Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1970 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4r.d. 1765/1935

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,

quinto comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, contenente

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul

lavoro e delle malattie professionali, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1968 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra D'Acierno Benvenuto contro la società

Paolo Montanari, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1968 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14

settembre 1968;

2) ordinanza emessa il 18 giugno 1969 dalla Corte d'appello di

Potenza nel procedimento civile vertente tra Zaccardo Giovanni e

l'ENEL, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio civile proposto nei confronti della

società Paolo Montanari dall'operaio D'Acierno Benvenuto per ottenere

il risarcimento dei danni derivatigli da un infortunio sul lavoro, il

tribunale di Roma ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del regio decreto 17 agosto

1935, n. 1765, il quale stabilisce che, qualora in relazione ad un

infortunio sul lavoro sia stata pronunciata sentenza di non doversi

procedere per morte dell'imputato o per amnistia (o per prescrizione,

secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22

del 1967), l'azione tendente ad ottenere il risarcimento dei danni deve

essere proposta entro un anno dalla sentenza, in riferimento agli artt.

3, 35 e 38 della Costituzione.

Poiché, secondo la giurisprudenza, tale termine decorre dalla data

della pronuncia della sentenza ove il processo penale sia già stato

iniziato al momento in cui si verifica il fatto estintivo del reato, ma

decorre dal verificarsi di questo ove sia stato instaurato

successivamente, esso sarebbe nella specie decorso col 24 gennaio 1964

e quindi, sia prima della data di proposizione della domanda (9 aprile

1964), sia prima dell'entrata in vigore dell'art. 10, quinto comma, del

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che ha prolungato tale termine a tre

anni.

Nel merito osserva il tribunale che la Corte costituzionale, con la

sentenza n. 22 del 1967, ha affermato il principio secondo cui la

responsabilità del datore di lavoro per i danni da infortunio dovrebbe

essere sempre regolata dalle norme generali, e che invece il termine in

questione è più breve di quello di cinque anni vigente per la

generalità dei casi di responsabilità derivante da illecito penale ai

sensi dell'art. 2947, terzo comma, codice civile. Pertanto questa

limitazione dell'esercizio del diritto al risarcimento dei danni

derivati dall'infortunio determinerebbe un trattamento disuguale del

lavoratore in relazione a fattispecie che sotto ogni aspetto appaiono

omogenee, con conseguente dubbio, non manifestamente infondato, di

violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte della norma

suddetta.

Posto poi che l'art. 4, quinto comma, del citato decreto viene a

limitare la tutela del lavoro, essa appare al tribunale contrastante

altresì con l'art. 35, primo comma, della Costituzione, e ciò

specialmente se si tiene conto dello sviluppo storico della disciplina

della materia, sviluppo che si svolge dalle prime leggi sociali

dell'inizio del secolo al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed

all'art. 2087 del codice civile.

Infine il tribunale denuncia il contrasto della norma suddetta con

l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, che riconosce ai

lavoratori il diritto alla predisposizione di mezzi "adeguati" alle

loro esigenze di vita in caso di infortunio. Tale diritto appare

sacrificato dalla norma in questione, sia per la eccessiva brevità del

termine (riconosciuta dallo stesso legislatore, che ne ha recentemente

prolungato la durata a tre anni), sia perché non assicura ai

lavoratori un mezzo processuale adeguato, tenuto conto delle esigue

nozioni giuridiche e della scarsa capacità economica di cui essi

possono avvalersi per esercitare l'azione di risarcimento. La minore

capacità economica e la normale ignoranza giuridica del lavoratore

medio, che rendono meno pronta e più difficile una azione giudiziaria,

giustificherebbero infatti semmai la prefissione di un termine più

lungo, anziché più breve, per l'esercizio dell'azione di

risarcimento.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 14 settembre 1968, ma

nessuno si è costituito in giudizio avanti questa Corte.

2. - La violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione

da parte dell'art. 4, quinto comma, del decreto citato è stata

denunciata anche dalla Corte d'appello di Potenza con l'ordinanza in

data 18 giugno 1969, pronunciata nel corso della causa di analogo

oggetto promossa da Zaccardo Giovanni contro l'Ente nazionale per

l'energia elettrica.

