Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del d.l. 1 febbraio

1977, n. 12 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza)

convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, e degli artt. 1, 2, 3 e 4 dei

d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 (Disposizioni sulla corresponsione degli

aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita)

secondo il testo della legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797,

promossi con ordinanze emesse il 7 luglio 1977, l'8 maggio 1978 e il 25

maggio 1979 rispettivamente dai pretori di Messina, Milano e Terni,

iscritte al n. 444 del registro ordinanze 1977, al n. 420 del registro

ordinanze 1978 e al n. 758 del registro ordinanze 1979 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 1977, n. 320 del

1978 e n. 353 del 1979.

Visti gli atti di costituzione di Gullino Francesco e Di Cara

Angelo e del Credito Italiano; nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Elio Fazzalari per il Credito Italiano e l'avvocato

dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso 23 maggio 1977 Gullino Francesco e Di Cara Angelo

chiesero in via preliminare dichiararsi non manifestamente infondata la

questione di costituzionalità del d.l. 699/1976 e della legge

797/1976, del d.l. 12/1977 e della legge 91/1977, in relazione agli

artt. 3, 36, 39 e 53 Cost. e, nel merito, a) dichiarare che i

miglioramenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita

spettanti, a far tempo dal 1 febbraio 1977 (data sotto la quale il

Gullino aveva attinto il limite della quiescenza), al Gullino medesimo

erano da conglobarsi nella retribuzione allo stesso dovuta dal Banco,

ai finì della 13, 14 e 15 mensilità, ai finì del trattamento di

quiescenza, e ad ogni altro fine afferente a ricalcoli previsti in

tempi differiti, e b) condannare il convenuto Banco di Sicilia al

pagamento a favore del Di Cara con moneta avente valore legale degli

aumenti dipendenti da variazioni del costo della vita determinatesi

successivamente al 30 settembre 1976, da corrispondersi secondo

l'indicizzazione stabilita dal vigente contratto collettivo per i

dipendenti delle aziende di credito e finanziarie e con gli interessi

di legge; produssero copia del contratto collettivo nazionale di lavoro

per gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle aziende di credito

e finanziarie, stipulato in Roma il 23 luglio 1976.

Nella memoria 25 giugno 1977, in cui osservò tra l'altro che alla

data di entrata in vigore del d.l. 12/1977 la materia della scala

mobile non era regolata da alcun accordo per essere stato disdettato

dalle associazioni sindacali sin dal 25 settembre 1975 l'accordo 11

gennaio 1968, che la disciplinava, il Banco ritenne di non poter

disapplicare il d.l. 12/1977, convertito in legge 91/1977, nonché il

d.l. 699/1976, convertito in legge 797/1976, anche per le sanzioni

comminate a carico dei datori di lavoro, e concluse per la manifesta

infondatezza delle questioni e per il rigetto delle domande attrici.

Con ordinanza 7 luglio 1977, comunicata e notificata e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 30 novembre 1977 (n. 444 R.O.

1977), in cui è riportata in virgolato la esposizione dei fatti e

degli argomenti di diritto proposti dagli attori, l'adito pretore di

Messina ha giudicato rilevante senza peraltro motivare sulla eccezione

del Banco e non manifestamente infondata la questione di legittimità

degli articoli 1, 2 e 3 del d.l. 12/1977 secondo il testo risultante

dalla legge 91/1977, e degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.l. 699/1976

secondo il testo risultante dalla legge 797/1976, in riferimento agli

artt. 3, 4, 36, 38, 39, 45 e 53 Cost., nei limiti di cui in premessa di

fatto e di diritto.

Avanti la Corte ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio

dei ministri con atto 19 dicembre 1977 concludendo per l'infondatezza

della proposta questione e si sono costituiti il Gullino e il Di Cara,

rappresentati e assistiti dall'avv. Luigi Brancati in virtù di procura

in calce, con atto 28 luglio 1977 in cui han concluso per la

declaratoria di fondatezza della questione.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il

Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni

ha illustrato le già prese conclusioni con particolare riferimento

all'art. 1 d.l. 12/1977 così come modificato nella legge di

conversione.

2. - Con ricorso 24 gennaio 1978 Garzolini Natale, il fascicolo di

merito del quale non è pervenuto alla Corte, chiese al pretore di

Milano a) trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per l'esame

della questione di legittimità, sotto vari profili, della legge 31

marzo 1977, n. 91, e, nel merito, b) dichiarare il convenuto datore di

lavoro Credito Italiano tenuto a calcolare gli aumenti per la

contingenza nella misura prevista dall'accordo collettivo 11 gennaio

1968 condannandolo al pagamento della relativa differenza versata in

meno e, inoltre, c) dichiarare doversi comprendere nella retribuzione

da prendere a base per il calcolo dell'indennità di anzianità,

dovutagli per essere stato egli collocato in quiescenza il 31 agosto

1977, tutti gli aumenti contrattuali per punti di contingenza

intervenuti dopo il 31 gennaio 1977 e calcolati secondo gli accordi in

vigore.

