Art. 2 — Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1986 al 1 gennaio 1994. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La Banca d'Italia puo' scambiare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, informazioni con le autorita' competenti degli altri Paesi comunitari anche ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata. Inoltre, se previsto da accordi internazionali basati sulla reciprocita', la Banca d'Italia puo' procedere allo scambio di informazioni con le autorita' di controllo dei Paesi extracomunitari, nonche' stabilire che le disposizioni dei commi 3 e 6 dell'articolo 1 si applichino anche alle societa' e agli enti il cui capitale sia detenuto, direttamente ovvero attraverso societa' controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, da aziende e istituti di credito aventi sede in un Paese extracomunitario. I dati e le notizie ottenuti ai sensi della presente legge, anche a seguito di scambio di informazioni con autorita' di controllo di Paesi esteri, sono utilizzati ai soli fini della vigilanza su base consolidata e sono tutelati dal segreto d'ufficio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-04-17;114~art2 · fonte del testo
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