1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorita' giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorita' giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi piu' gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi. 2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice puo' essere altresi' disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni. 3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 257/1999

    Questione inammissibile
    23 giugno 1999

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in…

    Art. 102 cost. · Art. 229 c.p.p. · Art. 16 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 17 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 394/1998

    Illegittimità dichiarata
    4 dicembre 1998

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Dep…

    Art. 18 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 16 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 17 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art16 · fonte del testo

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