Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge

provinciale di Trento 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la

costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali

costruiti o gestiti con interventi della provincia) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 febbraio 1980 dal Pretore di Riva del Garda

nel procedimento civile vertente tra Benuzzi Bruno ed altri e il Comune

di Arco, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 1980;

2) ordinanza emessa il 10 luglio 1980 dal Pretore di Trento nel

procedimento civile vertente tra Facci Giancarlo ed altri e il Comune

di Trento, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 1980;

3) ordinanza emessa il 13 maggio 1982 dal Pretore di Trento nel

procedimento civile vertente tra Lombardo Giuseppe ed altri e il Comune

di Trento, iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 351 del 1982.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1985 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

udito l'avv. Vitaliano Lorenzoni per la Provincia autonoma di

Trento.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile di opposizione ad

ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Arco nei confronti di

persone che non avevano corrisposto le rette di frequenza degli asili

nido da parte dei loro figli nella misura annualmente stabilita dal

Consiglio comunale ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale di

Trento 13 marzo 1978, n. 13, recante "criteri generali per la

costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali

costruiti o gestiti con interventi della provincia", il Pretore di Riva

del Garda, con ordinanza in data 8 febbraio 1980, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale della disposizione citata in

riferimento agli artt. 3, 4, 23, 31, 35 e 53 della Costituzione.

Premesso che l'art. 8 della l. prov. Trento n. 13 del 1978 prevede

che l'ammontare delle diverse rette di frequenza venga stabilito ogni

anno da parte del Consiglio comunale sulla base di un importo minimo

prestabilito annualmente dalla Giunta provinciale, che lo gradua in

relazione alle condizioni economiche delle famiglie ed in misura tale

da garantire negli anni 1978 e 1979 un finanziamento non inferiore

rispettivamente al 25 ed al 30 per cento degli oneri di funzionamento

degli asili nido, il giudice a quo prospetta anzitutto l'alternativo

contrasto della norma in questione con l'art. 23 o con l'art. 53 della

Costituzione a seconda che la determinazione progressiva dell'ammontare

delle rette in relazione alle condizioni economiche delle famiglie

venga assimilata ad una vera e propria tassa ovvero venga considerata

come un così detto "prezzo pubblico". Nel primo caso, invero, la

violazione della riserva (relativa) di legge di cui all'art. 23 Cost.

discenderebbe dall'omessa indicazione di sufficienti criteri e linee

generali da osservarsi dalla Giunta provinciale nella determinazione

dell'ammontare delle rette in base a criteri di progressività, poi

attuata con deliberazioni comunali; nel secondo, non potrebbe

"ritenersi costituzionalmente corretta una norma che inserisca il

meccanismo della progressività, propria dei tributi, nella

determinazione dei prezzi dei pubblici servizi, dal momento che tale

prerogativa la Costituzione (art. 53) riserva allo Stato soltanto

quando esso effettui dei prelievi tributari di ricchezza dai consociati

iure imperii e non anche quando l'ente pubblico agisca iure gestionis".

Il giudice a quo dubita inoltre della legittimità costituzionale

della stessa norma in riferimento ai parametri di cui agli artt. 4 e 35

Cost. ritenendo che la forte progressività delle rette potrebbe di

fatto costituire una notevole remora a mantenere il posto di lavoro da

parte della donna che, considerate le ulteriori spese necessarie per la

produzione del reddito, vedrebbe ridotto il suo margine retributivo al

di là dei limiti che lo stesso art. 36 Cost. intende garantire; e

ciò benché l'art. 1 della l. 6 dicembre 1971, n. 1044 espressamente

affermi che "gli asili nido hanno lo scopo di provvedere alla

temporanea custodia dei bambini per assicurare un'adeguata assistenza

alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro

nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale". Per le stesse

ragioni il dubbio di incostituzionalità viene prospettato anche in

riferimento all'art. 31 Cost..

