Corte costituzionale

Sentenza n. 1064/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 2

marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le

prestazioni professionali dei geometri), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 novembre 1987 dal Pretore di Morbegno

nel procedimento civile vertente tra Signorini Alberto e Corti Diego,

iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 prima serie speciale

dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dal Tribunale di Catania

nel procedimento civile vertente tra Girella Gino e Monaco Lorenzo,

iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta ufficiale n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a precetto nel quale

Alberto Signorini, opponente, contestava, tra l'altro, la misura

degli interessi richiesti - su un credito riguardante onorari per

prestazioni professionali occasionali svolte da un geometra - come

indicata nell'atto, il Pretore di Morbegno, con ordinanza emessa il

10 novembre 1987 (R.O. n. 9 del 1988), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.,

dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144, recante "Approvazione

della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei

geometri".

Ad avviso del Pretore la norma, nel prevedere che, dopo il

sessantesimo giorno dalla presentazione della specifica, sulle somme

dovute e non pagate, decorrono gli interessi ragguagliati al tasso di

sconto stabilito dalla Banca d'Italia, attribuisce agli esercenti la

professione di geometra un trattamento di favore sia nei confronti di

qualsiasi creditore di somme di denaro sia, in particolare, rispetto

a tutti gli altri lavoratori autonomi, che possono invocare, quale

danno per il ritardato pagamento, gli interessi moratori nella misura

del cinque per cento, secondo il combinato disposto degli artt. 1224

e 1284 c.c.

La norma, riconoscendo ai geometri un privilegio che non trova

giustificazione nella natura dell'attività svolta - assimilabile,

sotto questo profilo, a quella di altre categorie professionali quali

l'avvocato, il medico o l'idraulico - realizza, rispetto a situazioni

assolutamente eguali, una disparità di trattamento che, non fondata

su alcun canone di razionalità, appare ingiustificata ed

irragionevole.

Secondo il giudice a quo, la norma si pone in contrasto con l'art.

3 Cost. e con l'art. 35 Cost., "in presenza di una tutela

irrazionalmente differenziata nei confronti di una attività

professionale rispetto ad altre".

2. - Rileva l'autorità remittente che questa Corte, investita di

analoghe questioni, con ordinanze nn. 67 e 237 del 1987, ha

restituito gli atti ai giudici a quibus, osservando che il danno da

inadempimento dei debiti derivanti da rapporti di lavoro dipendente

ed autonomo nonché d'impiego pubblico, in applicazione del

princìpio enunciato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e

della Corte costituzionale (sentenza n. 300 del 1986), è determinato

a norma degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., e pertanto

all'esame della prospettata questione di legittimità è preliminare

la verifica dell'incidenza sulla stessa di tale princìpio.

3. - Ad avviso del giudice a quo, i riferimenti giurisprudenziali

citati in tali ordinanze di questa Corte non formano un indirizzo

univoco ed indiscusso.

La Corte di cassazione è, infatti, indirizzata nel senso di

riconoscere la rivalutazione monetaria "automatica", come prevista

dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., non sui crediti della

generalità dei lavoratori autonomi, ma solo per i compensi dei

soggetti indicati dall'art. 409, n. 3, c.p.c., vale a dire di coloro

che svolgono una attività di lavoro che si concreta in una

prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente

personale, anche se non a carattere subordinato.

Qualora, tuttavia, seguendo l'assunto delle citate ordinanze di

questa Corte, si ritenesse applicabile la rivalutazione monetaria

"automatica" ai crediti di tutti i lavoratori autonomi, la questione

sollevata si presenterebbe in forma più marcata.

Sui compensi dovuti al geometra, infatti, a norma dell'art. 429,

terzo comma, c.p.c., dovrebbero essere congiuntamente determinati,

oltre alla rivalutazione monetaria, "gli interessi nella misura

legale" che, nella fattispecie, non corrisponde a quella fissata

dalla norma generale dell'art. 1284 c.c., ma al tasso ufficiale di

sconto, come stabilito dalla disposizione denunciata.

4. - Analoga questione è stata sollevata, con ordinanza del 15

ottobre 1987 (R.O. n. 200 del 1988), dal Tribunale di Catania.

Il giudice a quo, dopo aver condannato Lorenzo Monaco al pagamento

di una determinata somma a Gino Girella a titolo di compenso per

l'attività svolta come geometra, avendo quest'ultimo richiesto

altresì il pagamento degli interessi al tasso ufficiale di sconto

stabilito dalla Banca d'Italia, aveva sospeso il giudizio, dubitando

della legittimità costituzionale dell'art.15, legge n. 144, del

1949, perché in contrasto con il solo art. 3 Cost., in quanto il

trattamento preferenziale accordato ai geometri appare privo di

giustificazione, tanto per la natura dell'attività svolta che per la

qualità del professionista.

5. - Nei giudizi non è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri né si sono costituite parti. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze del Pretore di Morbegno (R.O. n. 9/1988) e del

Tribunale di Catania (R.O. n. 200 del 1988) denunciano, con

motivazioni in parte analoghe, l'illegittimità costituzionale, la

prima in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., la seconda in

riferimento al solo art. 3 Cost., dell'art. 15 della legge 2 marzo

1949, n. 144, recante "Approvazione della tariffa degli onorari per

le prestazioni professionali dei geometri". Pertanto i relativi

giudizi vanno riuniti e definiti con unica decisione.

2. - L'art. 15 della legge n. 144 del 1949, nella parte in cui

dispone che sulle somme dovute e non pagate - a titolo di compenso

per le prestazioni professionali dei geometri - dopo il sessantesimo

giorno dalla presentazione della specifica, decorrono gli interessi

ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, è

oggetto di due distinte censure.

