((Con effetto dal 1 luglio 1969, all'agente inabile permanentemente per infortunio sul lavoro occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, spetta lo stipendio o paga relativo alla qualifica che rivestiva prima dell'infortunio. Dal 1 luglio 1969, la rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, liquidata all'agente inabile, gli e' direttamente corrisposta, anche se l'infortunio e' avvenuto anteriormente a tale data. All'agente iscritto obbligatoriamente o volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge e' restituito - a domanda o, al piu' tardi, in occasione della liquidazione della pensione a' carico del Fondo ovvero, qualora alla data dell'esonero non spetti la pensione, in occasione della liquidazione della posizione assicurativa - il capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, aumentato degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso annuo del 4,50 per cento)).

Testo vigente dal 1 dicembre 1971

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1968 al 1 dicembre 1971. 76 parole tolte, 143 parole aggiunte.

tolto: L'articolo 28 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, gia' modificato dall'articolo 1 della legge 1 agosto 1941, n. 1063, e' sostituito dal seguente: "Nei casi di inabilita' permanente derivante daaggiunto: Con effetto dal 1 luglio 1969, all'agente inabile permanentemente per infortunio sul lavorotolto: , all'agente aggiunto: occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in servizioaggiunto: , anche se adibito ad altre mansioni tolto: viene conservatoaggiunto: , spetta lo stipendio o paga tolto: che percepiva aggiunto: relativo alla qualifica che rivestiva prima dell'infortunio. tolto: La aggiunto: Dal 1 luglio 1969, la rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, tolto: e' corrisposta direttamente all'agente infortunato nella misura spettantegli in relazione alla invalidita' permanente e dalla data in cui ha subito l'infortunio". La disposizione di cui al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1969 aggiunto: e successive modificazioni e integrazioni, liquidata all'agente inabile, gli e' direttamente corrisposta, anche se l'infortunio e' avvenuto anteriormente a tale data. All'agente iscritto obbligatoriamente o volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge e' restituito - a domanda o, al piu' tardi, in occasione della liquidazione della pensione a' carico del Fondo ovvero, qualora alla data dell'esonero non spetti la pensione, in occasione della liquidazione della posizione assicurativa - il capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, aumentato degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso annuo del 4,50 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;376~art7 · fonte del testo

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