Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale

di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il

triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed

altre misure), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1992 dal

Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Biancone Davide

e l'A.T.A.C., iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto la domanda

di annullamento del provvedimento di esonero disposto dall'Azienda

Tramvie ed Autobus del Comune di Roma (ATAC), ai sensi dell'art. 3

della legge 12 luglio 1988, n. 270 nei confronti di Davide Biancone,

autista di linea fino al 1981 e successivamente adibito ad altre

mansioni per sopravvenuta inidoneità determinata da un infortunio

sul lavoro, il Pretore di Roma, quale giudice del lavoro, con

ordinanza del 2 luglio 1992 (r.o. n. 563 del 1992), ha ritenuto che

l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e

4, della legge 12 luglio 1988, n. 270, sollevata dal ricorrente in

riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, e 41 della Costituzione,

fosse rilevante e non manifestamente infondata e ne ha quindi rimesso

l'esame a questa Corte.

Il giudice a quo ricorda che la norma in oggetto è stata già

denunziata per illegittimità costituzionale e che la Corte, nella

sentenza n. 60 del 1991, ha ritenuto che essa rappresentasse una

scelta non irrazionale e non arbitraria del legislatore. Ma, in tale

occasione, non era stato sottoposto al vaglio di costituzionalità il

particolare profilo riguardante i lavoratori che erano divenuti

inidonei alle mansioni proprie della loro qualifica a causa di un

infortunio sul lavoro. Proprio la mancata considerazione, da parte

del legislatore, di tale specifica causa di inidoneità (in

contraddizione con le peculiari tutele che l'ordinamento riserva al

lavoratore infortunato) legittima - secondo il remittente - il

sospetto di violazione della Costituzione ed in particolare degli

artt. 2 e 3, con riferimento a quei doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale, di cui la Repubblica ha

il compito di garantire l'adempimento, così come ha il compito di

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando

di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il

pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di

tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale

del Paese.

Si assume inoltre, nell'ordinanza, la lesione dell'art. 4 della

Costituzione "sia con riferimento alla normativa speciale a

protezione del lavoratore infortunato (art. 37 della legge 29 ottobre

1971, n. 889), sia con riferimento al suo diritto alla conservazione

del posto (art. 27 - allegato b - regio decreto n. 148 del 1931)".

Nella specie - si osserva - l'arbitrarietà e l'irrazionalità della

norma non può essere esclusa facendo valere l'antieconomicità

dell'utilizzazione del lavoratore inidoneo per infortunio, atteso che

la permanenza del trattamento economico in godimento prima

dell'infortunio stesso è sancita da una legge diversa, e

precisamente dall'art. 37 della legge n. 889 del 1971, al fine di

"impedire che l'evento della contratta inidoneità possa incidere sul

regolare svolgimento del rapporto". Deve invece ritenersi che sia

arbitraria ed irragionevole una disciplina che espelle i lavoratori

inidonei indipendentemente dalle cause della loro inidoneità, tenuto

conto che l'infortunato, se permanentemente invalido, ha diritto a

chiedere il pensionamento privilegiato, senza che sia posto a suo

carico il contributo mensile di cui al comma 4 dell'art. 3 in

discussione, laddove per effetto di quest'ultima norma egli è

assoggettato ad un esonero anticipato e ad un prepensionamento il cui

costo in parte ricade su di lui.

La violazione degli artt. 35, 36, 38 e 41 della Costituzione viene

infine prospettata sulla base del rilievo che la normativa impugnata

dà esclusiva rilevanza agli interessi del datore di lavoro, al

soddisfacimento dei quali vengono sacrificati i diritti del

lavoratore infortunato. In particolare, sarebbe leso l'art. 38 della

Costituzione da una disciplina - quale quella disposta dal comma 4

dell'art. 3 - che, nel prevedere un prepensionamento coattivo, impone

al lavoratore l'obbligo di contribuire al proprio non voluto

pensionamento, con una quota che incide sulla pensione, unico mezzo

di sostentamento.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e sostenendo che

la stessa non presenta profili particolari e diversi rispetto a

quelli già esaminati dalla Corte con la sentenza n. 60 del 1991. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, punti 1 e 4, della legge 12 luglio 1988,

n. 270 con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38 e 41 della

Costituzione.

