Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3,

4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R.

31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma

dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286), promossi con 7 ordinanze emesse il 9 novembre 2000 dal

tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente

iscritte al n. 53, n. 54, n. 55, n. 56, n. 57, n. 58 e n. 59 del

registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con sette ordinanze di identico contenuto in data

9 novembre 2000, il tribunale di Milano, in composizione monocratica,

ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare,

all'esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato

dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, il

provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza e

assistenza temporanea disposto dal questore nei confronti di uno

straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento

alla frontiera;

che, sull'assunto che il trattenimento nei centri di

permanenza temporanea previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del

1998 costituisca una forma di "detenzione amministrativa",

comparabile alla custodia in carcere, il Tribunale di Milano, di tale

decreto, denuncia:

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui dispone che alla

convalida del trattenimento presso un centro di permanenza ed

assistenza temporanea dello straniero destinatario di un

provvedimento di espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737

e seguenti del codice di procedura civile, in quanto la procedura ivi

prevista sarebbe "manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza

del contraddittorio e dell'esplicazione delle difese";

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui precluderebbe al

giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni

che rendono impossibile l'accompagnamento immediato alla frontiera e,

sotto un diverso profilo, in ordine alla fondatezza delle ragioni

allegate dallo straniero circa la ricorrenza di una ipotesi di

divieto di espulsione;

l'art. 14, comma 3, unitamente all'art. 20 del d.P.R.

31 agosto 1999, n. 394, nella parte in cui non prevederebbero

l'obbligo di avviso al difensore, d'ufficio o di fiducia,

contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del

trattenimento;

l'art. 14, comma 5, nella parte in cui non prevederebbe un

limite massimo anche per il cumulo di vari periodi successivi di

trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione, e,

conseguentemente, impedirebbe al giudice di accertare se quel limite

sia stato superato;

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui imporrebbe al

giudice di provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di

determinare il ragionevole termine massimo, anche cumulato, del

trattenimento, tenendo conto delle concrete circostanze del caso e

bilanciando i contrapposti interessi della tutela delle frontiere e

della salvaguardia della libertà personale dello straniero;

che in tutte le ordinanze di rimessione il giudice a quo,

contestualmente alla proposizione delle anzidette questioni di

legittimità costituzionale, ha ordinato l'immediato rilascio dello

straniero, il cui trattenimento è oggetto del giudizio di convalida;

che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile proprio a causa del disposto rilascio dello straniero,

che avrebbe comportato l'esaurimento della funzione decisoria alla

quale il remittente era chiamato;

che dell'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 la difesa

erariale deduce la natura regolamentare e il conseguente difetto

della forza di legge, ostativo ad uno scrutinio di merito;

che, in ogni caso, ad avviso dell'Avvocatura, le questioni

sarebbero infondate, in quanto il trattenimento nei centri di

permanenza temporanea inciderebbe sulla libertà di circolazione e di

soggiorno e non anche sulla libertà personale e comunque le

disposizioni censurate realizzerebbero un equo bilanciamento tra

l'esigenza di contrastare l'immigrazione clandestina e quella di

tutelare i diritti dello straniero;

che, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, anche a

ritenere che la misura del trattenimento si attenga alla sfera della

libertà personale, il procedimento regolato dal testo unico

sull'immigrazione sarebbe ricalcato sul modello dell'art. 13 della

Costituzione e nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore

per aver adottato il rito camerale ex art. 737 cod. proc. civ. che

non risulterebbe inadeguato alle esigenze di tutela della

personatrattenuta.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che in tutti gli atti instaurativi del presente giudizio, il

remittente, nel promuovere questione di legittimità costituzionale,

ha espressamente disposto l'immediato rilascio della persona

trattenuta, rilascio che ha quindi costituito oggetto di una

specifica e contestuale valutazione, nel senso che è stato

determinato da una decisione del giudice nella stessa ordinanza di

rimessione e dunque non si è prodotto quale conseguenza automatica

della perdita di efficacia della misura del trattenimento a causa

dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 14 del decreto

legislativo n. 286 del 1998, ovvero a seguito di un successivo

provvedimento, come può ritenersi sia avvenuto in relazione ai casi

dai quali hanno preso le mosse gli incidenti di legittimità

costituzionale definiti nel merito da questa Corte con la sentenza

n. 105 del 2001;

che in quel precedente il requisito della rilevanza della

questione, sia pure nella sua accezione più ridotta di mera

applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata, era

certamente sussistente in quanto il giudice remittente non aveva, in

quel momento, definito il procedimento de libertate, non assumendo

alcun rilievo, a questo fine, l'eventuale successiva adozione di un

esplicito provvedimento anticipatorio della oramai inevitabile

liberazione;

che, al contrario, nei casi presenti, il procedimento si è

concluso con l'ordinanza di rimessione e, con la consumazione della

potestas iudicandi in capo al remittente, è venuto anche meno

l'indefettibile presupposto della incidentalità della questione di

legittimità costituzionale;

che, sotto questo profilo, non varrebbe osservare che il

trattenimento, in quanto misura incidente sulla libertà personale,

sarebbe in tutto equiparabile all'arresto o al fermo regolati dal

codice di procedura penale, per i quali è specificamente prevista

una convalida a piede libero (art. 121, comma 2, disp. att. cod.

proc. pen.);

che, infatti, mentre nel sistema delineato dal vigente codice

di procedura penale la convalida, nel legittimare ex post l'operato

dell'autorità di polizia, giustifica la detenzione subita, ma non

consente il protrarsi dello stato di privazione della libertà

personale, per il quale è richiesto un ulteriore ed autonomo

provvedimento del giudice, la convalida del trattenimento, oltre alla

funzione di legittimare l'atto coercitivo dell'autorità di polizia,

ha anche quella di fungere, de futuro, da titolo della ulteriore

privazione della libertà personale dello straniero fino al limite

massimo di venti giorni;

che, pertanto, in un sistema nel quale non è prevista una

ipotesi di convalida a piede libero, una volta disposta, come nei

casi di specie, la liberazione dello straniero, il procedimento deve

ritenersi esaurito, non essendovi più alcun provvedimento che il

giudice della convalida possa adottare;

che la censura rivolta nei confronti dell'art. 20 del d.P.R.

n. 394 del 1999 è inammissibile anche per l'ulteriore ragione che si

tratta di disposizione regolamentare, inidonea a radicare la

competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R.

31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma

dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e

111 della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione

monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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