Da ultimo, la possibile violazione dell'art. 3 Cost. discenderebbe

- ad avviso del Pretore di Riva del Garda - dalla discriminazione in

danno delle famiglie che si trovassero nella obiettiva necessità di

avvalersi del servizio stesso rispetto a quelle che, pur in ipotesi in

identiche condizioni economiche, potessero invece farne a meno.

2. - L'intera legge provinciale n. 13 del 1978 viene denunciata dal

Pretore di Trento in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670, recante "approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige" con due identiche ordinanze emesse il 10 luglio 1980 e il 13

maggio 1982 nel corso di altrettanti procedimenti di opposizione

avverso ingiunzioni di pagamento delle rette di frequenza di asili nido

emesse dal Comune di Trento.

La materia degli asili nido non rientrerebbe, secondo il giudice a

quo, in nessuna di quelle per le quali gli artt. 8 e 9 dello Statuto

speciale per il T.A.A. prevedono la competenza legislativa delle

province autonome di Trento e Bolzano. Non, in particolare, in quella

della "scuola materna" di cui all'art. 8, n. 26, né, tantomeno, in

quella della "istruzione elementare e secondaria" di cui all'art. 9, n.

2, del d.P.R. n. 670 del 1972.

Alla possibilità di sussumere in via ermeneutica gli asili nido

nella nozione di scuola materna osterebbe la diversità di

caratteristiche e di disciplina dei due istituti. Mentre, invero,

l'asilo nido è soprattutto diretto alla assistenza dell'infanzia,

essendo volto ad accogliere dal mattino alla sera i figli, di età

inferiore ai tre anni, di donne che lavorano fuori casa e che non sono

quindi in grado di assicurare le cure necessarie per un equilibrato

allevamento del bambino, la scuola materna è invece sostanzialmente

inserita nell'ordinamento scolastico. Il r.d. 20 dicembre 1923, n.

3106 e il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, recante il testo unico delle

leggi sull'istruzione elementare, trasformarono infatti gli asili

d'infanzia in scuole di grado preparatorio definite "scuole materne"

ponendole, per ciò che riguarda l'ordinamento didattico (fissazione

dei programmi ed abilitazione delle insegnanti), alle dipendenze del

Ministero della pubblica istruzione.

Ulteriore indizio della diversità tra i due istituti viene poi

ravvisata nella circostanza che la materia degli asili nido - e non

anche delle scuole materne - "venne affidata dallo Stato alle Regioni

con la l. 6 dicembre 1971, n. 1044 (artt. 6 e 7), come alla Regione

passarono gli asili nido gestiti dall'O.N.M.I. con l. 23 dicembre 1976,

n. 698".

La competenza legislativa in materia spetterebbe dunque alla

Regione e non alla Provincia.

3. - La Provincia di Trento, intervenuta nel giudizio promosso dal

Pretore di Riva del Garda, ha chiesto che la sollevata questione venga

dichiarata infondata.

Premesso che la Giunta provinciale, con delibera n. 328 del 14

aprile 1978, aveva previsto le singole ripartizioni stabilendo anche un

tetto massimo coincidente col costo del servizio, applicato poi dal

Comune solo a quelle famiglie per le quali non sembrava giustificabile

che, date le buone condizioni economiche nelle quali versavano, il

costo relativo venisse sopportato in qualche misura dalla

collettività, in atto d'intervento si pone in rilievo che il criterio

della determinazione della retta in rapporto alle condizioni economiche

delle famiglie è stato fatto proprio da tutte le leggi regionali

successive alle leggi statali n. 1044 del 1971 e 891 del 1977. Si nega

poi recisamente, in relazione alla prospettata violazione dell'art. 23

Cost. per l'ipotesi che il pagamento della retta venga assimilato ad

una tassa, che la legge abbia omesso di indicare chiaramente i criteri

d'imposizione, che sono invece specificatamente individuati nel

massimo, nel minimo e nel principio della progressione in relazione

alle condizioni economiche degli utenti.

