1. L'epoca in cui il congedo verra' usufruito, sara' determinata dal datore di lavoro previa consultazione, nella misura del possibile, con l'accordo individuale della gente di mare interessata o dai loro rappresentanti, a meno che questa non venga fissata mediante regolamenti, convenzioni collettive, sentenze arbitrali od ogni altro sistema conforme alla consuetudine nazionale. 2. La gente di mare non potra' essere tenuta, senza il proprio consenso, ad usufruire del congedo annuale che le spetta in un luogo diverso dal luogo di assunzione o di ingaggio, a seconda del luogo piu' vicino al proprio domicilio, a meno che una convenzione collettiva o la legislazione nazionale non dispongano altrimenti. 3. La gente di mare che e' obbligata ad usufruire del proprio congedo annuale quando si trovi in un luogo diverso da quello autorizzato dal paragrafo 2 del presente articolo avra' diritto al trasporto gratuito sino al luogo di ingaggio o di assunzione a seconda di quale sia piu' vicino al domicilio; la propria sussistenza durante il viaggio e le spese in diretto rapporto con tale viaggio saranno a carico del datore di lavoro, e il periodo del viaggio non verra' dedotto dal congedo pagato annuale dovuto alla gente di mare interessata.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~art10 · fonte del testo

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