Corte costituzionale

Ordinanza n. 353/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2 e

3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in

materia di finanza pubblica), così come sostituito dall'art. 6-bis,

del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in

materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con

modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, promosso con

ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dal Pretore di Brescia nel

procedimento civile vertente tra la Casa di Riposo di Calcinato e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente fra la

Casa di Riposo di Calcinato e l'I.N.P.S., il Pretore di Brescia, con

ordinanza emessa il 26 ottobre 1993, pervenuta alla Corte

costituzionale il 19 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 4, 24, 35, 38 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23

dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza

pubblica) così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18

gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e

socio-assistenziale), convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui con l'escludere, per i

contratti qualificati d'opera o per prestazioni professionali

stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi, la

configurabilità di un rapporto di natura subordinata, impedisce al

giudice l'accertamento della loro reale natura;

che nel giudizio avanti a questa Corte si è costituito

l'I.N.P.S. concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questione sostanzialmente identica è stata già

decisa, con pronuncia di non fondatezza nei sensi di cui in

motivazione, con la sent. n. 115 del 1994, sul rilievo che "il tenore

delle disposizioni impugnate non impone affatto la lettura che di

essa danno i giudici rimettenti" in quanto la norma di cui all'art.

13, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 si limita ad

escludere che ai contratti d'opera e di prestazione professionale da

essa considerati siano estensibili gli obblighi previdenziali e

assistenziali previsti per il lavoro subordinato, senza perciò

escludere che il giudice possa qualificare diversamente il contratto

nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, in contrasto con il titolo

contrattuale, abbia di fatto assunto i contenuti e le modalità di

svolgimento proprie del rapporto di lavoro subordinato;

che, pertanto, essendo venuto meno il presupposto interpretativo

sul quale il giudice rimettente fonda le proprie censure, la

questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre

1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica),

così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio

1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e

socio-assistenziale), convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

4, 24, 35, 38, 41 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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