Corte costituzionale

Sentenza n. 1060/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/12/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 23d.l. 359/1987

applicata al caso

  • art. 30d.l. 359/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto

comma, e 30 del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti

per la finanza locale) convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440,

promosso con ordinanze emesse il 9 novembre 1987 dal Tribunale di

Firenze, il 10 ottobre 1987 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di Genova,

l'11 dicembre 1987 dal Pretore di Genova, il 26 novembre 1987 (n. 3

ordinanze) dal Tribunale di Parma, il 25 febbraio 1988 (n. 3

ordinanze) dal Pretore di Parma e il 26 novembre 1987 dal Pretore di

Firenze, iscritte rispettivamente ai nn. 13, 37, 38, 39, 112, 135,

136, 137, 212, 213, 214 e 226 del registro ordinanze 1988 e

pubblicate nelle GG.UU. nn. 5, 7, 14, 17, 22 e 23/I ss. dell'anno

1988.

Visti gli atti di costituzione di Cassi Bruno, Boni Maria, Alfieri

Maria e Fabbri Bruna, nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

uditi gli avv.ti Luciano Petronio e Luciano Ventura per Cassi

Bruno, Boni Maria, Alfieri Maria e Fabbri Bruna e l'Avvocato dello

Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 10 ottobre 1987 (R.O. n. 37/88) il

Tribunale di Genova - Sez. Lavoro - nel corso del giudizio di appello

promosso dall'I.N.A.D.E.L. avverso la sentenza con la quale il

Pretore di Genova aveva condannato detto istituto alla

corresponsione, in favore di Mule' Filippo, vedovo di ex dipendente

comunale, della indennità premio di servizio spettantegli nella

forma indiretta, maggiorata degli interessi e rivalutazione

monetaria, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359

(Provvedimenti urgenti per la finanza locale) in relazione agli artt.

3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui esclude che il credito del

lavoratore iscritto all'I.N.A.D.E.L. relativo alla liquidazione della

indennità premio di servizio nei sensi sopra indicati dia luogo a

corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria. Con la stessa

ordinanza, il Tribunale di Genova ha, altresì, denunciato l'art. 30

del citato decreto legge per contrasto con l'art. 77 Cost., nella

parte in cui stabilisce che "restano validi gli atti ed i

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti sulla

base dei decreti legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55,

2 maggio 1987, n. 18 e 30 giugno 1987, n. 256", decaduti per mancata

conversione in legge da parte delle Camere nel termine di 60 giorni

dalla loro pubblicazione.

1.1 - In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo,

premesso di aver pronunciato sentenza non definitiva sul punto del

computo della indennità integrativa speciale maturata dopo il 31

gennaio 1977 nell'indennità premio di servizio, rinviando al

prosieguo della causa la questione inerente agli "accessori", ha

osservato che la conferma o la riforma della sentenza del Pretore su

tale punto dipende proprio dall'applicazione o meno della norma in

questione, avendo lo stesso Pretore condannato l'I.N.A.D.E.L. a

corrispondere al Mule' gli interessi legali sulla somma riliquidata a

titolo di indennità premio di servizio, ed avendo, sul punto,

l'appellante formulato specifico motivo di gravame.

Né la rilevanza della questione può ritenersi esclusa, secondo il

Tribunale di Genova alla stregua del rilievo che "allorquando la

Corte costituzionale la esaminerà, il d.l. impugnato non avrà

probabilmente più vigore come tale, in quanto, nelle more, decaduto,

rinnovato o convertito". Infatti, ha rilevato il giudice a quo,

"l'attuale forza di legge del decreto ne impone l'obbligatoria

applicazione da parte del giudice a prescindere da qualunque

previsione in ordine alla sua sorte futura".

1.2 - Circa la non manifesta infondatezza della questione sollevata

nella ordinanza di rimessione, rilevato che la disposizione in esame

è contenuta in un decreto-legge ripresentato dal Governo per la

quinta volta dopo ben quattro mancate conversioni in legge nei

termini fissati dall'art. 77 Cost., si è osservato che sussisterebbe

anche violazione del principio secondo cui i rapporti sorti per

effetto di decreti non convertiti devono essere regolati da legge.