In riferimento all'ipotesi che il costo della retta venisse

riguardato come "prezzo pubblico", si afferma poi che, contrariamente a

quanto ritenuto dal Pretore di Riva del Garda, il criterio della

progressività deve considerarsi un principio ispiratore di carattere

generale anche per ipotesi non ricollegabili ad un prelievo tributario,

ma alla prestazione di un pubblico servizio richiesto dal cittadino,

che, comunque, nella specie, non è mai chiamato a corrispondere più

di quanto esso effettivamente costi.

Quanto all'addotta violazione degli artt. 4, 35 e 31 Cost., si

rileva anzitutto come sia incomprensibile l'esclusività del

riferimento operato alla situazione della donna pur dopo l'entrata in

vigore della l. n. 903 del 1977, "che ha parificato in ogni suo aspetto

il lavoro della donna a quello degli uomini anche per ciò che riguarda

le aspettative facoltative dopo il parto"; e, in secondo luogo, che

l'obbligo dello Stato - addotto in ordinanza - di porre in essere

"situazioni economico-sociali per la famiglia tali da garantire ad ogni

suo componente il mantenimento del posto di lavoro" non può certo

tradursi in via di fatto nella predisposizione di una pluralità di

servizi sociali che, per la stessa indeterminatezza e complessità del

soggetto tutelato (la famiglia), "si tradurrebbe in uno sforzo senza

fine, privo di qualsiasi collegamento con la realtà"; la tutela della

famiglia è invece rimessa alla valutazione discrezionale del

legislatore, che appare censurabile solo allorquando comporti - il che

nella specie va senz'altro escluso - la diretta violazione di un

precetto costituzionale.

Si nega, infine, ogni contrasto della norma denunciata con l'art. 3

Cost., attesa la diversità e non l'identità delle situazioni

presupposte in ordinanza di rimessione, onde l'eventuale

discriminazione discenderebbe dalla situazione di fatto in cui ciascuno

vive e non certo dalla scelta del legislatore.

4. - La stessa Provincia di Trento, intervenuta anche nel giudizio

promosso dal Pretore di quella città con ordinanza del 10 luglio 1980

- dove si dubita della competenza della Provincia a legiferare in

materia di asili nido - ha instato per la declaratoria di manifesta

infondatezza della questione imputando al giudice a quo una lettura

riduttivamente letterale degli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972,

l'omessa considerazione della effettiva portata della l. n. 1044 del

1971, l'insufficienza di un'analisi volta a cogliere la reale

collocazione della materia degli "asili nido" nel più generale ambito

del riparto delle materie fra Stato, Regioni e Province autonome. In

atto di intervento si pone in rilievo, in particolare, come la l. n.

1044 del 1971 sostanzialmente costituisca una legge di finanziamento e

riorganizzazione degli interventi in una parte del settore dei servizi

sociali, nell'ambito dell'organizzazione locale, secondo un disegno di

valorizzazione di tutti gli aspetti dell'assistenza pubblica. Nei

quali vanno sicuramente annoverati anche gli asili nido, costituenti un

istituto che, in difetto di uno sviluppo autonomo, è stato a lungo

confusamente collocato parte nell'ambito dell'istruzione (a livello di

scuola materna) e parte nell'ambito dell'assistenza pubblica. Ma, una

volta chiaramente definito il confine dell'"istruzione" con

l'inclusione in quell'ambito della scuola materna e con l'esclusione

degli asili nido, a questi altra collocazione non poteva evidentemente

assegnarsi che quella propria dell'assistenza pubblica.

D'altro canto - si osserva ancora - non può certo attribuirsi,

all'omessa, esplicita menzione degli asili nido nello Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige il significato di un'ipotetica volontà

volta ad assegnare tale materia alla Regione sulla scorta della

disciplina dettata da una legge statale precedente (la l. n. 1044 del

1971), che verosimilmente aveva riguardo solo alle regioni a statuto

ordinario. Se ciò si fosse inteso fare, non si sarebbe mancato di

inserire tale materia nell'elenco di quelle che gli artt. 4 e 5 del

d.P.R. n. 670 del 1972 affidano alla Regione. Onde il silenzio dello

Statuto speciale sul punto altro non può significare che la materia in

questione rientra in quella della "assistenza pubblica", contemplata al

n. 8 dell'art. 25 del d.P.R. citato.

