi del figlio naturale, poichè si tratta di un caso di successione per rappresentazione già regolato dall'art. 468: pertanto l'art. 118 del progetto è stato soppresso.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 278
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 57 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta' della quota che conseguono i legittimi, purche' complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredita'.
tolto: I figli legittimi o i loro discendenti hanno facolta' di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art574 · fonte del testo
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