Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/1999

Altra decisione · depositata il 11/02/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.-l.

28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale); 1, comma 3,

del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale); 1,

comma 3, del d.-l. 26 luglio 1996, n. 396 (Norme in materia

previdenziale); 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996,

n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente

utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore

previdenziale) e 1, commi da 181 a 184, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi

con ordinanze emesse il 1 aprile, il 24 maggio, il 1 aprile (n. 2

ordinanze), il 30 aprile e il 2 maggio 1996 dalla Corte di

cassazione, il 14 gennaio 1997 dal Tribunale di Voghera, il 22

gennaio 1997 dal Tribunale di Firenze, il 15 gennaio 1997 dal pretore

di Venezia, il 23 gennaio 1997 dal pretore di Torino, il 4 febbraio

1997 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di Camerino, il 22 gennaio 1997

dal Tribunale di Frosinone, il 17 gennaio 1997 dal pretore di Urbino,

il 21 gennaio 1997 dal Tribunale di Voghera, il 18 febbraio 1997 dal

pretore di Nocera Inferiore, il 16 gennaio 1997 dal Tribunale di

Gorizia, il 17 febbraio 1997 dal pretore di Parma, il 13 febbraio

1997 dal Tribunale di Genova, il 10 febbraio 1997 (n. 2 ordinanze)

dal pretore di Macerata, il 27 febbraio 1997 (n. 2 ordinanze) dal

Tribunale di Sondrio, il 21 febbraio 1997 dalla Corte di cassazione,

il 30 gennaio 1997 dal Tribunale di Urbino, il 20 febbraio 1997 dal

pretore di Torino, il 14 febbraio 1997 (n. 8 ordinanze) dal

Tribunale di Ancona, l'11 marzo 1997 dal Tribunale di Milano,

rispettivamente iscritte ai nn. 777, 935, 970, 971, 1289, 1320 del

registro ordinanze 1996, ed ai nn. 87, 94, 105, da 127 a 130, 132,

173, 175, 180, 192, 218, 228, 230, 231, 238, 239, 251, 255, 273, da

280 a 282, da 390 a 394 e 404 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie

speciale, nn. 36, 40, 49 e 51 dell'anno 1996 ed ai nn. 10, 11, 12,

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 27 dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Pietrangelo Riccardina, Bernocco

Raffaella e Agostinelli Gina, Vecchiuti Dirce, Re Gina, Asirelli

Romano ed altri, Castellazzo Costantina, Chiari Maria e Aluigi Bina,

Barsi Marta, Crespi Maria Carolina ed altri e dell'INPS, nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Pietrangelo Riccardina,

Bernocco Raffaella e Agostinelli Gina, Silvano Piccininno per

Vecchiuti Dirce, Salvatore Cabibbo per Asirelli Romano ed altri,

Castellazzo Costantina, Chiari Maria e Aluigi Bina, Alessandro

Garlatti per Crespi Maria Carolina ed altri, Carlo De Angelis per

l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che diverse Autorità giudiziarie, con le numerose

ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato questioni di

legittimità costituzionale:

1) dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia

previdenziale) - in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 136 della

Costituzione - perché, nel disporre il pagamento delle somme dovute

a séguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993

e n. 240 del 1994, prevede: a) l'estinzione dei giudizi pendenti (con

compensazione di spese) e la perdita di efficacia dei provvedimenti

giudiziali non ancora passati in giudicato; b) l'esclusione

degl'interessi e della rivalutazione monetaria; c) la liquidazione

degl'importi in sei annualità e mediante l'emissione di titoli di

Stato; d) la limitazione del diritto di rimborso ai soli superstiti

aventi titolo alla pensione di reversibilità, con conseguente

esclusione degli altri successori mortis causa;

2) dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme

in materia previdenziale), nonché dell'art. 1, comma 3, del d.-l.

26 luglio 1996, n. 396 (Norme in materia previdenziale) - in

riferimento all'art. 24 della Costituzione -, nella parte in cui

dispongono l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, aventi ad

oggetto questioni relative all'applicabilità delle citate sentenze

costituzionali;

3) dell'art. 1, commi 181, 182, 183 e 184, della legge 23

dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica) - in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 25, 38, 42, 53, 101,

102, 103, 104, 113, 136 della Costituzione - perché nel dare

attuazione alle citate sentenze, prevedono: a) l'estinzione dei

giudizi pendenti (con compensazione delle spese) e la perdita di

efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in

giudicato; b) l'esclusione degli interessi e della rivalutazione

monetaria dalla determinazione degli importi maturati a favore dei

beneficiari delle citate sentenze costituzionali fino al 31 dicembre

1995; c) la corresponsione, per gli importi maturati dopo il 31

dicembre 1995, di interessi calcolati applicando un tasso inferiore

al tasso legale, quale determinato dall'art. 2, comma 185, della

stessa legge n. 662 del 1996; d) la liquidazione degli importi in sei

annualità e mediante l'emissione di titoli di Stato; e) la

limitazione del diritto ad ottenere il pagamento delle somme

arretrate ai diretti interessati e ai soli loro superstiti aventi

titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996

(data di entrata in vigore del d.-l. n. 166 del 1996 cit.), con

conseguente esclusione degli altri successori mortis causa;

4) dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996,

n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente

utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore

previdenziale), che ha fatto salvi gli effetti dei decreti-legge nn.

166, 295, 396 e 499 del 1996, tutti non convertiti, in riferimento

agli artt. 3, 24, 38 e 136 Cost.;

che, all'esito dell'udienza pubblica del 14 ottobre 1997, con

ordinanza istruttoria del 16-24 ottobre 1997, la Corte, riuniti i

giudizi, ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri

fornisse, anche per il tramite del Ministero del tesoro e del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, analitici elementi

conoscitivi in ordine alle ragioni finanziarie ed ai calcoli

previsionali posti a base del denunciato articolato normativo,

fissando un termine di 120 giorni, successivamente prorogato su

istanza dell'amministrazione medesima;

che in tale ordinanza la Corte ha anche rilevato come i citati

decreti-legge fossero decaduti per mancata conversione, pur essendo

stati fatti salvi i loro effetti dall'art. 1, comma 6, della legge n.

608 del 1996, impugnato come sub 4);

che peraltro le disposizioni della successiva legge n. 662 del

1996, oggetto delle censure riportate sub 3), avevano riproposto i

medesimi contenuti normativi investiti dalle questioni di cui sopra;

che, medio tempore il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140, era intervenuto sul denunciato

meccanismo di pagamento mediante emissione dei titoli di Stato,

prevedendo l'erogazione in contanti ma pur sempre con le medesime

cadenze temporali e con le limitazioni prospettate come lesive degli

evocati parametri costituzionali, per cui, salvo tale profilo, le

questioni sollevate conservavano la loro rilevanza;

che nell'imminenza della nuova udienza pubblica del 26 gennaio

1999 l'Avvocatura dello Stato ha ulteriormente insistito per la

declaratoria di inammissibilità ovvero per l'infondatezza, a suo

tempo richiesta, anche alla luce della normativa sopravvenuta;

che analoghe considerazioni sono state svolte dall'INPS, ad

integrazione degli argomenti già ampiamente sostenuti in precedenza;

che, invece, le parti private costituite hanno ribadito la tesi

dell'illegittimità costituzionale, in ragione dell'asserita

perdurante penalizzazione dei diritti dei pensionati.

Considerato che la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di

finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ha previsto

l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli

arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)

e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,

degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia

avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi dalla norma

stessa, va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi

in materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque i giudici a quibus debbono

procedere ad una nuova valutazione della rilevanza della sollevata

questione;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai

giudici stessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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