All'udienza pubblica del 5 marzo 1985 la difesa della Provincia di

Trento ha chiesto che fosse dichiarata la intervenuta cessazione della

materia del contendere in ordine al giudizio promosso dal Pretore di

Riva del Garda, data la sopravvenuta abrogazione della norma

denunciata, ribadendo e precisando per il resto le conclusioni già

prese. Considerato in diritto :

1. - Poiché nelle tre ordinanze in epigrafe risulta denunciato il

medesimo testo legislativo, e nella sua interezza, ed in un solo suo

articolo, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

pronuncia.

2. - Nell'intento di favorire lo sviluppo degli asilo-nido, la

Provincia di Trento ha emanato la legge 13 marzo 1978, n. 13, avente

per oggetto appunto "Criteri generali per la costruzione, la gestione

ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con

interventi della provincia". Detta legge provinciale, palesemente

volta ad attuare la legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 ("Piano

quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso

dello Stato") - il cui art. 6, infatti, statuisce che "la regione, con

proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la costruzione,

la gestione e il controllo degli asili-nido..." - dispone all'art. 8,

terzo ed ultimo comma, per un verso (prima proposizione) che "la giunta

provinciale determina... l'ammontare minimo delle rette di frequenza

dell'asilo nido..., graduando le stesse in relazione alle condizioni

economiche delle famiglie ed in misura tale da garantire negli anni

1978 e 1979 un finanziamento non inferiore rispettivamente al 25 per

cento e al 30 per cento degli oneri di finanziamento degli asili-nido",

per altro verso (seconda proposizione) che "il Consiglio comunale

stabilisce successivamente l'ammontare delle diverse rette di frequenza

ed i criteri per l'assegnazione dei posti gratuiti".

3. - In attuazione della normativa di cui, sopra e delle

determinazioni adottate dalla Giunta provinciale di Trento in ordine

all'ammontare minimo delle rette di frequenza, i Consigli comunali di

Arco e di Trento, dopo avere approvato i rispettivi regolamenti di

gestione, come prescritto dalla legge impugnata, stabilivano

l'ammontare concreto delle singole rette. Senonché, rifiutandosi un

cospicuo numero di fruitori degli asili di pagare la retta, ritenuta

eccessivamente onerosa, e perciò illegittima - tanto da far ricorso

persino all'autoriduzione nella misura ritenuta congrua -, i Comuni di

Arco e di Trento emettevano ingiunzioni di pagamento, ai sensi del

testo unico approvato con regio decreto 14 gennaio 1910, n. 639, per il

recupero delle somme dovute a titolo di retta. Contro tali ingiunzioni

proponevano opposizione gli interessati, citando i Comuni di Arco e di

Trento dinanzi ai competenti Pretori ed ivi sollevando numerose e varie

questioni di legittimità costituzionale.

