Corte costituzionale

Sentenza n. 159/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1973 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 466 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio

1971 dal pretore di Fornovo Taro nel procedimento penale a carico di

Cantarelli Enore, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24

novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Fornovo Taro con ordinanza 7 luglio 1971, emessa nel

procedimento penale a carico di Cantarelli Enore, imputato di

corruzione di minorenne, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 466 del codice di procedura penale nella parte

in cui, permettendo la lettura in dibattimento dei rapporti di polizia

giudiziaria, consentirebbe la divulgazione di quei fatti contenuti nel

rapporto che siano lesivi dell'onore e del decoro dell'imputato e, non

avendo riscontro in valide prove, siano frutto di impressioni o giudizi

arbitrari.

Secondo il giudice a quo, l'impugnata disposizione contrasterebbe

con l'art. 2 Cost., in quanto la conoscenza pubblica dei fatti

offenderebbe la dignità umana del prevenuto, con gli artt. 3 e 24

Cost., in quanto lo porrebbe in una condizione di inferiorità

"rispetto all'imputato in genere" e romperebbe il giusto equilibrio e

la parità fra accusa e difesa, e con l'articolo 27 Cost., in quanto

sarebbe inconciliabile con la presunzione d'innocenza che dovrebbe

accompagnare l'imputato fino al riconoscimento definitivo della sua

colpevolezza.

Il contrasto con la garanzia di difesa, secondo il pretore,

dovrebbe più precisamente ravvisarsi nella circostanza che la lettura

in dibattimento delle parti del rapporto obiettivamente lesive della

reputazione dell'imputato, potendo essere ordinata anche d'ufficio dal

giudice, non troverebbe alcun limite esterno in un correlativo potere

della difesa di impedirne la divulgazione; la lettura in esame,

inoltre, condurrebbe ad una specie di condanna morale anticipata, e non

sarebbe necessaria ai fini della conformità delle pene ai criteri di

cui all'art. 133 del codice penale, potendo la personalità del reo

essere analizzata in modo autonomo dal magistrato, attraverso l'esame

"di ogni componente idonea a fondare la sua decisione".

Non essendovi stata Costituzione di parti avanti a questa Corte, la

causa è stata trattata in camera di consiglio. Considerato in diritto :

A fondamento della questione di legittimità dell'art. 466 del

codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, il giudice a quo pone sostanzialmente la presunta

lesione della reputazione dell'imputato che deriverebbe dalla lettura

di quelle parti del rapporto di polizia giudiziaria le quali,

riflettendo "apprezzamenti e valutazioni" circa la di lui moralità

"non ancorati a concreti elementi di prova perché frutto di

impressioni raccolte nell'ambiente, e talvolta di giudizi del tutto

gratuiti" inciderebbero sull'onore ed il decoro dell'imputato stesso,

senza che la difesa possa opporvisi in nessun modo, data la facoltà

del giudice di disporre detta lettura anche di ufficio.

Tale lesione si risolverebbe, altresì, nella violazione del

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. per lo stato di

inferiorità che si verificherebbe a danno dell'imputato così

inquisito e per la correlativa rottura della parità tra accusa e

difesa.

La questione è, peraltro, infondata.

Occorre invero ricordare che l'art. 466 c.p.p. si richiama ai

quattro articoli precedenti, facendo espressamente salvo quanto ivi

disposto, e autorizza, quindi, la lettura di ufficio dei rapporti di

polizia giudiziaria limitando l'oggetto della lettura stessa, per

quanto riguarda le informazioni della pubblica autorità sulla

moralità delle parti, a "fatti specifici atti a stabilire la

personalità dell'imputato in relazione al reato o ad accertarne o ad

escluderne la qualità di persona socialmente pericolosa", così come

appunto disposto dall'art. 464 c.p.p. che detta disposizioni generali

in materia di letture dibattimentali. Pertanto, il contenuto normativo

della disposizione impugnata non si estende fino a consentire le

valutazioni o gli apprezzamenti gratuiti cui fa riferimento l'ordinanza

di rinvio, ma si limita a permettere l'acquisizione, attraverso il

valido strumento informativo del rapporto di polizia giudiziaria, di

elementi obiettivi da utilizzare in sede processuale ai fini della

maturazione del libero convincimento del giudice sul fatto, in

relazione alla personalità del soggetto che ne è incolpato.

La norma impugnata si uniforma, quindi, alla fondamentale esigenza

della ricerca della verità, che domina il processo penale, e non si

pone in contrasto con la garanzia di difesa.

E in base a concetti analoghi a quelli ora espressi la Corte, con

la sentenza n. 154 in data odierna, ha, appunto, escluso il contrasto

con il diritto di difesa, della facoltà di disporre anche d'ufficio la

lettura in dibattimento delle deposizioni testimoniali istruttorie e

delle dichiarazioni dei coimputati prosciolti, ai sensi degli artt. 462

n. 3, 463, 465 del codice di procedura penale.

D'altra parte, la difesa dell'imputato ha pur sempre modo di

esplicarsi, compatibilmente con le esposte esigenze, mediante gli

interventi resi possibili dalla necessaria specificità dei fatti e

delle circostanze eventualmente riferiti nel rapporto. E ciò è

conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui

l'esercizio del diritto di difesa può essere adattato alle speciali

caratteristiche dei vari momenti processuali in cui deve esplicarsi.

Le considerazioni che precedono valgono evidentemente ad escludere

sia i profili di contrasto con l'art. 3 proposti nell'ordinanza,

fondati sulla presunta illegittimità della lettura in esame, sia la

sussistenza della lamentata violazione dell'art. 2 Cost., dato che la

lettura stessa, nei limiti sopra precisati, risponde a legittimi fini

di giustizia, e non può pertanto ritenersi lesiva della dignità umana

dell'imputato.

È infine fuori luogo il richiamo all'art. 27 Cost. perché la

disposizione impugnata, lungi dall'implicare una presunzione di

colpevolezza a carico dell'imputato prima della condanna, concerne solo

l'ingresso in sede processuale di elementi da sottoporre al vaglio del

giudice ai fini della futura pronunzia sulla eventuale colpevolezza

dell'imputato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 466 del codice di procedura penale, nella parte in cui

consente la lettura d'ufficio in dibattimento dei rapporti di polizia

giudiziaria, sollevata con ordinanza del pretore di Fornovo Taro in

data 7 luglio 1971 in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 27 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI. ADUINO SALUSTRI -

Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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