Il decorso di otto mesi tra il primo decreto e quello convertito

dimostrerebbe che non ricorrono la necessità e l'urgenza, sicché vi

sarebbe "un caso di appropriazione del potere di conversione

spettante al Parlamento da parte del Governo, oggettivamente idonea

ad alterare la stessa forma di governo parlamentare prevista dalla

Costituzione". Quanto al merito, l'art. 23 del citato decreto-legge,

secondo il Tribunale di Genova, contrasterebbe:

a) con l'art. 3 Cost., in quanto risulterebbe discriminato senza

alcun ragionevole motivo, un determinato tipo di credito rispetto ad

ogni altro, legalmente produttivo di interessi ed, eventualmente, di

maggior danno ex art. 1224 c.c. o di rivalutazione monetaria,

vanificandosi, per di più, diritti già acquisiti da parte dei

creditori di prestazioni liquide ed esigibili di un Ente

previdenziale;

b) con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto si limiterebbe

ingiustificatamente il diritto di difesa di una categoria di

cittadini, precludendo loro la possibilità di ottenere qualsiasi

tipo di risarcimento per inadempimento dell'I.N.A.D.E.L.

2. - Identica questione, con riferimento alle medesime

argomentazioni, è stata sollevata dallo stesso Tribunale di Genova

con altre due ordinanze emesse il 10 ottobre 1987 (R.O. nn. 38 e 39

del 1988) nel corso di due giudizi di appello sempre dello stesso

oggetto.

Nei giudizi susseguenti alle tre ordinanze menzionate è

intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato per il Presidente del

Consiglio dei ministri. Essa ha preliminarmente eccepito la

inammissibilità della questione sollevata per carenza del giudizio

sulla rilevanza.

Non sarebbe chiaro se la "riliquidazione" si riferisca

esclusivamente alla ricomprensione, nel relativo calcolo, degli

incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati

successivamente al 31 gennaio 1977, ovvero anche alla rivalutazione

delle somme. Comunque, in entrambi i casi la questione inerente alla

rivalutazione monetaria sarebbe irrilevante: nel primo caso, lo

sarebbe, non risultando proposto appello incidentale dell'interessato

contro la decisione di I grado che aveva escluso la rivalutazione;

nel secondo, lo sarebbe perché già decisa in secondo grado con

sentenza parziale dallo stesso giudice a quo, che, come chiarito

nella ordinanza, ha rinviato al prosieguo della causa solo "la

questione inerente agli accessori".

Nel merito, l'Avvocatura ha contestato la fondatezza della

questione osservando:

a) che la disposizione dell'art. 23 del d.l. 359/1987 non è in

contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto, da un lato, vale a ribadire

la pacifica inapplicabilità dell'automatismo rivalutativo,

considerato dall'art. 429 c.p.c., ai crediti previdenziali (senza

alcuna differenziazione rispetto a tutti gli altri crediti

previdenziali), dall'altro vale ad escludere, in base ad una

ragionevole valutazione del legislatore, l'esistenza di una mora

colpevole dell'ente previdenziale;

b) che la citata disposizione non viola i parametri degli artt. 24

e 113 Cost., trattandosi di norma di carattere sostanziale, che non

incide sulle garanzie di tutela giurisdizionale assicurate dalla

Costituzione;

c) che, infine, la denunzia dell'art. 30 del d.l. 359 del 1987, in

relazione all'art. 77 Cost., risulta superata dall'avvenuta

conversione in legge dello stesso decreto, nonché, in particolare,

dalla sostituzione dell'art. 30 con altra disposizione, contenuta

nella legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440, che espressamente

fa salvi gli atti, i provvedimenti, gli effetti ed i rapporti sorti

sulla base dei precedenti decreti-legge non convertiti.

