Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/11/1986 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4

dell'accordo collettivo nazionale approvato con d.P.R. 16 ottobre 1984

n. 882 (Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina

dei rapporti con i medici di medicina generale) promosso con ordinanza

emessa il 4 marzo 1985 dal Pretore di Roma nel procedimento civile

vertente tra Reda Sergio e U.S.L. RM/5 e RM/12 iscritta al n. 270 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Udiciale della

Repubblica n. 185 bis dell'anno 1985;

visti gli atti di costituzione di Reda Sergio ed altro, della

U.S.L. RM/12 nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che il Pretore di Roma, adito con ricorso proposto ai

sensi dell'art. 700 c.p.c., con ordinanza emessa in data 4 marzo 1985

inaudita altera parte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 32

e 35 Cost., questione di legittimità costituzionale "dell'art. 4

dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i

medici generici sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833

del 1978 e approvato con d.P.R. n. 882 del 1984" nella parte in cui,

"introducendo il rapporto ottimale di un medico ogni mille abitanti":

a) non consente al cittadino assistito dal Servizio sanitario

nazionale di scegliere il proprio medico di fiducia, se questi non sia

stato inserito nella graduatoria regionale;

b) non consente al medico di esercitare la propria professione

nell'ambito dello stesso Servizio se non nel caso in cui sia stato

inserito nella predetta graduatoria;

c) restringe a circa tremila professionisti la possibilità di

prestare servizio, nella provincia di Roma, nell'ambito del Servizio

sanitario nazionale;

d) impedisce, di fatto, l'elevazione del livello professionale del

medico.

Considerato che l'ordinanza di rimessione, a parte l'apodittica

affermazione che "il giudizio non può essere definito

indipendentemente dalla risoluzione delle (predette) questioni di

legittimità costituzionale", non contiene il benché minimo cenno

all'oggetto del giudizio e, dunque, alla rilevanza della questione;

che è del tutto carente anche la delibazione sulla non manifesta

infondatezza, non essendo in alcun modo prospettate le ragioni per le

quali la disposizione denunciata contrasterebbe con gli indicati

parametri costituzionali;

che risulta pertanto completamente eluso il disposto dell'art. 23,

secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87, Sicché la questione Va

dichiarata manifestamente inammissibile per tale assorbente rilievo;

visti gli artt. 26, secondo comma, della citata 1. n. 87 del 953 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale "dell'art. 4 dell'accordo collettivo

nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici generici

sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della 1. n. 833 del 1978 e

approvato con d.P.R. n. 882 del 1984", sollevata, in riferimento agli

artt. 3,4,32 e 35 Cost., dal Pretore di Roma con ordinanza in data 4

marzo 1985 (reg. ord. n. 270 del 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - AEDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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