Art. 289 c.p. — Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali

((E' punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

  • 1)al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
  • 2)alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni)).
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

6

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

L. 29 maggio 1982, n. 304

92

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

96a

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suidicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1982 al 28 marzo 2006. 38 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.

E' punito con la reclusione tolto: non inferiore a dieci aggiunto: da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette tolto: un fatto diretto aggiunto: atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o aggiunto: delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle tolto: Assemblee aggiunto: assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte tolto: Costituzionale o alle Assemblee regionali, aggiunto: costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzionitolto: .

tolto: La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art289 · fonte del testo

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