4. - Oggetto del presente giudizio sono, sia l'art. 8 della legge

provinciale n. 13 del 1978, sia l'intera legge in parola, denunciati

per asserita illegittimità costituzionale, rispettivamente, dai

Pretori di Riva del Garda, con l'ordinanza emessa l'8 febbraio 1980

(r.o. 209/1980), e di Trento con le ordinanze emesse il 13 maggio 1982

(r.o. 469/1982) ed il 10 luglio 1980 (r.o. 690/1980). Giova peraltro

precisare che il Pretore di Riva del Garda, pur se chiami in causa

genericamente l'art. 8, in realtà circoscrive le sue censure al terzo

ed ultimo comma di tale articolo, cioè alle disposizioni più sopra

trascritte, di cui rileva il contrasto con gli artt. 3, 4, 23, 31, 35 e

53 Cost., reputando, viceversa, manifestamente infondata la censura che

gli opponenti avevano formulato in giudizio sotto il profilo della non

spettanza alla Provincia di Trento della potestà legislativa in

materia di asili-nido. A sua volta, il Pretore di Trento solleva,

invece, la questione proprio e soltanto sotto tale ultimo profilo -

ritiene, insomma, che la Provincia abbia legiferato in materia non

rientrante nella sua competenza -, e perciò impugna l'intera legge, la

quale violerebbe gli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

("approvazione del testo unificato delle leggi costituzionali

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"), reputando

per proprio conto manifestamente infondate tutte le censure formulate

in ordine al solo art. 8.

5. - La questione sollevata dal Pretore di Trento, secondo cui

sarebbe costituzionalmente illegittima l'intera legge provinciale n. 13

del 1978, è logicamente pregiudiziale rispetto, sia a quella sollevata

dal Pretore di Riva del Garda limitatamente ad uno solo degli articoli

della stessa legge, sia all' eccezione di cessazione della materia del

contendere, proposta dalla difesa della Provincia di Trento nel corso

della pubblica udienza ed argomentata in base alla constatazione della

successiva abrogazione dell'articolo impugnato. Non pare dubbio,

infatti, che l'eventuale caducazione dell'intera legge assorbirebbe

tutte le censure formulate a riguardo di un solo articolo - e più

esattamente, di un solo comma -, e che al contrario, l'eventuale

dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto

limitata ad un solo articolo, non farebbe venir meno la questione di

legittimità dell'intera legge.

6. - Secondo il Pretore di Trento, la potestà di legiferare in

materia di asili-nido non spetterebbe alla Provincia di Trento (ed a

quella di Bolzano), bensì alla Regione T.A.A.. Mentre, infatti,

l'art. 8 dello Statuto speciale per il T.A.A. (d.P.R. n. 670 del 1972)

- che pure elenca ben 29 materie su cui le Province (di Trento e

Bolzano) "hanno la potestà di emanare norme legislative" -, non indica

espressamente fra esse detta materia, la legge statale 6 dicembre 1971,

n. 1044 ("piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali

con il concorso dello Stato") recita espressamente (art. 6) che "la

regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la

costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido". Vero è -

soggiunge lo stesso giudice - che nel menzionato Statuto speciale (art.

8, n. 26) risulta indicata la materia "scuola materna", ma vero

altresì che questa non può interpretarsi "estensivamente sino ad

includervi gli asili-nido", dato che, ai sensi della disciplina ancora

in vigore, benché risalente al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3106

ed al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, "la scuola materna era, ed

è, in sostanza, inserita nell'ordinamento scolastico, mentre non lo è

l'asilo-nido".

7. - La questione non è fondata.

a) Pur se nell'ordinanza n. 690 del 1980 si affermi esplicitamente,

non solo che "il problema delle materie è anche un problema di

interpretazione", ma pure che, "ove dai testi costituzionali non si

ricavino nozioni univoche, dovrà farsi ricorso al sistema", non sembra

che il giudice a quo rimanga poi fedele a tale esatta impostazione.

Egli argomenta, infatti, esclusivamente intorno alla materia "scuola

materna", di cui all'art. 8, n. 26, dello Statuto T.A.A. ed

esclusivamente in base alla disciplina precostituzionale, ignorando in

tal modo, sia ogni altra previsione compresa nello stesso Statuto, sia

la normazione ordinaria più recente e, comunque, posteriore alla

Costituzione - ignorando, insomma, proprio il sistema -. È con tale

ragionamento che perviene poi alla conclusione, secondo cui gli

asili-nido, costituendo, per effetto della remota riforma di oltre un

cinquantennio fa, un istituto diverso dalla scuola materna, e perciò

non riconducibili a questa, sono di competenza della Regione T.A.A.,

per effetto del testuale disposto della legge n. 1044 del 1971 (art.

