Art. 28 — Trattamento economico all'estero
Provvedimento abrogato dalla l. 26 febbraio 1987 n. 49.
Abrogato dal 1 marzo 1987
Provvedimento abrogato dalla l. 26 febbraio 1987 n. 49.
Abrogato dal 1 marzo 1987
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2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987. 275 parole tolte, 9 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Il personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 18, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennita' di servizio all'estero, costituita:
tolto: a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
tolto: b) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli Paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'articolo 171, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Al personale suindicato spetta anche una indennita' di prima sistemazione pari a una mensilita' dell'indennita' di servizio all'estero, sempreche' la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio e' di durata inferiore, l'indennita' predetta e' ridotta alla meta'. Tale indennita' non puo' essere nuovamente accordata per lo stesso Paese nel caso di nuova missione che abbia inizio nei dodici mesi dalla fine della precedente. Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
tolto: 1) articolo 163, secondo comma, sul godimento del congedo ordinario;
tolto: 2) articolo 173, sugli aumenti per situazioni di famiglia;
tolto: 3) articolo 178, sul contributo spese per l'abitazione;
tolto: 4) articolo 179, sulle provvidenze scolastiche;
tolto: 5) articolo 186 sui viaggi di servizio, limitatamente ad un viaggio annuo, autorizzato dal Dipartimento su conforme parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15;
tolto: 6) articolo 207, sul decesso durante il servizio all'estero;
tolto: 7) articolo 208, sull'indennizzo per danni;
tolto: 8) articolo 209, sulle modalita' di pagamento delle competenze e conguagli;
tolto: 9) articolo 211, sull'assistenza sanitaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987 N. 49
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art28 · fonte del testo
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