La norma predetta consente alle aziende esercenti pubblici servizi

di trasporto di predisporre un programma quinquennale di esodo dei

lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dichiarati, entro il 20

giugno 1986, inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica

di provenienza e che abbiano maturato o maturino nel corso del

quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo

di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Secondo il giudice remittente la norma impugnata imporrebbe

l'esodo obbligatorio in relazione a qualunque condizione di

inidoneità, senza alcuna considerazione delle cause che siffatta

inidoneità hanno prodotto, e neppure della situazione particolare di

chi sia divenuto inidoneo per infortunio sul lavoro, in

contraddizione con la particolare tutela che l'ordinamento riconosce

al lavoratore infortunato sul lavoro. Di qui - ed in relazione alla

specifica situazione di lavoratore infortunato - la questione di

costituzionalità sollevata dal Pretore di Roma in relazione ai

parametri sopraindicati.

2. - Ai fini di definire il quadro legislativo nel quale si

colloca la legge n. 270 del 1988 ed in particolare il suo art. 3 si

deve ricordare che l'art. 27 del Regolamento Allegato A al regio

decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che regola il rapporto di lavoro del

personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, prevede, tra i

casi in cui l'azienda può far luogo all'esonero definitivo dal

servizio degli agenti stabili, anche l'ipotesi della "inabilità al

servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito

l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue

attitudini o condizioni, in posti disponibili" nonché quella della

"palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio

grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti

il grado inferiore che gli può essere assegnato".

La norma non prevede che l'agente divenuto inabile al servizio

possa mantenere la stessa retribuzione percepita prima del mutamento

di mansioni e tanto meno quella collegata alla qualifica prima

rivestita ed alle relative variazioni. Una tale previsione è invece

espressamente contemplata per il personale divenuto inabile in modo

permanente a causa di infortunio sul lavoro, dapprima - con l'art. 28

del citato Regolamento Allegato A al decreto n. 148 del 1931 - come

mera possibilità, e poi come vero e proprio diritto per effetto

dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 376 e dell'art. 37 della

legge 29 ottobre 1971, n. 889. Quest'ultima norma in particolare

dispone che "all'agente inabile permanentemente per infortunio sul

lavoro occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in

servizio, anche se adibito ad altre mansioni, spetta lo stipendio o

paga relativo alla qualifica che rivestiva prima dell'infortunio".

3. - Come risulta dai lavori preparatori della legge n. 270 del

1988, patti aziendali e prassi applicative dell'art. 27 del

Regolamento del 1931 avevano consentito anche al personale dei

trasporti pubblici addetti al cosiddetto movimento (autisti,

conduttori, ecc.) divenuto inidoneo a tali mansioni in conseguenza di

fattori diversi dall'infortunio sul lavoro (ad es., in conseguenza di

logoramento nervoso determinato dallo stesso svolgimento

dell'attività lavorativa), di poter continuare ad usufruire,

nonostante lo spostamento a mansioni inferiori, della stessa

retribuzione corrisposta agli appartenenti alla qualifica da essi

prima rivestita.

Il fenomeno, protrattosi per diversi anni, aveva finito per

assumere proporzioni assai rilevanti, tali da incidere in modo

sensibilmente negativo nella gestione degli organici aziendali, e da

comportare costi elevati.

La norma impugnata - recependo gli accordi sindacali stipulati nel

1985-87 - venne approvata dal Parlamento, proprio al fine di

affrontare e risolvere l'anomala situazione determinata dalle

richiamate prassi, e da regolamentazioni aziendali o pattizie: e ciò

sia attraverso l'esodo obbligatorio dei dipendenti dichiarati

inidonei all'espletamento delle mansioni di provenienza e che avevano

maturato almeno quindici anni di anzianità contributiva (art. 3),

sia facendo cessare l'efficacia di tutti i regolamenti aziendali

concernenti la disciplina del personale inidoneo e le eventuali

contrattazioni aziendali e/o individuali adottati sulla materia.

La ratio della norma impugnata appare pertanto con tutta chiarezza

diretta ad eliminare gli effetti determinati da iniziative anomale,

che avevano creato situazioni vantaggiose non legislativamente

previste anche se socialmente comprensibili.