Il convenuto Credito Italiano, costituitosi con memoria 7 aprile

1978, eccepì preliminarmente l'irrilevanza della questione di

legittimità dell'art. 2 d.l. 12/1977 sul riflesso che l'accordo il

gennaio 1 968, sul quale il Garzolini si fondava, più non vigeva al 1

febbraio 1977 per essere stato disdettato dalle associazioni sindacali

delle aziende di credito con lettera 25 settembre 1975, di cui esibiva

copia, e rimasto in vigore, per determinazione unilaterale di dette

associazioni, sino al 31 dicembre 1976, e soggiunse che, sebbene in

pendenza delle trattative di cui era riscontro nella dichiarazione 18

giugno 1976 del Ministro per il lavoro di cui esibiva copia, le aziende

di credito avessero, a far tempo dal 1 febbraio 1977, attribuito al

personale dipendente un importo di lire 2.389 per ogni punto di

variazione del costo della vita, tale circostanza non era sufficiente a

sostituire la carente contrattazione collettiva, e che il vigente

contratto collettivo di lavoro 23 luglio 1976 non era idoneo a

mantenere in vita l'accordo 11 gennaio 1968 già scaduto di diritto;

produsse in copia il contratto collettivo nazionale 27 luglio 1977 per

il personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie, per

l'art. 23 del quale "in materia di scala mobile le parti fanno

riferimento alle rispettive e diverse posizioni assunte sull'argomento,

dandosi peraltro atto che resta fuori discussione il riconoscimento del

diritto alla scala mobile per il personale direttivo"; infine chiese

dichiararsi improponibili, improcedibili o manifestamente infondate le

sollevate eccezioni d'incostituzionalità. Peraltro, l'adito pretore,

con ordinanza 8 maggio 1978, a sensi di legge comunicata e notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del 15 novembre 1978 (n. 420

R.O. 1978), - disattese l'eccezione d'irrilevanza per avere l'accordo

11 gennaio 1968 continuato di fatto ad essere applicato anche dopo la

disdetta, e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva perché il

datore di lavoro, ove fosse ritenuta fondata la questione di

costituzionalità, avrebbe diritto a rivalsa, nei confronti del

Ministero per il tesoro, di quanto corrisposto ai dipendenti - dispose

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per

l'esame della questione di legittimità delle disposizioni del d.l.

12/1977 e della legge di conversione 91/1977 riguardanti l'abolizione

delle scale mobili anomale in relazione agli artt. 3, 36, 39 e 53

Cost., e la esclusione dal computo delle indennità di anzianità degli

aumenti di contingenza successivi al 31 gennaio 1977 in relazione

all'art 36 della Costituzione.

Avanti la Corte si è costituito il Credito Italiano, rappresentato

e assistito dagli avvocati Elio Fazzalari, Massimo Severo Giannini,

Giacomo Molle e Riccardo Tornabuoni in virtù di procura speciale

autenticata il 2 novembre 1978 rep. 6204 per notaio Ajello, con atto 4

novembre 1978, in cui ha concluso per la irrilevanza della proposta

questione; conclusione illustrata nella memoria 10 aprile 1980, in

allegato alla quale si è depositato il testo del contratto collettivo

9 giugno 1978, della dichiarazione 18 giugno 1976 del Ministro per il

lavoro, della disdetta dell'accordo 11 gennaio 1968 notificata il 25

settembre 1975 e della sentenza n. 8646/1979 del tribunale di Roma

(documenti, di cui sono stati esibiti avanti il pretore di Milano

soltanto il secondo e il terzo).

Ha spiegato intervento con atto 2 dicembre 1978 la Presidenza del

Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza della questione.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980, nel corso della quale il

Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Fazzalari ha sostenuto

le ragioni del Credito Italiano e l'avv. dello Stato Albisinni ha

illustrato le già prese conclusioni.

3. - Con ricorso 3 gennaio 1979 Giuliani Ada chiese condannarsi il

datore di lavoro soc. Terni per l'industria e l'elettricità al

pagamento di lire 3.445.107, in una con gli interessi, a titolo

aggiuntivo della indennità di anzianità percepita al momento della

risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il 30 giugno 1978 per

raggiunti limiti di età.

Con ordinanza 25 maggio 1979, regolarmente comunicata e notificata

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 29 dicembre 1979 (n.