3. - Nel corso del giudizio di appello proposto dall'I.N.A.D.E.L.

avverso la sentenza del Pretore di Firenze in data 15 aprile 1987,

che aveva condannato l'Istituto a corrispondere, a titolo di

indennità premio di servizio, a Zannoni Mafalda, oltre alla somma

capitale, anche il maggior danno commisurato al tasso di svalutazione

monetaria e gli interessi legali sulla somma, il Tribunale di

Firenze, con ordinanza emessa il 9 novembre 1987 (R.O. n. 13/88), ha

sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art.

23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, in relazione

all'art. 3 Cost.

Vi sarebbe disparità di trattamento del credito in esame con altri

crediti previdenziali per i quali si applica l'art. 1224 c.c., anche

secondo la Cassazione.

Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che

ha concluso per l'inammissibilità per difetto di motivazione sulla

rilevanza, e, nel merito, per l'infondatezza della questione per le

stesse argomentazioni di cui ai precedenti giudizi.

4. - Con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 26

novembre 1987 (R.O. nn. 135, 136 e 137/88) nel corso di altrettanti

giudizi di appello avverso tre sentenze con cui il Pretore di Parma

aveva condannato l'I.N.A.D.E.L. a riliquidare l'indennità premio di

servizio in favore di altrettanti pensionati con il computo

dell'intera indennità integrativa speciale maturata all'atto del

collocamento a riposo, concedendo, inoltre, sulla somma la

rivalutazione monetaria e gli interessi legali, anche il Tribunale di

Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 39, denunciandone il

contrasto con l'art. 3 Cost., alla stregua del rilievo che il nostro

ordinamento è improntato al principio per il quale al creditore di

una obbligazione pecuniaria sono sempre riconosciuti gli interessi

legali (art. 1282 c.c.), e, in caso di mora, anche il maggior danno

(art. 1224, secondo comma, c.c.), principio che trova espressa

conferma anche nell'ambito previdenziale, nelle disposizioni di cui

agli artt. 46 e 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

Il giudice a quo ha, altresì, fatto riferimento al parametro

costituito dell'art. 97 Cost., rilevando che l'esonerare l'Istituto

previdenziale dalla corresponsione della svalutazione monetaria e

degli interessi legali sulle somme dovute significherebbe rimuovere

l'unica sanzione che possa costituire remora al ritardo e sia,

quindi, idonea a garantire il buon andamento dell'amministrazione.

Nei giudizi relativi alle ordinanze del Tribunale di Parma, si sono

costituite le parti private, che hanno insistito, con argomentazioni

analoghe, sulla irragionevolezza della deroga apportata, con l'art.

23 impugnato, in danno dei lavoratori iscritti all'I.N.A.D.E.L.,

rispetto ai principi generali in tema di decorrenza degli interessi e

rivalutabilità ex art. 1224 c.c., operanti anche con riguardo alla

generalità dei crediti previdenziali (come si desume da Cass. 1986

nn. 3843, 5027; Cass. 1986 n. 2368; Cass. 1987 n. 5314).

La disposizione impugnata sarebbe, inoltre, ispirata ad una ratio

non già satisfattiva (come quella che aveva ispirato la legge n. 75

del 1980, perciò passata indenne alla verifica di costituzionalità

di cui alla sent. n. 185 del 1981), ma spoliatoria, defraudando i

cittadini interessati di diritti loro spettanti e già venuti ad

esistenza.

È, altresì, intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per la inammissibilità della questione, non essendosi

specificato se si tratti di giudizio per inadempimento o per

risarcimento danni per comportamento colposo dell'I.N.A.D.E.L.

Nel merito, l'Avvocatura ha sostenuto la infondatezza della

questione rifacendosi alle argomentazioni già riferite.

5. - Con ordinanza emessa in data 26 novembre 1987 (R.O. n. 226 del

1988) nel corso dei procedimenti civili riuniti, vertenti sempre in

materia di riliquidazione della indennità premio di servizio, tra

Sorelli Luciana ed altri e I.N.A.D.E.L., il Pretore di Firenze ha

denunciato la stessa norma di cui all'art. 23, quarto comma, del d.l.