6), non già delle due Province di Trento e Bolzano. Ma, se si

restringe così l'angolo visuale, si potrebbe pervenire addirittura

alla conclusione che gli asili-nido non rientrano neppure nella

competenza delle regioni, in quanto non previsti esplicitamente, né

nello Statuto, come in alcuno degli altri statuti differenziati, né

nell'art. 117, primo comma, Cost..

b) La legge statale n. 1044 del 1971, recante il "piano

quinquennale per l'istituzione di asili-nido", proclama all'art. 1,

primo e secondo comma, che "l'assistenza negli asili-nido, nel quadro

di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di

interesse pubblico" e che lo scopo perseguito è quello di "assicurare

una adeguata assistenza alla famiglia e anche (per) facilitare

l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di

sicurezza sociale". A sua volta, l'art. 1 dell'impugnata legge

provinciale, attuativa di quella statale, oltre che riprodurre

fedelmente i dati letterali di questa, più sopra trascritti, contiene

l'esplicito riferimento all'ulteriore finalità di favorire

"l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino". E va rilevato

altresì che, ai sensi della legge statale n. 1044 del 1971, lo

speciale fondo è "iscritto in apposito capitolo dello stato di

previsione del Ministero della sanità" e "ripartito... tra le regioni"

da questo (art. 2), il quale "verifica lo stato di attuazione dei piani

annuali" (art. 3), ed al quale "è trasmesso il piano regionale" (art.

5). Sembra allora innegabile che, nella concorde visione del

legislatore, sia statale, sia provinciale, gli asili-nido devono

ritenersi appartenere alla materia "assistenza e beneficienza pubblica"

- come del resto questa Corte ha già affermato esplicitamente

(sentenza n. 174 del 1981) e ribadito (sentenza n. 319 del 1983) a

riguardo del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 22) -, la quale

rientra nella competenza del legislatore provinciale, in quanto

prevista nell'art. 8, n. 25, dello Statuto T.A.A.. E la constatazione

che il Ministro per la sanità, nel ripartire con propri decreti fra le

regioni lo speciale fondo per gli asili-nido, ha ritenuto - come recita

testualmente, per es., il decreto ministeriale 27 aprile 1972

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 28 giugno 1972, n. 164) - "di

dover procedere per la regione T.A.A. a distinta assegnazione di somme

in favore delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità

della legge costituzionale 10 novembre 1974, n. 1" (rectius: 1971)

avvalora l'esattezza della ricostruzione del pensiero del legislatore

costituente.

Di conseguenza, a parte la considerazione che nessuna esorbitanza

la Regione T.A.A. ha ravvisato nell'esercizio, da parte della Provincia

di Trento, della potestà legislativa in materia di asili-nido, deve

dichiararsi che non si configura la violazione degli artt. 8 e 9 dello

Statuto T.A.A., denunciata dal Pretore di Trento con le due ordinanze

in epigrafe.

8. - Una volta rigettata la questione sollevata dal Pretore di

Trento nei confronti della intera legge provinciale n. 13 del 1978,

occorre vagliare la fondatezza delle censure formulate dal Pretore di

Riva del Garda nei confronti del solo art. 8 (più esattamente, art. 8,

terzo ed ultimo comma) della predetta legge. Ma è preliminare

l'eccezione, proposta nel corso della discussione orale dalla difesa

della Provincia di Trento, secondo cui, a seguito dell'abrogazione, e

contestuale modifica, del comma in parola, sarebbe cessata la materia

del contendere.

L'eccezione non può trovare accoglimento. Il comma impugnato

effettivamente risulta essere stato "soppresso", con la legge

provinciale 20 giugno 1980, n. 17 (art. 2), e sostituito con l'art. 8

bis, contenente una più minuziosa disciplina delle rette di frequenza.

