Art. 19 — Doveri del personale inviato all'estero
Provvedimento abrogato dalla l. 26 febbraio 1987 n. 49.
Abrogato dal 1 marzo 1987
Provvedimento abrogato dalla l. 26 febbraio 1987 n. 49.
Abrogato dal 1 marzo 1987
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987. 124 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il personale inviato in servizio all'estero e' tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alla dignita' del proprio compito, alle finalita' della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non puo' in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare. Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attivita' di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza. Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio vigila altresi' sul corretto svolgimento delle attivita' del personale italiano assunto alle dipendenze del Paese ospite o di organismi internazionali operanti nel Paese medesimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987 N. 49
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art19 · fonte del testo
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