Art. 8 — Comunicazioni periodiche alla clientela
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994. 232 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonche' su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facolta' per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalita' per le comunicazioni di cui al comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-17;154~art8 · fonte del testo
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