31 agosto 1987, n. 359, oltre che per contrasto con l'art. 3 Cost.,

anche per violazione dell'art. 38 Cost., in quanto alle esigenze

relative alla vecchiaia dei lavoratori si provvederebbe in modo

inadeguato mediante erogazione previdenziale tardiva e non

rivalutata.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo, come per gli analoghi casi precedenti, per la

inammissibilità e, nel merito, per la infondatezza della questione

sollevata.

6. - Nel corso dei procedimenti civili riuniti vertenti tra Boero

Giuseppina ed altri e l'I.N.A.D.E.L., aventi sempre ad oggetto la

riliquidazione dell'indennità premio di servizio comprensiva

dell'intera indennità integrativa speciale, nonché la

corresponsione di interessi, rivalutazione e maggior danno ex art.

429 c.p.c. e 1224 c.c., il Pretore di Genova, con ordinanza emessa

l'11 dicembre 1987 (R.O. n. 112 del 1988), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del d.l. 31

agosto 1987, n. 359, in relazione all'art. 3 Cost.

Il giudice a quo rileva, in particolare, che la norma censurata

discrimina ingiustificatamente coloro che sono creditori

dell'I.N.A.D.E.L. per "riliquidazione" dell'indennità premio di

servizio dipendente dall'inserimento dell'indennità integrativa

speciale nella base di computo sia rispetto ai creditori nei cui

confronti venga "tardivamente liquidata" l'indennità premio di

servizio, sia rispetto a quelli nei cui confronti tale indennità

debba essere riliquidata per ragioni diverse dall'inserimento

dell'indennità integrativa speciale nella base di computo.

Anche nel giudizio susseguente alla cennata ordinanza è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite

dell'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo la inammissibilità

della questione, in base al rilievo secondo cui nella ordinanza di

rimessione non vengono qualificati preliminarmente i giudizi a quibus

come di adempimento ovvero di risarcimento, e, mentre si parte

dell'erroneo presupposto che l'art. 429 c.p.c. sia applicabile ai

crediti previdenziali (per l'ipotesi in cui i giudizi siano da

qualificare di adempimento), non si afferma espressamente che in

alcuni di tali giudizi sia stata proposta una domanda di risarcimento

danni in base all'allegazione di un comportamento colposo

dell'amministrazione.

Nel merito, l'Avvocatura ha concluso per l'infondatezza della

questione, alla stregua dei rilievi già riferiti.

7. - Con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 25

febbraio 1988 (R.O. nn. 212, 213 e 214/1988), nel corso di

procedimenti civili aventi il medesimo oggetto di quelli fin qui

menzionati, anche il Pretore di Parma ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del d.l. 31

agosto 1987, n. 359, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., adducendo

argomentazioni analoghe a quelle svolte dal Tribunale di Parma nelle

ordinanze R.O. nn. 135, 136 e 137/1988, di cui si è già riferito.

Inoltre, il Pretore di Parma ha denunciato la norma in questione

anche in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. (parametro,

quest'ultimo, richiamato anche dal Pretore di Firenze nella ordinanza

sub E) poiché anche la retribuzione differita, a fini previdenziali,

alla cessazione del rapporto di lavoro e corrisposta sotto forma di

trattamento di liquidazione e quiescenza fa parte del patrimonio del

lavoratore e; quindi, della complessiva situazione giuridica tutelata

dalle citate norme costituzionali; né, in base al combinato disposto

delle stesse norme e dell'art. 3 Cost., il legislatore può incidere

su diritti quesiti con interventi irrazionali ed arbitrari,

frustrando anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza

giuridica (cfr. Corte cost., sent. n. 349 del 17 dicembre 1985).

Infine, il giudice a quo ha ravvisato la violazione, da parte della

norma in esame, del combinato disposto degli artt. 3, 24 e 113 Cost.,

in quanto essa limiterebbe ingiustificatamente il diritto di difesa

di una categoria di cittadini (questione, quest'ultima, sollevata

anche dal Tribunale di Genova con le ordinanze R.O. nn. 37, 38 e 39

del 1988 di cui sub A e B).

