Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1976 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102

e 109, secondo comma, del codice penale, promossi con due ordinanze

emesse il 20 aprile 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale di

Firenze nei procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza a

carico di Bruni Giancarlo e di Pandi Giorgio, iscritte ai nn. 240 e

241 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1976 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ordinanze, di identico contenuto, emesse il 20 aprile 1974,

nel corso di procedimenti promossi dal P.M. per la dichiarazione di

abitualità a delinquere e per la conseguente applicazione di misure di

sicurezza a carico di Pandi Giorgio e di Bruni Giancarlo, il giudice di

sorveglianza presso il tribunale di Firenze ha sollevato, in

riferimento all'art. 111, comma primo, Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 102 e 109 cpv. codice penale, concernenti

la dichiarazione di abitualità nel reato presunta dalla legge.

Le due ordinanze, ritualmente comunicate e notificate nei modi di

legge, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 10

luglio 1974. Nei giudizi non vi è stata costituzione di parte né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Per il combinato disposto degli artt. 102 e 109 c.p. è

dichiarato delinquente abituale "chi, dopo essere stato condannato alla

reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre

delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e

non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non

colposo della stessa indole e commesso entro dieci anni successivi

all'ultimo dei delitti precedenti". La dichiarazione può essere

pronunziata in ogni tempo e comporta - fra l'altro - anche

l'applicazione di misure di sicurezza.

Peraltro, il successivo art. 204, dopo aver stabilito che in alcuni

casi espressamente determinati (tra i quali rientra la dichiarazione di

abitualità nei reato) la qualità di persona socialmente pericolosa

(necessaria per l'applicazione delle misure di sicurezza, secondo

quanto disposto nel primo comma del medesimo articolo) è presunta

dalla legge, dispone che, ciò non di meno, anche in tali ipotesi

l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata al concreto

accertamento delle suddette qualità "se la condanna o il

proscioglimento è pronunciato: 1) dopo dieci anni dal giorno in cui è

stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei

casi preveduti dal primo capoverso dell'art. 219 e dall'art. 222; 2)

dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni

altro caso".

2. - Il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze,

chiamato ad emettere dichiarazione di abitualità presunta dalla legge

e ad applicare una misura di sicurezza nel corso di due procedimenti

distinti, ma di analogo oggetto, a carico, rispettivamente, di tali

Pandi Giorgio e Bruni Giancarlo, con ordinanze 8 e 20 marzo 1972 ebbe a

sollevare questione di legittimità costituzionale circa gli artt. 102

e 109 c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione. La legittimità della prima norma, concernente la

abitualità nel delitto presunta dalla legge, fu posta in dubbio sul

riflesso che detta norma, non accordando al giudice la possibilità di

tener conto delle motivazioni e dei significati delle condotte

criminose dei vari soggetti ricaduti nel delitto, non consentirebbe di

adottare un trattamento differenziato per situazioni che si presentano

tra loro diverse ed, inoltre, ostacolerebbe la funzione rieducatrice

della pena.

L'art. 109, secondo comma, c.p., venne poi impugnato sotto il

profilo che esso, consentendo che la dichiarazione di abitualità nel

reato può essere effettuata in ogni tempo (anche dopo l'esecuzione

della pena, sulla base della condotta già considerata nella sentenza

di condanna senza tener conto della condotta successiva),

determinerebbe un ingiustificato trattamento discriminatorio e, in

contrasto con la funzione rieducativa della pena, l'emarginazione di

una categoria di soggetti dall'ambiente sociale.

Peraltro, con sentenza n. 168 del 1972 di questa Corte entrambe le

questioni furono ritenute non fondate.

3. - Ripreso il corso dei due giudizi lo stesso giudice con altre

due ordinanze, di identico contenuto, ha sollevato nuovi dubbi in

ordine alla legittimità costituzionale dei già citati artt. 102 e 109

cpv. c.p., questa volta in riferimento all'art. 111, comma primo,

Cost., il quale dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali

debbono essere motivati.

Il giudice a quo, premesso che, nei casi sottoposti al suo esame

l'applicazione di misure di sicurezza, essendo decorso il periodo di

tempo indicato nell'art. 204, secondo comma, n. 2, c.p., presuppone il

concreto accertamento della pericolosità sociale, osserva che dagli

accertamenti effettuati entrambi i soggetti interessati risultano

inseriti nelle rispettive famiglie e dediti ad onesta attività

lavorativa e non sono quindi socialmente pericolosi onde non potrebbe

essere loro applicata alcuna misura di sicurezza. D'altro canto,

nonostante l'esito dei predetti accertamenti essi andrebbero ugualmente

dichiarati delinquenti abituali e cioè soggetti caratterizzati da una

pericolosità sociale particolarmente qualificata. Infatti, per il

tassativo disposto dell'art. 109 cpv. codice penale, il giudice è

tenuto ad emettere, ove ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 102

c.p., la dichiarazione di delinquenza abituale in ogni tempo e quindi

anche quando, essendo decorsi i termini indicati dall'art. 204, comma

secondo, c.p., egli si trovi ad accertare (ai fini della applicazione

delle misure di sicurezza) che il soggetto non è socialmente

pericoloso. Un provvedimento siffatto, reso inevitabile dal contenuto

delle norme sopra richiamate, si fonderebbe peraltro su una motivazione

contraddittoria e certamente non rispondente al principio sancito nel

primo comma dell'art. 111 Cost., sopra riferito, il cui rispetto

richiederebbe che siano esposte in modo coerente, logico e articolato

le ragioni del decidere.