La norma si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificato trattamento, per lo

più di maggior favore, riservato ai geometri:

- nei confronti della generalità dei creditori di somme di

danaro, cui vengono riconosciuti gli interessi moratori, nella misura

del cinque per cento, ai sensi degli artt. 1224, 1284 c.c.;

- nei confronti delle altre categorie di lavoratori autonomi;

b) con gli artt. 3 e 35 Cost., in quanto accorda all'"attività

professionale" considerata una tutela irrazionalmente differenziata

rispetto ad altre (parametro invocato dal solo Pretore di Morbegno).

3. - Le questioni sollevate non sono fondate.

La denuncia di incostituzionalità non è diretta, come nella

generalità dei casi, alla estensione di una disciplina più

favorevole ad una situazione oggetto di un trattamento di minor

favore ma, al contrario, al fine, meramente caducatorio, di

dichiarare la illegittimità della disciplina applicabile, invocata

dalla parte, con conseguente espansione dell'ambito di applicazione

di una disciplina, di minor favore, che si assume quale regola della

generalità delle ipotesi.

4. - In tale quadro vengono, in primo luogo, posti a confronto il

credito del geometra con la generalità dei crediti di somme di

denaro sui quali la misura degli interessi moratori è fissata dagli

artt. 1224 e 1284 c.c. nella misura del cinque per cento.

Tale prospettazione, ponendo sullo stesso piano due categorie di

crediti, trascura di considerare che l'ordinamento riconosce, sotto

diversi profili, rilevanza alla natura o alla causa del credito,

sicché l'attribuzione di un trattamento privilegiato ad un credito

"professionale" potrebbe porsi in contrasto con il princìpio di

eguaglianza solo qualora non fosse razionalmente giustificata da una

reale differenza tra ipotesi difformemente regolate.

Nel caso in esame è evidente la reale differenza delle situazioni

che sono, rispettivamente, a base dei crediti relativi a compensi per

prestazioni professionali e della generalità dei crediti.

5. - Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla lamentata

disparità di trattamento fra credito del geometra e credito di ogni

altro lavoratore autonomo.

La omogeneità di situazioni su cui si fondano i rilievi dei

giudici a quibus discende dalla identità di qualificazione della

ipotesi discriminata rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro

autonomo.

Ma una siffatta qualificazione, che fa evidente riferimento al

Titolo III (Del lavoro autonomo) del quinto libro del codice civile,

prescinde dalle diversità socio-economiche che in concreto

intercorrono tra lavoro autonomo dei liberi professionisti ed altre

forme di lavoro autonomo. Diversità, le quali, nell'ambito di un

tipo di rapporto qualificato in via generale dall'autonomia, trovano

riconoscimento, anche in ragione del grado della medesima, nello

stesso codice civile (cfr. la disciplina dettata dal capo II del

menzionato titolo III in tema di professioni intellettuali e

particolarmente in tema di determinazione del compenso: art. 2233).

6. - L'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n.

144 del 1949 è prospettata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. in

quanto, in tema di liquidazione del danno da ritardato adempimento

della obbligazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo,

la norma impugnata largirebbe ai geometri una tutela irrazionalmente

differenziata rispetto a quella riconosciuta agli esercenti altre

libere professioni.

Poiché non sono indicati dal giudice a quo motivi riferibili a

una violazione dell'art. 35 Cost. al di fuori della denunciata

differenziazione, è questa che occorre esaminare.

Al proposito conviene ricordare che, per aversi utile comparazione

ai fini del giudizio sulla violazione del princìpio di eguaglianza,

è necessario che il tertium comparationis risponda ad un princìpio

o ad una regola generale, rispetto ai quali la disciplina denunciata

rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio.

Nel caso occorrerebbe, cioè, che nell'ordinamento fosse

rinvenibile una disciplina di carattere generale volta ad attribuire

ai professionisti diversi dai geometri un trattamento non

privilegiato in ordine ai crediti per danni da ritardato pagamento

dei compensi professionali, disciplina rispetto alla quale quella

dettata per i geometri costituisse un isolato, ingiustificabile

privilegio.

Senonché siffatto presupposto non ricorre. Ed invero, a parte che

nell'ordinamento non è sancito un trattamento uniforme relativamente

ai crediti in parola, in ogni caso è addirittura previsto per più

categorie di liberi professionisti diverse dalla categoria dei

geometri, relativamente ai crediti stessi, un trattamento

privilegiato analogo a quello fatto alla detta categoria. Al riguardo

può rilevarsi che, per gli ingegneri ed architetti, la legge 2 marzo

1949, n. 143, dispone, all'art. 9, ultimo comma, che, come per i

compensi dei geometri, "sulle somme dovute e non pagate decorrono

'gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto

stabilito dalla Banca d'Italia'; per gli avvocati e procuratori, la

tariffa in materia stragiudiziale fissata con d.m. 22 giugno 1982

prevede, all'ultimo capoverso, che 'in caso di mancato integrale

pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la

rivalutazione monetaria come stabilito dalla legge n. 533 del 1973';

per i dottori commercialisti, il d.P.R. 22 ottobre 1973, n. 936,

all'art. 3, comma terzo, aggiunto con d.P.R. 30 giugno 1987, n. 309,

riconosce su indennità e onorari del professionista "oltre agli

interessi di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così

come stabilito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144 ("Approvazione della

tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei

geometri"), in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Morbegno e dal Tribunale di Catania con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1064 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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