Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987. 161 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Al personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera a), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario e' aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate. Durante il congedo ordinario e' corrisposta al predetto personale l'indennita' di servizio di cui all'articolo 28. Al personale civile e militare spetta il pagamento delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per se' e, qualora il servizio sia di durata superiore ad un anno, anche per i familiari a carico. La misura e le modalita' del pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro. Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia. Il diritto e' acquisito dopo diciotto mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati prima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987 N. 49

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art29 · fonte del testo

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