4. - La questione non è fondata.

La motivazione consiste nella "concisa esposizione dei motivi di

fatto e di diritto su cui la decisione è fondata" (art. 474 c.p.p.) e,

secondo quanto comunemente si ritiene, il relativo obbligo è adempiuto

se il giudice espone quanto basti ad individuare il processo

logico-giuridico che ha seguito nel pervenire alla risoluzione delle

questioni sottoposte al suo esame. Questa Corte ha, d'altro canto,

precisato, in varie occasioni che, quando il legislatore prevede come

obbligatoria l'adozione di un provvedimento in relazione al verificarsi

di certe ipotesi astrattamente previste, l'esigenza di una motivazione

del provvedimento è rispettata con l'enunciazione in esso della

sussistenza, nel caso concreto, delle circostanze previste dalla legge

(sent. n. 68 del 1967; n. 64 del 1970; n. 4 del 1970 e n. 89 del 1972).

Ciò premesso, non può non rilevarsi che la pretesa violazione

dell'art. 111, comma primo, Cost., consistente - secondo il giudice a

quo - in una insanabile contraddizione tra i due punti della decisione

circa la pericolosità del soggetto e l'applicabilità al medesimo

delle misure di sicurezza, tale da tradursi - sempre secondo il detto

giudice - in una vera e propria assenza di motivazione, non sussiste.

Infatti, le due pronunzie che il giudice è chiamato ad emettere

non hanno necessariamente lo stesso contenuto e sono pertanto

suscettibili di autonoma motivazione. Per vero, ai fini della

dichiarazione di delinquenza abituale presunta dalla Legge, di cui

all'art. 102, il giudice deve limitarsi ad accertare se sussistono i

presupposti difatti richiesti per la dichiarazione: specie, gravità e

numero delle condanne e tempo in cui sono state pronunziate. Se questi

presupposti sono accertati sorge per il giudice l'obbligo di emettere

la declaratoria di delinquenza abituale rimanendo sottratta ad ogni suo

apprezzamento discrezionale l'indagine sulla sussistenza o meno di una

pericolosità sociale del soggetto.

Invece, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 204

cod. pen., l'indagine del giudice va rivolta ad accertare se chi ha

commesso il fatto sia in concreto persona socialmente pericolosa (e,

cioè, persona che è probabile commetta nuovi fatti preveduti dalla

legge come reati: art. 203 cod. pen.) e ciò anche se si tratti di

soggetto da dichiarare delinquente abituale ai sensi dell'art. 102 del

codice penale.

Appare allora evidente che un'eventuale contraddizione tra le due

pronunzie non può riguardare le decisioni e tanto meno le motivazioni

su cui esse si fondano, almeno sotto il profilo dell'art. 111 Cost., ma

semmai, e sotto altri profili, le normative che il giudice ha

correttamente applicato.

5. - Comunque la Corte ritiene che, stando al diritto vigente, sia

da escludersi l'asserita contraddizione tra le due norme. Invero, il

loro differenziato contenuto è conseguenza della diversità di

caratteri tra pericolosità sociale (che costituisce il comune

presupposto di tutte le misure di sicurezza) e abitualità nel reato;

diversità di caratteri che trova conferma, oltre che nella diversa

collocazione sistematica dei due istituti, anche nella circostanza che

gli effetti penali i quali direttamente conseguono dalla dichiarazione

di abitualità non si estinguono con la revoca delle misure di

sicurezza, ma soltanto per effetto della riabilitazione, la quale

postula il decorso di dieci anni dalla revoca della misura e, quindi,

dalla cessazione della peculiare pericolosità che questa suppone

(art. 179, terzo comma, cod. pen.).

Invero, altro è dichiarare un soggetto delinquente abituale, altro

è applicargli una misura di sicurezza. Nel primo caso consegue dalla

dichiarazione che un soggetto, reiteratamente recidivo specifico,

incorra nella interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29,

secondo comma, cod. pen.) e sia escluso da determinati benefici per lo

più relativi all'estinzione del reato o della pena (artt. 151, 174,

164, 172, 179). Nel secondo caso, invece, si tratta d'applicare una

misura restrittiva della libertà personale (artt. 216 e 226 cod. pen.

in relazione allo art. 109 cod. pen.) la quale trova fondamento e

giustificazione nella probabilità che l'individuo commetta nuovi reati

e la cui coincidenza con l'accertata delinquenza abituale, da

presumersi per legge in un primo tempo, non ha necessariamente

carattere permanente e può anche venire meno in un tempo successivo,

pur perdurando gli altri effetti della dichiarazione di abitualità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 102 e 109, comma secondo, del codice penale, sollevata in

riferimento all'art. 111, comma primo, della Costituzione, dal giudice

di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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