Appare del tutto estraneo a tale intento del legislatore e alle

finalità dallo stesso perseguite, che l'esodo coattivo previsto

dalla legge impugnata possa riferirsi anche a quei lavoratori la cui

inidoneità sia stata determinata da infortuni sul lavoro e il cui

diritto a continuare a percepire la retribuzione collegata alla

qualifica di provenienza discende non già da prassi applicative o da

patti individuali o da regolamenti aziendali, ma da specifiche

disposizioni legislative che nel tempo hanno definito ed ampliato i

diritti attribuiti ai lavoratori divenuti inabili (e inidonei alle

mansioni di origine) per infortunio sul lavoro.

Il fatto che la legge n. 270 del 1988, non abbia affatto abrogato

l'art. 37 della legge n. 889 del 1971 né a questa norma abbia

derogato neppure temporaneamente, sta a significare che il

legislatore non ha inteso incidere nella peculiare situazione che la

legge ha attribuito al lavoratore che ha subìto un infortunio sul

lavoro, e che tanto meno abbia inteso penalizzarlo con la perdita del

posto di lavoro, solo per il fatto di essersi necessariamente

avvalso, a causa di una diminuzione permanente della capacità

lavorativa, di un diritto riconosciuto per legge.

Sicché - ad avviso di questa Corte - una puntuale individuazione

della ratio-legis e una corretta applicazione di criteri ermeneutici

inducono ad escludere, in sede interpretativa - a differenza di

quanto sostiene il giudice a quo - che l'esodo riguardi il personale

non idoneo alle mansioni originariamente attribuitegli a causa di

inabilità permanente per infortunio sul lavoro.

4. - A tali conclusioni occorre comunque pervenire interpretando

la norma impugnata alla luce dei principi costituzionali.

Va invero a tal proposito ricordato che questa Corte, nella

sentenza n. 60 del 1991, ha affermato che l'anticipazione

obbligatoria del pensionamento attuata dalla legge in esame

comportava ripercussioni economicamente e socialmente rilevanti nei

confronti dei lavoratori da essa colpiti, i quali si trovavano nella

condizione di non poter più svolgere le originarie mansioni a causa

dell'impegno particolarmente gravoso che quelle comportavano. La

Corte ha quindi ritenuto che tale disciplina rientrasse nell'ambito

della discrezionalità legislativa, ma che le scelte operate

nell'esercizio di tale discrezionalità dovevano essere attentamente

scrutinate onde vagliarne la razionalità e la non arbitrarietà; ed

ha infine ritenuto che tali requisiti sussistessero in relazione

all'anomalia di una situazione determinata da prassi applicative

estranee alla previsione legislativa e dal proliferare delle fonti

dei benefici, con conseguente accrescimento abnorme dei costi e delle

disfunzioni organizzative.

Ma così come con la stessa sentenza la Corte ha ritenuto

arbitrario l'esodo obbligatorio nei confronti di lavoratori già

ritenuti inidonei alle mansioni originarie, ma successivamente

destinati a svolgere mansioni equivalenti o superiori a quelle

precedentemente rivestite, altrettanto arbitraria dovrebbe essere

considerata una disposizione che prevedesse l'espulsione di

lavoratori infortunati sul lavoro, l'antieconomicità della

retribuzione dei quali è prevista non da prassi o accordi ma da una

legge che attua i principi contenuti nel secondo comma dell'art. 38

della Costituzione.

In questo caso l'interesse all'efficienza dell'impresa e

all'economicità dei suoi costi, se dovesse imporre al lavoratore la

perdita del posto di lavoro (sostanzialmente irrimediabile, stante il

deficit permanente che deriva dall'infortunio subìto) e la

conseguente forzosa contribuzione del proprio prepensionamento, non

potrebbe non entrare in conflitto con valori costituzionalmente

protetti.

Una corretta interpretazione non può non scegliere, tra i

significati possibili della disposizione, quello che non si ponga in

contrasto con i principi costituzionali. Alla luce dei rilievi che

precedono, deve pertanto essere disattesa l'interpretazione della

norma impugnata che il giudice a quo ha presupposto nel formulare la

denunzia di incostituzionalità in esame. Deve cioè ritenersi che

l'art. 3, comma 1, della legge n. 270 del 1988 non riguarda i

lavoratori che siano stati dichiarati inidonei alle mansioni proprie

della loro qualifica per effetto di inabilità permanente derivante

da infortunio sul lavoro (ovvero di malattie professionali, per legge

equiparate agli infortuni).

La questione sollevata dal Pretore di Roma deve pertanto ritenersi

infondata nei sensi di cui in motivazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 luglio

1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio

1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre

misure), sollevata, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in

epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38 e 41 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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