Art. 29 — Congedo e spese di viaggio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987. Leggi il testo vigente →

Al personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera a), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario e' aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate. Durante il congedo ordinario e' corrisposta al predetto personale l'indennita' di servizio di cui all'articolo 28. Al personale civile e militare spetta il pagamento delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per se' e, qualora il servizio sia di durata superiore ad un anno, anche per i familiari a carico. La misura e le modalita' del pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro. Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia. Il diritto e' acquisito dopo diciotto mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati prima.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art29 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari