Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/1982

Altra decisione · depositata il 26/10/1982 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 24

dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti)

e degli artt. 304 e 390 del cod. proc. pen., promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 aprile 1976 dal pretore di Nardò nel

procedimento penale a carico di Inguscio Enzo, iscritta al n. 556 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;

2) ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Pretore di Mazara del

Vallo nel procedimento penale a carico di Randazzo Francesco, iscritta

al n. 33 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 77 del 18 marzo 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che il pretore di Nardò, con ordinanza dell'8 aprile

1976, emessa in un procedimento penale per il reato di cui all'art. 32,

primo comma, l. 24 dicembre 1969 n. 990 (circolazione di veicolo non

coperto da assicurazione per la responsabilità civile) sollevava

questione di legittimità costituzionale della stessa legge n. 990 del

1969, in quanto non prevede "l'obbligo di immediata contestazione o

della notificazione delle violazioni penali, di cui all'art. 32 cit.",

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ritenuto che con la stessa ordinanza il pretore sollevava questione

di legittimità costituzionale degli artt. 304 e 390 cod. proc. pen.,

in quanto limitano al solo caso di compimento degli atti istruttori

l'obbligo della comunicazione giudiziaria, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione;

ritenuto che il pretore di Mazara del Vallo, con ordinanza del 14

novembre 1980, emessa in un procedimento penale per lo stesso reato di

cui all'art. 32, primo comma, cit. (circolazione di veicolo coperto da

assicurazione stipulata con ente non autorizzato), sollevava questione

di legittimità costituzionale di tale norma, in quanto parifica, nella

sanzione, le diverse contravvenzioni di circolazione di veicolo senza

assicurazione e circolazione con assicurazione stipulata con ente non

autorizzato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità

costituzionale è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981 n. 689

(modifiche al sistema penale), che, con l'art. 33 lett. e, ha

depenalizzato la contravvenzione prevista nell'art. 32, primo comma,

della legge n. 990 del 1969;

rilevata la conseguente necessità che i giudici a quibus procedano

ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di

legittimità costituzionale, tenendo conto della norma sopravvenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi n. 556 reg. ord. 1976 e n. 33 reg. ord. 1981;

ordina la restituzione degli atti ai pretori di Nardò e di Mazara

del Vallo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari