Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1972 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 479, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

13 aprile 1970 dal pretore di Dolo nel procedimento penale a carico di

Canova Gelli, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11

novembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1972 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale dinanzi al pretore di Dolo a

carico di Canova Gelli per lesioni colpose gravi, essendo risultata una

netta discordanza tra i testi escussi, il difensore dell'imputato - nel

presupposto che il giudice, anche in relazione alle richieste del

pubblico ministero, si determinasse a pronunziare sentenza di

assoluzione per insufficienza di prove - sollevava, in riferimento

all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 479 del codice di procedura

penale, che prevede tale formula di proscioglimento.

Nel ritenere non manifestamente infondata la questione, con

ordinanza del 13 aprile 1970, il pretore afferma che il processo penale

sarebbe diretto ad acquisire prove che convalidino o superino la

presunzione di innocenza, permanendo la quale, in difetto di prove

sufficienti ad eliminarla, l'imputato dovrebbe considerarsi non

colpevole ed essere assolto con formula piena.

Fa, inoltre, presenti i pregiudizievoli effetti, sul piano

giuridico e delle relazioni umane, derivanti da una pronunzia

assolutoria con formula dubitativa; e richiama la tesi secondo cui

questa contrasterebbe con l'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione

europea dei diritti dell'uomo, che - elevando la presunzione di

innocenza a regola di giudizio, per cui l'incertezza dei dati probatori

equivarrebbe all'impossibilità di raggiungere la certezza - non

consentirebbe una via intermedia tra la colpevolezza e la non

colpevolezza.

Il pretore si dà, poi, carico di esporre gli argomenti contrari

all'assunto dell'illegittimità. E, così, accenna agli inconvenienti

cui darebbe luogo la eliminazione della formula dubitativa, fra i quali

la difficoltà di escludere il dubbio nella motivazione della sentenza

e la stessa eventualità che il giudice si possa determinare alla

condanna piuttosto che all'assoluzione (specialmente nell'ipotesi di

dubbio sull'esistenza di una scriminante). Dopo aver ammesso che, per

poter adottare la formula di non provata reità, la legge richiede

prove e non indizi o sospetti, afferma che la sua abolizione

contrasterebbe con la legittimità costituzionale della carcerazione

preventiva, che consente misure limitative della libertà personale

soltanto in base al sospetto della commissione di un reato. Aggiunge,

infine, che, eliminandosi l'incertezza con l'adozione della formula

piena, si verrebbe a considerare certo, nel senso di una certezza

negativa, un fatto che è risultato incerto. Solo la Corte

costituzionale "per la tranquillità del legislatore, dei giudici e dei

cittadini" - conclude - può dare una esauriente risposta a questi

interrogativi.

Nel giudizio innanzi a questa Corte la parte privata non si è

costituita.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenuto con atto depositato

il 30 giugno 1970, chiede che la questione sia dichiarata infondata.

Dopo aver rammentato l'orientamento favorevole all'abolizione della

formula dubitativa delineatosi in Parlamento in occasione dell'esame

del disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione di un nuovo

codice di procedura penale, l'Avvocatura esclude che la norma

denunziata contrasti con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione o

con l'art. 6, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Al riguardo deduce che la predetta formula rappresenta la

conclusione logica e coerente di un giudizio che, come tale, non può

superare il dubbio, momento ineliminabile del pensiero. Osserva, poi,

che l'assoluzione per insufficienza di prove, essendo da annoverare fra

le formule di proscioglimento, lungi dal contrastare, convaliderebbe la

presunzione di non colpevolezza.

Per quanto concerne, infine, le conseguenze sfavorevoli, nel

vigente ordinamento, connesse all'insufficienza di prove, rileva che la

questione potrebbe prospettarsi in relazione alle disposizioni che le

prevedono, e non a quella attualmente denunziata. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Dolo dubita che la formula di assoluzione per

insufficienza di prove (in giudizio: art. 479, terzo comma, del codice

di procedura penale) sia in contrasto con l'art. 27, secondo comma,

della Costituzione.

La questione non è fondata.

Questa Corte ha avuto occasione di affermare (sia pure a fini

diversi da quello che viene oggi in questione) che la disposizione

dell'art. 27, secondo comma, Cost., nel dichiarare che l'imputato non

è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, vuol

garantirgli la esclusione della presunzione di colpevolezza durante

tutto lo svolgimento del rapporto processuale (sent. n. 107 del 1957;

vedasi anche sent. n. 115 del 1964): la condizione giuridica di

imputato - è stato osservato - si ricollega al processo, mentre la

condizione giuridica di condannato, cioè di colpevole, segue il

processo.