758 R.O. 1979), l'adito pretore di Terni, nel contraddittorio della

convenuta che aveva chiesto respingersi le domande attrici, giudicò

rilevante e non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 1 d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito,

con modificazioni, in legge 31 marzo 1977, n. 91, in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha invece

spiegato intervento con atto 16 gennaio 1980 la Presidenza del

Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza della questione.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1980 il Giudice Andrioli ha

svolto la relazione e l'avv. dello Stato Albisinni ha illustrato le

già prese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - I tre giudici non solo sottopongono alla Corte questioni

riflettenti le normative del 1977 e, per l'ordinanza iscritta al n. 444

R.O. 1977, del 1976, relative al divieto di conglobamento nella

retribuzione e di ricalcolo in tempi differiti dei miglioramenti

retributivi dei lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del

costo della vita e di altre forme di indicizzazione per la massima

parte esaminate con sentenza n. 141/1980 e giudicate infondate, ma

denunciano altresì l'illegittimità dell'art. 1 del d.l. 1 febbraio

1977, n. 12, convertito, con modificazioni che non interessano l'art.

2121 c.c., nella legge 91/1977 per aver aggiunto nel secondo comma

dell'or menzionato testo la frase ("a partire dal 1 febbraio 1977, di

quanto dovuto come ulteriori aumenti di indennità di contingenza e di

emolumenti di analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio

1977"); novellazione, la quale fa sì che tali entità più non faccian

parte della indennità di anzianità, disciplinata dall'art. 2120 c.c.

e da successive disposizioni normative.

L'identità della norma impugnata e la continenza dei parametri,

evidenziata da ciò che con l'incidente, iscritto al n. 444 R.O. 1977,

si denuncia, recependo, in conforme testo, le argomentazioni dei

ricorrenti, la violazione degli artt. 3, 36, 38, 39, 45 e 53 Cost., con

l'incidente, iscritto al n. 758 R.O. 1979, si lamenta attentato agli

artt. 3 e 36 Cost. e con l'incidente, iscritto al n. 420 R.O. 1978, si

prospetta la violazione del solo art. 36, giustificano la riunione dei

tre procedimenti, alla quale non è d'ostacolo il fatto che con la

ordinanza, iscritta al n. 444 R.O. 1977, siano assunti a parametri

d'illegittimità della normativa del 1976 relativa alla parziale

munerazione dei compensi, effettuata mediante buoni del tesoro, anche

gli artt. 38 e 45 della Costituzione.

2. - Prendendo l'avvio dalla prospettazione da ultimo riassunta,

rileva la Corte che il pretore di Messina ha mosso accusa all'art. 1

d.l. 699/1976, così come convertito nella legge 797/1976, di

violazione degli artt. 4, primo comma, 38 e 45 Cost., per ciò che

"lungi dal promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al

lavoro, l'assistenza sociale e la mutualità, mortifica tali diritti

perché snatura per i soli redditi di puro lavoro, in tutto quanto a

quelli di importo lordo annuo superiore a lire 8.000.000, o in parte

quanto a quelli di importo superiore a 6.000.000 ma non a 8.000.000, la

natura retributiva degli aumenti collegati al costo della vita ai quali

la recente legge 11 agosto 1973 n. 533, modificativa del procedimento

del lavoro ha dato con l'art. 429 c.p.c. una particolare tutela,

redditi per i quali le leggi restrittive denunciate di

incostituzionalità impongono con un sistema di imposizione fiscale

occulta a carico delle forze attive del lavoro subordinato una

imposizione di trattenuta totale o parziale del 50% delle quote di

indennità di contingenza e di indennità integrativa speciale a

vantaggio congiunto della generalità dei cittadini ed a vantaggio

particolare aggiunto e specifico della speculazione privata dei datori

di lavoro, che in relazione agli esborsi per liquidazione

dell'indennità di buonuscita - che per giurisprudenza costante ha

natura previdenziale ed assistenziale e che come tale non può essere

oggetto di limitazione o di esproprio - alla cessazione del rapporto di

lavoro sono soggetti a minori aggravi".

Queste argomentazioni, sebbene siano state precedute dalla denuncia

di violazione degli artt. 38 e 45 Cost., pongono mente all'art. 1 d.l.

12/1977 assai più che alla normativa del 1976, e comunque non traggono

dagli artt. 38 e 45, che vorrebbero rappresentare il novum rispetto ai

parametri, con la menzionata sentenza n. 141/1980 giudicati indenni da

violazione, ragioni, che si aggiungano alle altre, che questa Corte non

ha reputato idonee a dire offesi gli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 59, 53

della Costituzione.

3. - La Corte non può fare buon viso alla eccezione d'irrilevanza,

nella illustrazione della quale la parte datrice nell'incidente

iscritto al n. 420 R.O. 1978 ha esaurito le proprie difese

confortandole con la produzione di documenti, alcuni dei quali esibiti,

avanti la Corte, in rispetto all'art. 3 delle norme integrative 16

marzo 1956 per i giudizi avanti la Corte costituzionale (G.U. 24 marzo

1956, n. 71), perché il giudice a quo ha fornito adeguata motivazione

del rigetto dell'eccezione di irrilevanza; ferma - si ripete - la

possibilità per il Credito Italiano di giovarsi della sostanza

assertiva e probatoria della eccezione ai fini della decisione della

controversia.

