Art. 466 c.p.p. — Facoltà dei difensori

Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 248/1983

    Illegittimità dichiarata
    28 luglio 1983

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 comma settimo legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) come sostituito dall'art. 18 legge 24 dicembre 1979, n. 650, nella parte in cui non prevede che il Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché possa presenziare, eventualmente con l'assist…

    Art. 466 c.p.p. · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 18 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 6 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 159/1973

    Questione infondata
    21 novembre 1973

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 466 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente la lettura d'ufficio in dibattimento dei rapporti di polizia giudiziaria, sollevata con ordinanza del pretore di Fornovo Taro in data 7 luglio 1971 in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 27 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di…

    Art. 466 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art466 · fonte del testo

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