Art. 4 — Falsità nelle comunicazioni
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1986 al 1 gennaio 1994. 187 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle societa' e degli enti esercenti attivita' finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle societa' ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-04-17;114~art4 · fonte del testo
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