Nei giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

concluso per la inammissibilità e, nel merito, per la infondatezza

delle questioni sollevate, argomentando analogamente a quanto

riferito in relazione alle precedenti ordinanze.

Si sono, altresì, costituite le parti private, che hanno ribadito

le considerazioni svolte dal giudice a quo, chiedendo la declaratoria

di illegittimità della norma impugnata.

Nell'imminenza dell'udienza pubblica, è stata prodotta una memoria

per Fabbri Bruna, parte privata costituitasi nel giudizio, con cui si

insiste per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 23,

quarto comma, d.l. n. 359/87, alla stregua del rilievo che ai

lavoratori degli enti locali collocati in quiescenza dopo il 31

maggio 1982 è stato sottratto un diritto che l'ordinamento già

attribuiva loro, diritto già perfetto e già fatto valere in molti

casi, in contrasto con i principi affermati dalla Corte

costituzionale in tema di diritti quesiti (sentt. nn. 408, 497, 501

del 1988) e con la sentenza n. 763 del 1988 con la quale la Corte ha

affermato che l'indennità premio di servizio erogata

dall'I.N.A.D.E.L. "costituisce una conquista conseguita dal

lavoratore durante la prestazione della sua attività e con il

pagamento di appositi contributi, al fine di superare le difficoltà

economiche che insorgono nel momento in cui viene meno il trattamento

retributivo per effetto della cessazione del rapporto di impiego". Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Genova (R.O. nn. 37, 38, 39 del 1988) dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.l. 31 agosto

1987, n. 359, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987,

n. 440, secondo cui restano validi gli atti ed i provvedimenti

adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti

giuridici sorti sulla base dei dd.ll.

30 dicembre 1986 n. 922, 2 marzo 1987 n. 55, 2 maggio 1987 n. 167 e

30 giugno 1987, n. 256, per violazione dell'art. 77 Cost., in quanto

i rapporti giuridici in definitiva restano regolati da un

decreto-legge anziché da una legge e perché, non ricorrendo i

requisiti di necessità ed urgenza, si ha un caso di appropriazione

da parte del Governo del potere di conversione spettante al

Parlamento e, quindi, una alterazione della stessa forma di Governo

parlamentare prevista dalla Costituzione.

1.1 - La questione non è fondata.

Essendo avvenuta la conversione in legge del decreto-legge, tutta

la materia de qua resta regolata dalla legge e non più dal

decreto-legge.

2. - È, inoltre, sottoposta all'esame di questa Corte la

questione di legittimità costituzionale del comma quarto, ultima

parte, dell'art. 23 del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con

modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 440, il quale dispone che

"le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di

servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e

rivalutazione", sollevata dal Tribunale di Genova (R.O. nn. 37, 38,

39 del 1988), dal Tribunale di Parma (R.O. nn. 135, 136, 137), dal

Pretore di Parma (R.O. nn. 212, 213, 214 del 1988), dal Pretore di

Firenze (R.O. n. 226 del 1988), con riferimento:

a) all'art. 3 Cost., in quanto il credito de quo risulterebbe

discriminato rispetto a ogni altro credito previdenziale, legalmente

produttivo di interessi ed, eventualmente, di maggior danno ex art.

