Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4 e

5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto

1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con

ordinanze emesse il 15 gennaio 2001 (n. 8 ordinanze) e il 21 aprile

2001 (n. 6 ordinanze) dal Tribunale di Milano, in composizione

monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 330 al n. 337 e dal

n. 757 al n. 762 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 e n. 39, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con otto ordinanze in data 15 gennaio 2001 (r.o. da

n. 330 a n. 337 del 2001) e con sei ordinanze in data 21 aprile 2001

(r.o. da n. 757 a n. 762 del 2001), tutte di analogo contenuto, il

Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e

5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto

1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare,

all'esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato

dagli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, il

provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza

temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno

straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento

alla frontiera;

che, sull'assunto che il trattenimento nei centri previsto

dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 costituisca una forma di

"detenzione amministrativa" comparabile alla custodia in carcere, il

Tribunale di Milano, di tale decreto, denuncia:

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui dispone che alla

convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea

e assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di

espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737 e ss. cod. proc.

civ., in quanto la procedura ivi prevista sarebbe "manifestamente

inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e

dell'esplicazione delle difese";

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui precluderebbe al

giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni

addotte dall'autorità di polizia quale concreto impedimento

all'esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera e, sotto

un diverso profilo, in ordine alla fondatezza delle ragioni allegate

dallo straniero circa la ricorrenza di una ipotesi di divieto di

espulsione;

l'art. 14, comma 3, unitamente all'art. 20 del d.P.R.

31 agosto 1999, n. 394, nella parte in cui non prevederebbero

l'obbligo di avviso al difensore, d'ufficio o di fiducia,

contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del

trattenimento;

l'art. 14, comma 5, nella parte in cui non prevederebbe

un limite massimo anche per il cumulo di vari periodi successivi di

trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione, e,

conseguentemente, impedirebbe al giudice di accertare se quel limite

sia stato superato;

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui imporrebbe al

giudice di provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di

determinare il ragionevole termine massimo, anche cumulato, del

trattenimento, tenendo conto delle concrete circostanze del caso e

bilanciando i contrapposti interessi della tutela delle frontiere e

della salvaguardia della libertà personale dello straniero;

che in tutte le ordinanze di rimessione il giudice a quo,

contestualmente alla proposizione delle anzidette questioni di

legittimità costituzionale, ha ordinato l'immediato rilascio dello

straniero, il cui trattenimento è oggetto del giudizio di convalida;

che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile proprio a causa dell'avvenuto rilascio degli stranieri,

che avrebbe comportato l'esaurimento della funzione decisoria alla

quale il remittente, nei singoli giudizi, era chiamato;

che, quanto alla censura che si appunta sull'art. 20 del

d.P.R. n. 394 del 1999, la difesa erariale osserva che l'atto nel

quale tale disposizione è contenuta, di natura regolamentare, è

privo del requisito della forza di legge e pertanto non può

costituire oggetto del controllo di legittimità costituzionale ad

opera di questa Corte;

che, in ogni caso, ad avviso dell'Avvocatura, le questioni

sarebbero infondate, in quanto il trattenimento nei centri di

permanenza temporanea inciderebbe sulla libertà di circolazione e di

soggiorno e non anche sulla libertà personale e comunque le

disposizioni censurate realizzerebbero un equo bilanciamento tra

l'esigenza di contrastare l'immigrazione clandestina e quella di

tutelare i diritti dello straniero;

che, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, anche a

ritenere che la misura del trattenimento si attenga alla sfera della

libertà personale, il procedimento regolato dal testo unico

sull'immigrazione sarebbe ricalcato sul modello dell'art. 13 della

Costituzione e nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore

per aver adottato il rito camerale ex art. 737 e ss. cod. proc. civ.,

che non risulterebbe inadeguato alle esigenze di tutela della persona

trattenuta.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che in tutti gli atti instaurativi del presente giudizio, il

remittente, nel promuovere questione di legittimità costituzionale,

ha espressamente disposto l'immediato rilascio della persona

trattenuta, sicché ricorre la medesima fattispecie sulla quale

questa Corte, con le ordinanze n. 387 e 297 del 2001, si è

pronunciata nel senso della manifesta inammissibilità per difetto

del requisito della incidentalità;

che la censura rivolta nei confronti dell'art. 20 del d.P.R.

n. 394 del 1999 è inammissibile anche per l'ulteriore ragione che si

tratta di disposizione regolamentare, inidonea a radicare la

competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in

riferimento agli art. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal

Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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