4. - Il più ampio ventaglio di parametri è stato prospettato

nell'incidente iscritto al n. 444/1977, in cui sono posti a base della

censura d'illegittimità dell'art. 1 d.l. 12/1977 gli artt. 3, 4, 36,

38, 39, 45 e 53, sebbene - lo si è or ora rilevato - gli artt. 38 e 45

siano invocati per giustificare il sospetto d'illegittimità dell'art.

1 d.l. 699/1976 e sol nel dispositivo della ordinanza vengano collegati

all'art. 1 d.l. 12/1977.

Nelle difese delle parti, che hanno affrontato il merito della

questione di legittimità, molto si è discusso sulla natura - se

retributiva o indennitaria - della indennità di anzianità, e non si

è mancato di trarre da sentenze di questa Corte, nelle quali risuona

la eco della più che semisecolare disputa, argomenti agli opposti

mulini, ma la Corte non può né deve ancorare la decisione della

questione, che più di ogni altra è stata fonte di preoccupazioni,

all'accoglimento dell'una o dell'altra delle qualificazioni

(qualificazioni, tra le quali si sono assai di recente avanzate

proposte di contemperamento; il che è assai significativo), senza dire

che l'indagine qualificatoria si svolge su diverse direttrici a seconda

che essa sia riferita alle retribuzioni di carattere continuativo

ovvero ad attribuzioni di fine rapporto.

Né può la Corte accontentarsi della ricorrente constatazione

della progressiva sostituzione, anche al di là dei patrii confini, di

altri istituti più idonei ad adempiere alla funzione dell'indennità,

ma deve prendere atto di ciò che questa non può essere ridotta ad

unum, perché, per contro, si fraziona in numerose specie disegnate

nella contrattazione in più o meno vasta misura collettiva, la cui

valutazione rappresenta il quotidiano ministero dei giudici delle

controversie individuali di lavoro e, non sempre di rimbalzo, delle

controversie previdenziali e assistenziali (esempio perspicuo è

offerto dalle indennità calcolate a scaglioni).

In sì varia fenomenologia la Corte, richiamato quanto motivato e

deciso in riferimento alle retribuzioni nella sentenza n. 141/1980 con

la quale sono stati presi in esame parametri di legittimità comuni

alla presente vicenda (artt. 3, 36, 39, 53 Cost.) reputa che non sia

precluso al legislatore di ristrutturare l'indennità di anzianità per

cui l'eliminazione o il ridimensionamento di particolari componenti

dell'indennità stessa non concretano di per sé soli lesione dell'art.

36 Cost. Resta fermo però che innovazioni del genere debbono tener

conto della quantità e della qualità del lavoro prestato dagli

interessati, agli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e 36

Cost. Ora la progressiva esclusione dal computo dell'indennità del

punto di contingenza, ad un triennio dall'entrata in vigore della

normativa del 1977 che l'ha sancita, non arreca offesa in misura

censurabile da questa Corte al criterio della quantità del lavoro,

assunto come durata del rapporto a componente di calcolo del quantum

dell'indennità, in tali sensi garantito dall'art. 36. Nel futuro

l'esclusione stessa, in difetto di congrue compensazioni, rischierebbe

di determinare squilibri più gravi di quelli già in atto. Ciò

persuaderà i reggitori della cosa pubblica a por mano in domani anche

non mediato ad adeguati bilanciamenti al fine di evitare offesa non

solo agli artt. 3 e 36, ma anche all'art. 38, opportunamente richiamato

dal pretore di Messina (sent. n. 26/1980).

È, insomma, la progressività del novellato art. 2121, comma

secondo, c.c., che può e deve suonare allarme per i conditores legum

anche in relazione alle diverse conseguenze che potrebbero prodursi a

carico dei lavoratori penalizzando coloro che percepiscono retribuzioni

meno elevate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) riunisce i tre procedimenti;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità degli artt. 1,

2 e 3 d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, secondo il testo risultante dalla

legge 31 marzo 1977, n. 91, e degli artt. 1, 2, 3 e 4 d.l. 11 ottobre

1976, n. 699, secondo il testo della legge 10 dicembre 1976, n. 797,

per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 38, 39, 45 e 53 Cost., sollevate

dal pretore di Messina con ordinanza 7 luglio 1977 (n. 444 R.O. 1977)

nonché le questioni di legittimità, sollevate con le ordinanze di

varia data iscritte ai nn. 420 R.O. 1978 e 758 R.O. 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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