Art. 1 — Obblighi di comunicazione
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1986 al 1 gennaio 1994. 579 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso societa' controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni di societa' o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attivita' creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attivita' finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalita' e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresi' la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potra' essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Le societa' e gli enti con sede in Italia che esercitano attivita' creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso societa' controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorita' competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata. Le societa' e gli enti con sede in Italia che esercitano attivita' creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso societa' controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunita' economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma 2. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia puo' richiedere alle societa' ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorche' non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonche' la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonche' delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia puo' eseguire ispezioni presso le societa' e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorita' di controllo o di vigilanza. La Banca d'Italia puo' altresi' consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle societa' e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-04-17;114~art1 · fonte del testo
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