E ciò, sia alla stregua del concetto stesso di colpevolezza (lato

sensu), che per la dottrina generale del reato è comunemente intesa

come presupposto indispensabile per l'applicazione della pena; sia in

conformità alla espressione testuale usata dall'Assemblea costituente,

che, nel contrasto delle opinioni, non ha sancito la presunzione di

innocenza, ma, con l'emendare l'originaria proposta della I

Sottocommissione, ha voluto presumibilmente asserire che durante il

processo non esiste un colpevole, bensì soltanto un imputato.

2. - Nel nostro sistema e nella terminologia corrente, dunque, la

condizione di non colpevole non sembra identificarsi con quella di

innocente: chi durante il processo, è non colpevole può essere

giudicato, con la sentenza definitiva, innocente oppure colpevole.

Se fosse vero il contrario, sarebbe illegittima ogni misura di

carcerazione preventiva, che è, invece, ammessa dall'ultimo comma

dell'art. 13 Cost. (vedasi la sent. n. 64 del 1970 di questa Corte),

e, al limite, sarebbe illegittima - contrariamente a quanto dichiarato

da questa Corte con sentenza n. 78 del 1969 - l'applicazione

provvisoria di pene accessorie ex articoli 140 del codice penale e 301

del codice di procedura penale.

3. - Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione,

l'assoluzione per insufficienza di prove presuppone una serie

incompleta di elementi di responsabilità, ovvero la sussistenza di

elementi probatori di accusa che possono di per se stessi giustificare

un'affermazione di colpevolezza e, insieme, quella di altri elementi

favorevoli che, pur senza svalutare i primi, sono tali da legittimare

l'incertezza. La quale rispecchia, nel giudice di merito,

l'impossibilità a vincere gli ostacoli che la realtà processuale

frappone alla scoperta e alla ricostruzione della verità.

Orbene, se il presidio costituzionale della presunzione di non

colpevolezza importa che non sia la mancanza di prove di innocenza, ma

la presenza di pertinenti e concludenti prove a carico a giustificare

una sentenza di condanna (sent. n. 175 del 1970 di questa Corte), non

va dimenticato che, nella realtà, l'insufficienza di prove può

riguardare una vasta gamma di situazioni (la sussistenza del fatto

materiale; la commissione o la partecipazione al fatto; l'elemento

psicologico; i presupposti del reato; le condizioni di punibilità; le

cause di esclusione del reato o di esenzione dalla pena). E

l'assoluzione per insufficienza di prove, la quale - come ha

giustamente posto in rilievo l'Avvocatura generale dello Stato - è il

risultato concreto di un giudizio, che non sempre può superare la

perplessità - manifestazione di raziocinio e momento ineliminabile del

pensiero -, lungi dal confliggere col principio di non colpevolezza,

apertamente lo convalida, dappoiché tutte le sentenze di

proscioglimento, nella molteplicità delle formule adottate nel

dispositivo, hanno in comune il riconoscimento della non fondatezza

dell'azione penale.

4. - Vi è, poi, da tener conto della imprescindibilità della

motivazione (art. 111 Cost.), che, come è noto, è il maggior impegno

del giudice, perché deve contenere la ricostruzione logica e critica

delle prove, per dare ragione della fondatezza della pronunzia e

soddisfare le esigenze di giustizia dei consociati (e la

contraddittorietà e la mancanza, in un'accezione non restrittiva,

della motivazione sono censurabili in Cassazione: art. 475, n. 3, cod.

proc. pen.): la valutazione e la enunciazione della insufficienza

delle prove per la condanna dovrebbero pur sempre essere contenute

nella sentenza, anche se la legge non prevedesse l'assoluzione con

formula dubitativa.

5. - L'Avvocatura dello Stato afferma che le stesse considerazioni

fatte per l'art. 27, secondo comma, Cost., valgono a dimostrare che la

disposizione impugnata non contrasta neppure con l'art. 6, paragrafo 2,

della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e

ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n.

848), il quale reca: "Ogni persona accusata di un reato è presunta

innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente

accertata".

Si apre qui un problema di interpretazione e di coordinamento

affidato al giudice ordinario: problema che parrebbe debba risolversi

nel senso della identità sostanziale di significato delle dizioni

dell'art. 27, secondo comma, Cost., e di detto art. 6, paragrafo 2, e

di un allineamento di questo a quello, dato che la Convenzione contiene

norme sulla carcerazione preventiva (art. 5, lett. b e c), che sembrano

incompatibili con la presunzione di innocenza, ma conciliabili con la

presunzione di non colpevolezza.

6. - È indiscutibile, per altro, che il proscioglimento per non

provata reità rende possibile che l'imputato, quantunque assolto,

subisca conseguenze a lui sfavorevoli, che discendono anche da

disposizioni di legge: art. 604 cod. proc. pen. (vedasi pure l'art.

606 dello stesso codice); art. 64, primo comma, disp. att. cod. proc.

pen. (r.d. 28 maggio 1931, n. 602). Ma codeste disposizioni non sono

oggetto della dedotta impugnativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata

dal pretore di Dolo, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTTNO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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