Corte costituzionale

Ordinanza n. 294/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513, secondo

comma, del codice di procedura penale, e 2, n. 76, della legge 16

febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica

per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con

ordinanza emessa il 30 ottobre 1991 dal Tribunale di Trapani nel

procedimento penale a carico di Peralta Antonello, iscritta al n. 17

del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 30 ottobre

1991, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt.

2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 513, secondo comma,

del codice di procedura penale "nella parte in cui vietano che possa

darsi lettura delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al

giudice durante le indagini preliminari da imputato di reato connesso

o collegato per il quale è in corso separato procedimento e citato

ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura penale, qualora lo

stesso, comparso, dichiari di volersi avvalere della facoltà di non

rispondere":

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1992, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo

comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede

che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali

delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese

dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano

della facoltà di non rispondere";

che, con la medesima sentenza, è stata dichiarata non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 76, della

legge 16 febbraio 1987, n. 81, in riferimento ai medesimi parametri

costituzionali invocati nel presente giudizio;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo

comma, del codice di procedura penale e la manifesta infondatezza di

quella relativa all'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n.

81;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice

di procedura penale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111

e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza in

epigrafe -, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata

in motivazione, con sentenza n. 254 del 1992;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n.

81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione

del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani

con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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