Codice della strada

Art. 80-bis c.d.s. — Campagne di richiamo di sicurezza

I costruttori dei veicoli, in conformita' agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, garantiscono l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalita' dei veicoli di categoria M, N e O che hanno immesso sul mercato o hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone. Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti piu' tale rischio; i costruttori devono altresi' svolgere una puntuale e diligente attivita' di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5 e seguenti. Il costruttore che, avendo provveduto agli adempimenti di cui al comma 1, dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che ad un veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti ha l'obbligo di inserire i relativi dati nell'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e di provvedere al suo aggiornamento. Salvo che il fatto costituisca reato, il costruttore che omette di adottare le misure correttive, di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell'elenco telematico prescritte ai sensi dei commi 1 e 2 e' soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000. Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di accesso all'elenco telematico di cui al comma 2 da parte degli operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti. 5. Chiunque circola con un veicolo presente nell'elenco telematico di cui al comma 2 e' soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 80, comma 14

Testo vigente dal 14 dicembre 2024

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 392/1987

    Questione infondata
    12 novembre 1987

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, primo co., c.p., sollevata, dal Pretore di Biella con ordinanza 25 giugno 1982, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo e terzo co., della Costituzione. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987. I…

    Art. 200 c.p. · Art. 80-bis c.d.s. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 295/1985

    Questione inammissibile
    13 novembre 1985

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del Codice della Strada (introdotto con legge n. 689 del 1981), in relazione all'art. 83 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte c…

    Art. 80-bis c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 83 c.d.s. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 303/1984

    Questione infondata
    28 dicembre 1984

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del codice della strada, sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - O…

    Art. 80-bis c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 80-bis Testo unico circolazione stradale · Art. 142 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art80bis · fonte del testo

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