Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1974 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108 della

legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), e dell'art. 74 della

legge 17 luglio 1942, n. 907 (Monopolio dei sali e dei tabacchi),

promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1973 dal tribunale di

Ferrara nel procedimento penale a carico di Gaeti Mario ed altro,

iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 26 giugno 1973 il tribunale di Ferrara ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 108

della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui, "per il

tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il

reato consumato", e 74 della legge 17 luglio 1942, n. 907, che enuncia

lo stesso principio per il contrabbando di generi di monopolio.

Si afferma nell'ordinanza che, a norma dell'art. 3 della

Costituzione, ogni disparità di trattamento deve trovare un fondamento

ragionevole nella intrinseca struttura delle situazioni poste a

confronto. Tale esigenza, peraltro, sarebbe violata dalle norme

impugnate, le quali, in deroga al principio generale di cui all'art. 56

c.p., secondo cui il tentativo deve essere punito in misura inferiore a

quella prevista per il reato consumato, equiparerebbero le ipotesi

predette, unificandole nella figura di reati a consumazione anticipata,

senza che ciò sia giustificato da ragionevoli motivi. Invero se pure

il legislatore, in alcuni casi, ha operato analoghe equiparazioni del

tentativo e del reato consumato prevedendo la figura criminosa

dell'attentato di cui agli artt. 241, 244, 289, 432 e 433 c.p., ciò

avrebbe fatto di fronte ad ipotesi straordinarie per l'importanza

vitale degli interessi tutelati, attinenti ai valori fondamentali dello

Stato ed alle necessità più urgenti della collettività, mentre

questi elementi non ricorrerebbero affatto nelle norme impugnate, le

quali, anzi, sembrerebbero corrispondere ad una inammissibile e

superata concezione dello Stato come ente patrimoniale.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata come per

legge nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 29 agosto 1973.

Avanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva, anzitutto, che la denunziata equiparazione

fra delitto di contrabbando tentato e consumato, fu voluta dal

legislatore per difesa contro una forma di delinquenza di notevole

pericolosità, e troverebbe riscontro in altre norme della stessa legge

che, sulla base della natura di reato di pericolo del contrabbando

stesso, incriminano come reato consumato fatti anche anteriori al

momento in cui può attuarsi l'effettiva sottrazione delle merci ai

diritti di confine (artt. 98, lett. b, 99, lett. a, c, e, f, e ultimo

comma, 100, secondo comma, 101).

Simili considerazioni dovrebbero poi farsi in ordine all'art. 74

della legge n. 907 del 1942, in quanto attinente alla figura del

delitto di contrabbando di generi di monopolio, in tutto analoga a

quella del contrabbando doganale.

Comunque, premesso che il caso in esame, giusta la dizione espressa

dalla legge, costituirebbe una mera equiparazione quoad poenam del

delitto tentato al delitto consumato, senza con ciò derogare alla

differenziazione di principio fra le due distinte ipotesi criminose,

parallelamente a quanto avverrebbe nelle ipotesi di attentato cui si

riferisce l'ordinanza, l'Avvocatura rileva che non potrebbe, in ogni

caso, ravvisarsi il vizio denunziato nella equiparazione suddetta. Si

tratterebbe invero, anche qui, di un mero problema di politica

criminale, dato che la regola della minore pena per il tentativo posta

dall'art. 56 c.p. non costituirebbe applicazione necessaria del

principio di eguaglianza.

E ciò sarebbe confermato dalle numerose deroghe poste

dall'ordinamento alla minore penalizzazione del tentativo anche nei

casi in cui non sarebbe ravvisabile un interesse tutelato di

particolarissima importanza o attinente ai valori fondamentali dello

Stato, come appunto accadrebbe nelle ipotesi previste dagli artt. 434

(crolli o disastri dolosi), 501 (aggiotaggio), 517 (vendita di prodotti

industriali con segni mendaci), 552 (procurata impotenza alla

procreazione), 565 (attentato alla moralità familiare), 642

(mutilazione fraudolenta della propria persona) del codice penale.