Tuttavia, a parte ogni altra considerazione, poiché la nuova versione

dell'impugnato art. 8 non ha effetto retroattivo, e perciò rimane

ancora sub judice il testo abrogato, la Corte costituzionale è tenuta

ugualmente a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di esso e

deve conseguentemente negare fondamento all'eccezione di cessazione

della materia del contendere.

9. - Ai fini del decidere la residua questione, giova fissare

anzitutto i punti caratterizzanti e rilevanti, siano espliciti, siano

impliciti, della disciplina degli asili-nido, impugnata in riferimento

agli artt. 23 e 53 Cost..

a) Se la Provincia "favorisce" - e perciò, non impone - lo

sviluppo degli asili-nido (art. 1, primo comma); se essa interviene a

favore - e perciò, esclusivamente a favore - dei Comuni che "si

adeguano" a quanto prescrive la legge (art. e comma cit.); se sono

previste "domande di ammissione" (art. 10, lettera d); in altre

parole, se il servizio non è monopolizzato e le famiglie possono

optare per altro istituto, risultano palesemente difettare il carattere

di monopolio del servizio e l'elemento della cogenza per gli

interessati, che entrambi sono necessari, ancorché non sufficienti,

perché possa ravvisarsi un'entrata coattiva tributaria. Né vale

prospettare in contrario l'eventualità che la domanda individuale

dell'utente sia solo formalmente libera, ma in sostanza necessitata per

l'impossibilità delle famiglie di soddisfare il bisogno con scelte

alternative, giacché è un'eventualità di mero fatto, questa, e non

sempre ipotizzabile in un regime di potenziale pluralismo. Da quanto

precede si deduce che, pur se si tratti di un servizio sociale di

interesse pubblico, istituito e gestito in attuazione di un compito

istituzionale, quale è quello di cui all'art. 8, n. 25, dello Statuto

del T.A.A., la retta di frequenza non si lascia rappresentare come una

prestazione patrimoniale "imposta", ai sensi dell'art. 23 Cost.,

nell'esercizio dello jus impositionis, bensì come la

controprestazione, a titolo di concorso negli oneri, di un servizio

liberamente richiesto. Il riferimento all'art. 23 Cost. appare pertanto

improprio e viene di conseguenza a cadere la ragione di affrontare il

problema - peraltro già risolto da questa Corte (sentenze n. 64 del

1965 e n. 148 del 1979) - se la riserva di legge ivi prevista debba

intendersi esclusivamente quella statale.

b) Si muove sostanzialmente nella stessa ottica la prospettazione

della medesima questione sotto il profilo dell'illegittimità del

ricorso al criterio della progressività, di cui all'art. 53 Cost.. Se

la domanda individuale del servizio - così il giudice a quo - è del

tutto libera, allora "l'imposizione deve qualificarsi prezzo pubblico"

e "non può ritenersi costituzionalmente corretta una norma che

inserisca il meccanismo della progressività, propria dei tributi,

nella determinazione dei prezzi dei pubblici servizi, dal momento che

tale prerogativa la Costituzione riserva allo Stato soltanto quando

esso effettui dei prelievi tributari di ricchezza".

Il ragionamento testé riassunto appare viziato dall'errore di

scambiare la progressività con la proporzionalità. Ed invero, il

legislatore provinciale, in vista di assicurare "un completo sistema di

sicurezza sociale" (art. 1, terzo ed ultimo comma), ha stabilito vari

criteri - quei criteri di cui a torto il giudice a quo lamenta la

carenza in riferimento all'art. 23 Cost. -, tra i quali quelli di

"precedenza ai bambini che non trovano adeguata assistenza nell'ambito

familiare" (art. 8, n. 2), quelli relativi "all'attività lavorativa

della madre" (ib.) e persino "alle condizioni di abitabilità degli

alloggi" (ib.), oltre che alle "particolari necessità familiari" (art.

4, secondo comma) ed "alle condizioni economiche della famiglia" (ib.

ed art. 8, terzo ed ultimo comma), le quali ultime possono comportare,

sì, rette più consistenti di altre, ma anche "l'assegnazione di posti

gratuiti" (art. 8, terzo ed ultimo comma).

