((Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori. Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale della azione amministrativa da approvarsi con legge con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovra' sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto piu' possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovra' realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini. Il Governo della Repubblica e' parimenti delegato a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilita' e comprensibilita' delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel comma precedente)).
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Ordinanza n. 301/2001
Parametro
25 luglio 2001
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 8, 9 e 10 deld.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi), in connessione con gli articoli
11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R., sollevata, in riferimento agli
articoli 76, 77, primo comma, e 87 della Costituzione, dal Tribunale
ammi…
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10 11, 12, 13 e 14
del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), sollevata, in
riferimento agli articoli 76, 77 e 87 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata
di Reggio Cal…
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970. 285 parole tolte, 200 parole aggiunte.
tolto: Con decorrenza dalla emanazione del regolamento di cui al quinto comma del presente articolo gli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale, compresi quelli che comportano impegni di spesa, sono attribuiti alla competenza dei direttori generali e a quella dei direttori delle divisioni e dei servizi di cui al penultimo comma dell'articolo 2. Tale competenza e' ripartita fra i predetti organi secondo la rilevanza dell'atto. I direttori generali provvedono, altresi', agli atti che si risolvono in un apprezzamento meramente tecnico e agli atti discrezionali di limitato rilievo, da adottare in attuazione di direttive generali formalmente impartite dal Ministro, salvo la facolta' di questi di avocare a se' la decisione dell'affare quando ne ravvisi l'esigenza. Con regolamento unico per tutte le amministrazioni dello Stato, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono determinati gli atti che rientrano nelle categorie di cui al precedente comma. Restano comunque esclusi dalla competenza del direttore generale i provvedimenti che incidano su scelte e orientamenti di carattere generale. Con regolamento da emanarsi negli stessi modi di cui al precedente comma, sono determinati gli atti che appartengono rispettivamente alla competenza dei direttori generali e dei direttori delle divisioni e dei servizi a norma del primo e del secondo comma del presente articolo. Il Ministro ha facolta' di procedere all'annullamento d'ufficio per vizi di legittimita' e alla revoca per vizi di merito degli atti emanati ai sensi del presente articolo dai direttori generali e dai direttori delle divisioni e dei servizi. Per atti vincolati ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 3, si intendono gli atti dei quali 6 obbligatoria la emanazione ed il cui contenuto e' determinato dalla legge o dal regolamentoaggiunto: Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori. Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale della azione amministrativa da approvarsi con legge con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovra' sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto piu' possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovra' realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini. Il Governo della Repubblica e' parimenti delegato a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilita' e comprensibilita' delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel comma precedente.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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