Corte costituzionale

Ordinanza n. 228/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1991 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 2, 4, lett. a, b, c, d e 5 della legge 24 febbraio 1990

(recte: 14 febbraio 1990), n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla

legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei

contratti agrari associativi) promosso con ordinanza emessa il 15

novembre 1990 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile

vertente tra Chiaraluce Umberto ed altro e Mennuni Paolo iscritta al

n. 86 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di costituzione di Chiaraluce Umberto;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di una controversia tra i mezzadri Umberto

e Alfredo Chiaraluce e il concedente Paolo Mennuni circa il preteso

diritto dei primi alla conversione del rapporto in affitto, il

Tribunale di Potenza, con ordinanza del 15 novembre 1990, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 44 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del "combinato

disposto degli artt. 2, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1990, n. 29,

nella parte in cui escludono che, nel caso in cui il concedente abbia

dato un adeguato apporto alla conduzione dell'impresa mezzadrile, la

conversione del contratto in affitto, richiesta dal mezzadro, abbia

luogo senza il consenso del concedente stesso ove non sussistano

congiuntamente le condizioni di cui all'art. 4, lett. a, b, c, d,

della legge medesima, nonché impongono al concedente l'onere di

documentare la regolare tenuta della contabilità a partire da almeno

due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio

1982, n. 203, al fine di opporsi alla conversione",

che, a giudizio del tribunale remittente, le condizioni cui

l'art. 4 subordina l'esclusione del diritto del mezzadro alla

conversione del rapporto in affitto, per un verso, "rilevano poco o

nulla in ordine all'accertamento dell'adeguato apporto richiesto al

concedente" secondo la sentenza di questa Corte n. 138 del 1984, di

guisa che la norma impugnata "sembra urtare contro i medesimi

principi costituzionali richiamati da tale sentenza", per altro

verso, essendo richieste congiuntamente, rendono impossibile opporsi

con successo alla conversione; inoltre, l'onere accollato al

concedente di documentare la regolare tenuta della contabilità

contrasterebbe col diritto di difesa, atteso che, "per quanto

riguarda il libretto colonico, la legge (artt. 2161 e 2162 cod. civ.)

non prevede obblighi di conservazione ed anzi impone brevi termini di

decadenza per impugnarne le risultanze";

che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti gli

appellanti Chiaraluce chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che la medesima questione, già sollevata dallo stesso

giudice con analoga ordinanza in data 3 maggio 1990, è stata

dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 531 del 1990;

che la nuova ordinanza non aggiunge argomenti tali da indurre la

Corte a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, 4 e 5, secondo comma, della legge 14

febbraio 1990, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio

1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti

agrari associativi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e

44 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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