1224 c.c., o di rivalutazione monetaria in base al principio che

trova conferma anche nell'ambito previdenziale negli artt. 46 e 47

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, risultando, per di più, vanificati i

diritti già acquisiti da parte dei creditori di prestazioni liquide

ed esigibili di un ente previdenziale;

b) agli artt. 24 e 113 Cost. (Tribunale di Genova: R.O. nn. 37,

38 e 39 del 1988) in quanto, senza giustificato motivo, risulterebbe

limitato il diritto di difesa di una categoria di cittadini alla

quale è preclusa la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di

risarcimento danni per inadempimento dell'I.N.A.D.E.L.;

c) all'art. 36 Cost. (Pretura di Firenze: R.O. n. 226 del 1988

e Pretura di Parma: R.O. nn. 212, 213, 214 del 1988) in quanto si

provvederebbe in modo inadeguato alle esigenze relative alla

vecchiaia dei lavoratori mediante erogazione previdenziale tardiva e

non rivalutata e perché il legislatore inciderebbe su diritti

quesiti con interventi irrazionali ed arbitrari frustrandosi anche

l'affidamento dei cittadini nella certezza giuridica;

d) all'art. 36 Cost. (Pretura di Parma: R.O. nn. 212, 213, 214

del 1988) perché anche la retribuzione differita, ai fini

previdenziali, corrisposta alla cessazione del rapporto sotto forma

di trattamento di liquidazione e quiescenza, farebbe parte del

patrimonio del lavoratore e, quindi, della complessiva situazione

giuridica tutelata dal citato precetto costituzionale;

e) all'art. 97 Cost. (Tribunale di Parma: R.O. nn. 135, 136,

137 del 1988; Pretura di Parma: R.O. nn. 212, 213, 214 del 1988)

perché l'esonero dell'I.N.A.D.E.L. dal risarcimento del danno per

svalutazione monetaria e dal pagamento degli interessi farebbe venir

meno l'unica sanzione che può costituire remora al ritardo nel

pagamento e, quindi, idonea a garantire il buon funzionamento

dell'Ente.

3. - È preliminare l'esame delle eccezioni di inammissibilità

sollevate dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Si è rilevato che in alcune ordinanze (R.O. nn. 37, 38, 39/88)

non viene chiarito se la rivalutazione si riferisca anche alle somme

dovute successivamente al 31 gennaio 1977; che, inoltre, in primo

grado non è stata accolta la domanda di rivalutazione e avverso la

sentenza non è stato proposto appello sul punto, onde l'irrilevanza

della questione, per effetto della formazione del giudicato

contrario; e inoltre, nell'ordinanza n. 13 del 1988 manca la

motivazione sulla rilevanza né risultano il periodo e il titolo per

i quali è stata richiesta la liquidazione del maggior danno

commisurato alla svalutazione; in altre ordinanze (R.O. nn. 226, 112,

135, 136, 137 del 1988) non si è precisato se si tratti di

adempimento o di risarcimento e se sia stata proposta o meno la

domanda di risarcimento per comportamento colposo dell'I.N.A.D.E.L.

3.1 - Le eccezioni non possono avere accoglimento.

Invero, dei fatti esposti non vi è puntuale riscontro nell'

oggetto dei vari giudizi, tutti concernenti la riliquidazione della

indennità premio di servizio e l'opposizione alla pretesa

dell'I.N.A.D.E.L. di corrisponderla senza la maggiorazione della

rivalutazione e degli interessi, fondata nella norma denunciata per

sospetta illegittimità costituzionale.

4. - Nel merito la questione è, sia pure solo in parte, fondata.

Anzitutto, si richiama l'indirizzo giurisprudenziale di questa

Corte (sent. n. 408 del 1988) secondo cui, per i crediti

previdenziali, a differenza dei crediti di lavoro privato (per i

crediti di lavoro dei dipendenti statali vigono i principi affermati

nella sentenza n. 52/1986), non trova applicazione l'art. 429 c.p.c.

ma piuttosto l'art. 1224, secondo comma, c.c.. Secondo detto

articolo, occorre la domanda di pagamento del maggior danno e la

dimostrazione del pregiudizio patrimoniale risentito, per cui

assumono rilevanza le condizioni e le qualità personali del

creditore idonee a fondare presunzioni a suo favore; tra le dette

condizioni personali va considerata la qualità di pensionato, non

isolatamente, però, ma nel contesto globale della sua situazione

(capacità economica, condizioni di vita personali e familiari) e

delle sue peculiari necessità in modo che si possa determinare la

concreta destinazione delle somme spettantegli.