La motivazione di questa seconda ordinanza è incentrata sul

richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, che

dichiarò incostituzionali le norme per le quali i termini di

prescrizione dei crediti di lavoro potevano iniziare a decorrere anche

mentre il rapporto di lavoro era ancora in piedi. A giudizio della

Corte d'appello, la norma impugnata appare analoga a queste in quanto

limita, in modo diverso da quanto genericamente previsto dall'art.

2947 del codice civile, il diritto di agire del lavoratore per

conseguire il risarcimento dei danni da infortunio, fissando un termine

di decadenza che decorre anche durante il rapporto di lavoro e quindi

nei confronti di chi non è completamente libero di agire.

Anche questa ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate n. 200 del 6 agosto 1969, ma

nessuno si è costituito neppure in questo giudizio. Considerato in diritto :

Le due cause, riguardanti la stessa questione, anche se prospettata

in termini differenti, possono essere riunite e vengono decise con

unica sentenza.

1. - Secondo il tribunale di Roma la norma dell'art. 4, quinto

comma, del R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, per la parte in cui subordina

l'esercizio del diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore

dipendente, per infortunio sul lavoro, al termine di decadenza di un

anno dal giorno dell'emanazione della sentenza di non doversi

procedere, sarebbe incostituzionale perché contrastante con gli artt.

3, 35 e 38 della Costituzione. La violazione del principio di

eguaglianza è fatta discendere dalla deroga apportata dall'articolo

denunciato alla regola dell'art. 2947, primo e terzo comma, del codice

civile secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del

danno derivante da fatto illecito si opera in 5 anni.

Si può opporre che la regola stessa, se ha carattere generale

perché applicabile in via di norma, nel silenzio della legge, non

costituisce un principio che limiti il potere del legislatore di

fissare termini diversi tutte le volte che la peculiarità delle

circostanze dell'evento dannoso abbiano a farli ritenere più

opportuni, secondo del resto risulta dallo stesso art. 2947 richiamato,

che riduce a due anni il termine stesso nel caso di risarcimento per

danni prodotti dalla circolazione dei veicoli senza rotaie; né mancano

altre disposizioni che sanciscono analoghe abbreviazioni.

È vero che un limite alla discrezionalità del legislatore si deve

rinvenire nell'esigenza della ragionevolezza della fissazione della

più breve durata del termine; ma nella specie non si può ritenere che

la disposizione denunciata manchi di ogni giustificazione. Infatti

mentre normalmente l'azione di risarcimento ha per oggetto l'intera

reintegrazione del danno subito, nel caso in esame suo oggetto è il

conseguimento di una integrazione dell'indennizzo (in aggiunta a quello

già corrisposto all'infortunato, nella misura stabilita dalle tabelle

secondo le quali si liquida il risarcimento in virtù

dell'assicurazione obbligatoria) per quel di più che si dimostri non

essere stato interamente coperto dalla precedente liquidazione. D'altra

parte la complessità inerente alla predisposizione dei mezzi di

prevenzione degli infortuni e le difficoltà che a volte si presentano

di accertare quale e quanta parte l'omissione di tali mezzi, oppure il

comportamento positivo del datore di lavoro o del terzo da lui

incaricato abbiano operato quali cause determinanti, o concause

dell'infortunio inducono a far considerare non evidentemente arbitraria

la statuizione di un termine più breve di quello ordinario, dato che

l'adozione di quest'ultimo avrebbe potuto pregiudicare i risultati

delle operazioni di raccolta delle prove e rendere più difficile

quelle della loro conservazione.

La circostanza, messa in rilievo dall'ordinanza, dell'intervento

dell'Ispettorato del lavoro, incaricato (ai sensi dell'art. 4 legge 22

luglio 1961 n. 628) di redigere un rapporto relativo all'infortunio

occorso, non sembra sufficiente ad indurre a diversa conclusione

perché in tale fase amministrativa del procedimento fanno difetto

quelle garanzie che accompagnano l'acquisizione delle prove in

contraddittorio avanti al giudice.