È di tutta evidenza, in primo luogo, che la determinazione del

corrispettivo in proporzione delle possibilità economiche di ognuno

dei fruitori del servizio, anziché in una misura indiscriminatamente

eguale per tutti, è uno - non l'unico - dei criteri che concorrono a

costituire la disciplina dell'ammissione all'asilo e, in secondo luogo,

che tale criterio è ispirato, non già al principio della

progressività, ma a quello della proporzionalità. In applicazione di

esso, non già alcuni fruitori pagano più del dovuto, ma altri pagano

di meno, o non pagano alcunché, come nei casi di assegnazione di posti

gratuiti. Ed al riguardo è appena il caso di precisare - risultando

agevole la ricostruzione in tal senso del pensiero del legislatore

provinciale - che il corrispettivo non potrebbe in alcun caso superare

il costo del servizio e che il tetto di tale costo dev'essere

invalicabilmente prestabilito. Se fosse altrimenti, il servizio

perderebbe il suo carattere di socialità per acquistare la natura di

attività imprenditoriale, cui soltanto si addice il prezzo pubblico.

La questione si rivela, quindi, infondata anche in riferimento all'art.

53 Cost..

10. - Le restanti censure vanno tutte rigettate, né occorre ampia

illustrazione per confutarle. Esse sono tutte la proiezione di quella

formulata in riferimento all'art. 53 Cost. - alcune sono anche la

reiterazione di altre - e motivate per lo più con richiamo ad

ipotetici inconvenienti di fatto, i quali peraltro non risultano

ricorrere effettivamente nelle controversie che hanno originato la

questione in esame.

L'art. 3 Cost., infatti, sarebbe violato in quanto "il criterio

della progressività" determinerebbe "un prelievo di ricchezza in modo

discriminatorio, pur in presenza di redditi uguali", con la conseguenza

che "chi obiettivamente non può fare a meno del servizio viene a

trovarsi decisamente svantaggiato rispetto a chi è costretto ad

utilizzare l'asilo- nido". Gli artt. 4 e 35 Cost. sarebbero violati in

quanto "la forte progressività delle rette", rendendo "antieconomico

il lavoro della donna", costituirebbe per questa "una notevole remora a

mantenere il posto di lavoro" e, quindi, impedirebbe "il mantenimento

del posto di lavoro". L'art. 31 Cost., infine, sarebbe violato in

quanto "il meccanismo denunciato" comprometterebbe il raggiungimento

della finalità "di proteggere la famiglia nei suoi momenti di tutela

della maternità e dell'infanzia", disattendendo così "il dettato

costituzionale posto nell'art. 31, ogni qualvolta che ragioni

contingenti e necessitate inducano una famiglia a rinunciare al posto

di lavoro per la scarsa remunerazione che ne residua, dopo il pesante

prelievo de quo".

Poiché tutte queste censure poggiano sul presupposto dell'asserita

natura tributaria della retta di frequenza e dell'asserita

progressività di essa, bastano le considerazioni, che superiormente

sono state svolte a dimostrazione dell'insussistenza della violazione

dell'art. 53 Cost., per riconoscere l'infondatezza delle censure in

discorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della intera legge provinciale di Trento 13 marzo 1978, n. 13,

sollevata dal Pretore di Trento, in riferimento agli artt. 8 e 9 del

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "approvazione del testo unico

delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige", con ordinanze emesse il 10 luglio 1980 (r.o.

690/1980) ed il 13 maggio 1982 (r.o. 469/1982);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 (ultimo comma) della stessa legge provinciale di Trento n.

13 del 1978, sollevata dal Pretore di Riva del Garda, in riferimento

agli artt. 3, 4, 23, 31, 35 e 53 della Costituzione, con ordinanza

emessa in data 8 febbraio 1980 (r.o. 209/1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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