Si deve, però, considerare che l'art. 23 ora censurato è stato

emanato per sanare la situazione finanziaria venutasi a creare in

seguito alla sentenza di questa Corte n. 236 del 1986, la quale,

risolvendo i dubbi interpretativi cui avevano dato luogo in tutti i

gradi di giurisdizione le disposizioni regolatrici della indennità

premio di servizio a seguito dell'entrata in vigore della legge n.

297 del 1982 e dell'abolizione del congelamento dei punti di

contingenza, sanciva la inclusione dell'indennità integrativa

speciale nell'indennità premio di servizio, a partire dall'entrata

in vigore della predetta legge n. 297 del 1982.

Per la mancata richiesta ai dipendenti di contributi e la loro

mancata riscossione da parte dell'I.N.A.D.E.L., si era verificata una

situazione di "deficit" che rendeva estremamente precario il

soddisfacimento delle pur legittime richieste di pagamento

dell'indennità maggiorata con l'inclusione suddetta.

Lo Stato, per porre termine ai ritardi e addirittura alla

impossibilità dei pagamenti, si è assunto l'onere dei contributi

previdenziali per il quadriennio 1982-1986, mentre i dipendenti solo

all'atto della liquidazione venivano a subire la decurtazione dalla

somma loro spettante della quota di contributi da essi dovuta, in

un'unica soluzione ma senza corresponsione di interessi.

Trattasi, quindi, di una norma eccezionale, di durata temporanea

(solo un quadriennio) e, sopratutto, di una valutazione legislativa

non arbitraria e sufficientemente razionale, il che deve indurre

l'Istituto previdenziale ad una rapida definizione delle pendenze.

Inoltre, non sono affatto omogenee le situazioni poste a raffronto

dai giudici a quibus, quella in esame, assolutamente eccezionale,

straordinaria e transitoria, e quella, ordinaria, di un comune

pagamento di un credito previdenziale.

Basta l'indubbia situazione di incertezza, verificatasi in ordine

all' interpretazione dell'articolo censurato a giustificare il

comportamento dell'Istituto previdenziale, tenuto, peraltro, ad

osservare anche il precetto costituzionale del buon andamento

dell'Amministrazione (art. 97 Cost.).

Nemmeno risultano violati gli artt. 24 e 113 Cost., essendo quella

denunciata una norma di diritto sostanziale e non di natura

processuale, per cui il diritto di difesa dei dipendenti non ne

soffre limitazioni o impedimenti.

Inoltre, la riduzione del credito, non essendo eccessiva, non

incide sulle condizioni poste dagli artt. 36 e 38 Cost.

Per quanto riguarda gli interessi, va osservato, anzitutto, che,

sia secondo quanto già ritenuto da questa Corte (sent. n. 408/1988),

sia secondo l'indirizzo giurisprudenziale della stessa Corte di

cassazione, la relativa tematica è autonoma rispetto a quello della

rivalutazione. La decorrenza dei termini di pagamento determina

automaticamente la mora dell'Istituto. I tempi del meccanismo di

liquidazione della prestazione sono prefissati per legge, decorrenti

dalla richiesta del dipendente, pur in assenza dell'emissione del

mandato di pagamento. Pertanto, la previsione della corresponsione di

interessi non è razionale e crea discriminazioni e disparità di

trattamento ingiustificate con gli altri creditori degli Istituti

previdenziali. Risulta, così, violato l'art. 3 della Costituzione.

La violazione degli altri articoli (24, 113, 36, 38, 97 Cost.)

rimane assorbita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma

quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la

finanza locale), convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella

parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione

dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione

di interessi";

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23, comma quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, conv. in

legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che "le

somme dovute a titolo di riliquidazione delle indennità premio di

servizio non danno luogo... a rivalutazione monetaria", sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost., dai Tribunali

di Parma, Genova e Firenze nonché dai Pretori di Parma, di Firenze,

di Genova, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30 del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29

ottobre 1987, n. 440, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost.,

dal Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1060 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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