L'Avvocatura pertanto, dopo avere ricordato che, secondo la

giurisprudenza della Corte, la determinazione della pena rientrerebbe

nell'ambito della discrezionalità che spetta al legislatore nel

valutare la pericolosità dei singoli reati e di graduare le pene per

ciascuno di essi, afferma che, nel caso in esame, la scelta del

legislatore apparirebbe giustificata per la eguale natura dei reati di

contrabbando tentato e consumato, ed in particolare per le

caratteristiche proprie del reato stesso, onde il momento più

favorevole per la scoperta dei fatti delittuosi più gravi ed

allarmanti coinciderebbe con la fase di esecuzione del reato, mentre

dopo la consumazione le indagini sarebbero estremamente difficoltose. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del tribunale di Ferrara di cui in epigrafe

lamenta che l'equiparazione della sanzione da infliggere a chi si rende

responsabile del delitto di tentato contrabbando a quella irrogabile a

chi invece il delitto ha condotto a consumazione (art. 108 legge

doganale n. 1424 del 1940), costituirebbe una palese violazione del

principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), il quale, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, escluderebbe parità di trattamento per

situazioni obiettivamente diverse, come quelle in esame.

La questione non è fondata.

2. - Al riguardo è utile premettere che il delitto di contrabbando

previsto dalla legge doganale, ed a cui si riferisce l'impugnato art.

108 della legge stessa, ribadito senza alcuna modificazione con l'art.

293 del recente testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, lede gli interessi

finanziari dello Stato mediante l'evasione tributaria che l'agente

procura con il passaggio clandestino o fraudolento della linea doganale

delle merci soggette a diritti di confine.

Questa attività criminosa si concreta in un comportamento dalle

peculiari caratteristiche, il cui dinamismo si delinea attraverso una

sequenza più o meno complessa di insidie e manovre tendenti a

realizzare quei movimenti della merce che ne consentono l'inoltro al di

là della linea di confine, in spregio agli obblighi fiscali.

È ben vero che solo con questo passaggio si perfeziona la

consumazione del reato ma, a parte che tale momento, per sua natura, è

di difficile accertamento ex post, non lasciando normalmente obiettivi

elementi di prova, è, comunque, altrettanto vero che la natura

particolare dell'iter fraudolento del procedimento di esecuzione del

reato offre indubbi motivi ad una valutazione specialmente severa,

anche in vista dell'importanza degli interessi tutelati, che è di

tutta evidenza, data l'insostituibilità del mezzo finanziario per

conseguire una pluralità di fini fondamentali dello Stato. Orbene, la

disciplina in esame, tende appunto a fornire una garanzia

particolarmente efficace in relazione alle caratteristiche della

fattispecie criminosa contemplata, adeguando la sanzione alle descritte

peculiari modalità di esecuzione e consumazione del reato, e trova

fondamento nella valutazione di politica criminale secondo cui, nel

tentativo di contrabbando e nel contrabbando consumato, risiedono

elementi di pericolosità sociale che richiedono eguali sanzioni. Con

ciò, il legislatore non ha derogato dai criteri che la Corte ha

ripetutamente enunciato al riguardo, affermando che nel rigore della

sanzione deve scorgersi il riflesso della discrezionale valutazione

politica del legislatore circa la gravità del reato (sent. n. 45 del

1970) salvo il limite della ragionevolezza (sent. n. 64 del 1971),

tanto che rientra specificamente nell'ambito della discrezionalità

stessa l'equiparazione quoad poenam di ipotesi criminose di egual

natura, sebbene non egualmente gravi (sent. n. 122 del 1973).

Tutto ciò vale indipendentemente dalla questione se nella specie

trattisi di mera equiparazione della pena nelle due diverse ipotesi

criminose considerate, come ritiene la prevalente giurisprudenza, o se

invece trattisi di una vera e propria inversione del titolo del reato

di contrabbando tentato, che verrebbe a configurarsi come un delitto di

attentato, cioè a consumazione anticipata. L'una o l'altra ipotesi,

invero, in relazione alla censura mossa, si risolvono nella lamentata

unicità della sanzione per una diversità di comportamenti che invece,

come si è detto, non contrasta con la norma costituzionale invocata.

3. - Quanto sopra si è detto, è poi riferibile, oltre che al

contrabbando doganale, inteso in senso lato, anche al contrabbando di

generi di monopolio di cui alla legge n. 907 del 1942, cui appartiene

l'art. 74, pure impugnato, che riproduce la norma dell'art. 108 della

legge doganale. L'evasione dei diritti di confine, costituisce, invero,

caratteristica comune alle due forme di reato e conferisce, sotto

questo profilo, unitarietà alle due ipotesi, rendendo così valide,

anche per il contrabbando di generi di monopolio, le considerazioni

già svolte riguardo ai motivi che giustificano l'impugnata disciplina

nei confronti del contrabbando doganale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 108 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale),

e dell'art. 74 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio

dei sali e dei tabacchi), proposte con l'ordinanza di cui in epigrafe

dal tribunale di Ferrara, in riferimento all'art. 3, comma primo, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo deua Consulta, il 14 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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