Il fatto che il termine di cui all'art. 4 sia stato portato a tre

anni, in virtù di una recente disposizione (la quale, se si seguisse

il ragionamento del tribunale, risulterebbe, a sua volta, affetta da

incostituzionalità) è espressione della libertà di apprezzamento del

legislatore, quale si è messa in rilievo, e che deve rimanere

sottratta al giudizio di legittimità costituzionale.

Le considerazioni che precedono valgono anche a far contestare

l'esattezza del motivo dedotto sotto l'aspetto dell'eccessiva brevità

del termine, (che però non è stato fatto valere con riferimento alla

violazione dell'art. 24 Cost.). La Corte ha ritenuto in numerose

occasioni (sent. n. 57 e 93 del 1962, n.107 e 118 del 1963, n. 2 del

1964, n. 58 e 92 del 1957, n. 26 del 1969) che l'incongruità del

termine sotto l'aspetto della sua irragionevolezza può ammettersi solo

quando esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la

possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di

conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso.

Ora non può dirsi che quello in contestazione sia talmente breve da

frustrare le esigenze della protezione giurisdizionale

dell'infortunato. Né valgono a far ritenere il contrario le

considerazioni di cui all'ordinanza circa la scadenza del termine nel

periodo critico che segue l'infortunio, dato che la decorrenza del

medesimo non risale al momento in cui questo si è verificato bensì

all'altro, che di solito avviene in un tempo alquanto posteriore,

dell'emanazione della sentenza di non doversi procedere emessa dal

giudice penale.

2. - La questione si presenta infondata anche se venga esaminata

con riguardo all'art. 35 della Costituzione, allegato pur esso a

sostegno dell'eccezione, poiché, come la Corte ha osservato in altre

occasioni, il principio enunciato nel primo comma di tale articolo si

limita a stabilire il criterio generale ispiratore di tutte le

disposizioni comprese nel titolo III, nelle quali ultime solamente sono

da ricercare le norme particolari regolatrici delle varie specie di

tutela accordate al lavoro. Anche dall'art. 38 non possono trarsi

elementi di giudizio suscettibili di condurre a conclusioni diverse

dalle precedenti poiché la garanzia ivi sancita a favore dei

lavoratori infortunati attiene piuttosto all'adeguazione dei mezzi di

carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato

piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse

siano tali da comprometterne il conseguimento: ciò che, come si è

detto, non si verifica nella specie.

3. - L'altra questione, enunciata dalla Corte di appello di

Potenza, riguarda non già la durata del termine ma la sua decorrenza,

essendosi ritenuto che dovesse nella specie trovare applicazione lo

stesso principio affermato dalla Corte con la sentenza n. 63 del 1966,

e ciò nella considerazione che quando il termine di decadenza per il

promuovimento dell'azione di risarcimento decorra nel periodo di

costanza del rapporto di lavoro, il prestatore d'opera, pel timore di

incorrere in licenziamento, potrebbe essere indotto a rinunciare

all'azione stessa, sicché, al fine di non compromettere la tutela di

un diritto costituzionalmente protetto, l'inizio del termine stesso

dovrebbe farsi decorrere dalla cessazione del rapporto stesso. È però

da ritenere che, contrariamente a quanto la Corte di appello sostiene,

la presente fattispecie non poggia su presupposti analoghi a quelli sui

quali si è fondata la precedente decisione del 1966. Infatti il

principio con questa affermato ha un preciso riferimento al diritto al

salario qual è garantito dall'art. 36 della Costituzione, e per il

quale, a protezione del contraente più debole, non è ammessa alcuna

rinuncia. Non basta osservare che anche nei riguardi della pretesa al

risarcimento dei danni il lavoratore può trovarsi nella situazione

psicologica del timore di licenziamento, tale da indurlo ad omettere

l'esercizio del diritto, poiché tale diritto, a differenza dell'altro

al salario, è rinunciabile, sicché mancherebbe del fondamento

giuridico valevole per quest'ultimo l'estensione che volesse farsi

della deroga ai comuni principi in materia di decorrenza dei termini di

decadenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765,

sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, proposta

dal tribunale di Roma e dalla Corte di appello di Potenza, in

riferimento agli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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