Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1980

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 795/1978
  • art. 3d.l. 795/1978
  • art. 4d.l. 795/1978
  • art. 8d.l. 795/1978

citata

  • art. 77d.l. 795/1978

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 13 dicembre

1978, n. 795 (norme in materia di mobilità dei lavoratori) promosso

con ordinanza emessa il 9 gennaio 1979 dal Pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Potenza Ivo ed altri, iscritta al n.

484 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.

Visti gli atti di costituzione di Bove Matteo ed altri (denuncianti

querelanti nel suddetto procedimento penale) e di Potenza Ivo ed altri;

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1980 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Leopoldo Leon per Bove Matteo ed altri, l'avv.

Sandulli per Potenza Ivo ed altri, l'avvocato dello Stato Giorgio

Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale (n. 157715/78) contro Potenza Ivo,

Vialetto Stefano Marco, Volucello Paolo, Zumbo Andrea, Ferri Giorgio,

Villa Giorgio e altri sei, instaurato a seguito di denuncia querela

presentata da Bove Matteo, Saias Mario, Lucchetti Gaetano, Donatiello

Pasquale, Masala Pietro, per i reati di cui agli artt. 8, 33, 38 legge

20 maggio 1970, n. 300 e agli artt. 10, 11, 13, 14, 15, 27 legge 29

aprile 1949, n. 264, nonché all'art. 323 c.p. per il solo Volucello,

il Pretore di Milano ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata la questione di costituzionalità degli artt. 1, 3, 4, 8

decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795 in riferimento agli artt. 3, 4 e

41 Cost., e dell'intero decreto legge in riferimento all'art. 77 cpv.

Cost., prospettando quattro sequenze di considerazioni nella ordinanza

emessa il 9 gennaio 1979, debitamente comunicata e notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1979 (n. 484

Reg. ord. 1979).

2. - Avanti la Corte si sono tempestivamente costituiti i

suelencati denuncianti querelanti con il patrocinio dell'avv. Leopoldo

Leon mediante atto depositato il 28 marzo 1979, nel quale, dopo aver

declinato la qualità di dipendenti dell'UNIDAL, poi assunti dalla

SIDALM, hanno illustrato il buon fondamento delle ragioni svolte nella

ordinanza di rimessione e hanno sollecitato la Corte a sollevare

d'ufficio le questioni di legittimità, per violazione degli artt. 70,

76 e 77, commi primo e secondo Cost., del decreto legge numero 80/1978,

per eccesso di potere governativo, da ravvisare in ciò che il Governo

si sarebbe proposto di disciplinare il caso UNIDAL mediante norme

aventi forza di legge - e non con atti e regolamenti amministrativi

della legge n. 215/78 di conversione - e per avere, tra l'altro,

affidato la funzione legislativa ai sindacati contrapposti riesumando

l'ordinamento corporativo in violazione della disposizione transitoria

XII della Costituzione.

Nell'atto depositato il 25 giugno 1979, il Potenza e il Vialetto,

costituitisi con il patrocinio dell'avv. Aldo Sandulli, si diffondevano

a dimostrare l'infondatezza delle questioni e, in particolare,

richiamavano l'attenzione della Corte su ciò che la conversione in

legge del decreto legge impugnato, avvenuta successivamente alla

ordinanza pretorile, ne determinava la irrilevanza della più parte,

posta d'altro canto in crisi dallo art. 2 c.p. Dal suo canto, infine,

la Presidenza del Consiglio dei ministri concludeva, nell'atto

d'intervento depositato l'11 settembre 1979, per la irrilevanza, e

in ipotesi per l'infondatezza dell'incidente, allegando ragioni per

massima parte convergenti con le difese poi esposte dagli imputati.

Si costituivano, ma fuori termine, gli imputati Zumbo Andrea, Ferri

Giorgio e Villa Giorgio (amministratore delegato il primo e dirigenti i

due altri della SIT SIEMENS).

3. - All'udienza pubblica del 5 dicembre 1979 in cui il Giudice

Andrioli svolse la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni eccepì la

irritualità della costituzione dei denuncianti querelanti per non

essere l'avv. Leon, pure presente all'udienza, munito di procura di

costoro; eccezione, che la Corte, ritiratasi in camera di consiglio per

deliberare in proposito, ritenne fondata con ordinanza, letta dal

Presidente e trascritta nel processo verbale d'udienza. A seguito di

che, l'avv. Sandulli insisté per la irrilevanza e, in ipotesi, per la

infondatezza della questione, mentre l'avv. Albisinni si riportava

all'atto d'intervento.

4. - Successivamente, la Corte, preso atto della istanza in data 17

gennaio 1980 con cui l'avv. Leon aveva chiesto revocarsi la ordinanza 5

dicembre 1979, ha rilevato che, a margine dell'atto di costituzione di

Bove Matteo, Saias Mario, Lucchetti Gaetano, Donatiello Pasquale,

Masala Pietro (atto di costituzione comune alla costituzione di

Galbiati Pietro nell'incidente di costituzionalità n. 570 Reg. ord.

1979), risultava conferita delega autografa e certificata autentica

dall'avv. Leon tempestivamente costituitosi, e ha revocato con

ordinanza 20 marzo 1980 n. 38 la ordinanza 5 dicembre 1979 rinviando

il procedimento a nuovo ruolo.

Con memoria tempestivamente depositata, comune allo incidente di

costituzionalità n. 570 Reg. ord. 1979, la difesa dei denuncianti

querelanti ha ampiamente illustrato la rilevanza delle questioni di

costituzionalità prospettate dal Pretore e non meno ampiamente

argomentato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 decreto legge

n. 80/1978 e dell'art. 1 della legge n. 215/1978, degli artt. 1, 3, 4

e 8 del decreto legge n. 795/1978 e della legge n. 36/1979, in

riferimento agli artt. 76 e 77, 24 comma primo, 25 comma primo, 101 e

102 Cost., ai principi costituzionali di separazione dei poteri, del

dovuto procedimento legale e di quello, che ne scaturisce, di

irretroattività della legge, e agli artt. 1, 2, 3, 4 comma primo, 35,

36 comma primo, 41 comma secondo della Costituzione.

5. - All'udienza pubblica del 18 giugno 1980 in cui il Giudice

Andrioli ha svolto la relazione, i patroni delle parti private Leon e

Sandulli sono tornati ad illustrare le rispettive argomentazioni e

conclusioni e l'avv. dello Stato Azzariti ha illustrato le ragioni

esposte nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :

Per dire rilevante la questione di legittimità del d.l. numero

795/1978, sollevata d'ufficio, il Pretore si è limitato ad affermare

che la normativa impugnata si rivela "potenzialmente idonea ad influire

direttamente sul contenuto finale del procedimento". Pertanto, non ha

il giudice a quo fatto neppur cenno delle attività dei prevenuti, che

la declaratoria d'incostituzionalità, a suo avviso, contribuirebbe ad

ipotizzare criminose.

La Corte non può colmare la lacuna che le vieta, pur senza

scrutinare altri motivi d'irrilevanza delineati dai prevenuti

tempestivamente costituitisi e dalla Presidenza del Consiglio, di

esaminare le questioni, sollevate dal Pretore e, nel corso del presente

giudizio, dalla difesa dei denuncianti querelanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 3, 4, 8 d.l. 13 dicembre 1978, n. 795, in riferimento

agli artt. 3, 4, 41 Cost. e dell'intero d.l. in riferimento all'art. 77

cpv. Cost., sollevate dal Pretore di Milano con ordinanza 9 gennaio

1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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