Corte costituzionale

Sentenza n. 318/2002

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/07/2002 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della

legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso

con ordinanza emessa il 30 gennaio 2001 dal Tribunale di Pesaro,

sezione specializzata agraria, nel procedimento civile vertente tra

Mari Rossana e Bacchiocchi Ino, iscritta al n. 296 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, 1ª serie speciale, n. 17 dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Mari Rossana;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice

relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato Giulio Catelani per Mari Rossana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa e depositata il 30 gennaio 2001, il

Tribunale di Pesaro, sezione specializzata agraria, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio

1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Espone il rimettente che il giudizio a quo ha ad oggetto la

domanda di fissazione del canone di affitto di un fondo agricolo in

una misura maggiore di quella corrisposta dall'affittuario, con

condanna di quest'ultimo al pagamento delle differenze a decorrere

dall'annata agraria 1994/1995. Tale domanda - secondo il medesimo

rimettente - dovrebbe allo stato essere rigettata, in base al

combinato disposto degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982,

secondo cui per la determinazione del canone deve essere preso a base

il reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge

4 aprile 1939, n. 589 (Revisione generale degli estimi dei terreni),

mentre risulterebbe meritevole di accoglimento nel caso in cui la

proposta questione di legittimità costituzionale venisse accolta.

Ciò posto, secondo il giudice a quo, le norme impugnate

sarebbero, innanzitutto, in contrasto con il principio di

eguaglianza, in quanto - stante la possibilità, prevista

dall'art. 45 della stessa legge, che le organizzazioni professionali

agricole stipulino contratti collettivi in materia di contratti

agrari (anche in deroga alle norme della medesima legge, ex art. 58)

- situazioni omogenee risulterebbero diversamente disciplinate in

dipendenza del fatto che esistano o meno, in ciascuna regione,

siffatti contratti collettivi.

Le stesse norme - stabilendo che il canone vada calcolato sulla

base del reddito dominicale e che il reddito dominicale da prendere

in considerazione sia ancora quello stabilito con il regio

decreto-legge n. 589 del 1939, nonostante l'intervenuta revisione

degli estimi - violerebbero poi la garanzia costituzionale del

diritto di proprietà, in quanto condurrebbero alla determinazione di

canoni di affitto irrisori ed addirittura simbolici, impedendo

altresì, in tal modo, l'instaurazione di equi rapporti sociali.

Precisa il rimettente di non ignorare che questa Corte, con

sentenza n. 139 del 1984, ha dichiarato non fondata una analoga

questione di legittimità costituzionale. Rileva, peraltro, che in

quella stessa sentenza la Corte ebbe ad osservare che l'ulteriore

protrarsi del ricorso ad un catasto vecchio di circa un cinquantennio

non avrebbe potuto razionalmente giustificarsi e sottolinea come, nel

frattempo, tali dati catastali abbiano ancor più perso idoneità a

rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni agricoli.

2. - Si è costituita in giudizio Rossana Mari, attrice nella

causa pendente dinanzi al giudice rimettente, concludendo per

l'accoglimento della questione sulla scorta di argomentazioni

analoghe a quelle esposte nell'ordinanza di rimessione.

In particolare, la parte privata insiste perché, attraverso la

caducazione dell'art. 62 della legge n. 203 del 1982, sia restituita

alle parti "la facoltà di procedere alla contrattazione diretta del

canone che sia conforme ai prezzi di mercato". Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Pesaro dubita, in riferimento agli artt. 3,

42 e 44 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli

artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti

agrari), in quanto prevedono un meccanismo di determinazione del

canone di equo affitto ancora basato - nonostante l'intervenuta

revisione degli estimi catastali - sul reddito dominicale stabilito a

norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 (Revisione

generale degli estimi dei terreni), convertito, con modificazioni, in

legge 29 giugno 1939, n. 976.

Ad avviso del rimettente, la normativa impugnata si porrebbe in

contrasto con il principio di eguaglianza, potendo essere derogata

solamente mediante accordi collettivi tra organizzazioni

professionali agricole, operanti su base regionale, con conseguente

disparità di trattamento tra i proprietari di terreni situati nelle

regioni ove siffatti accordi siano stati stipulati e i proprietari di

terreni situati nelle altre regioni.

Le stesse norme, inoltre, violerebbero il criterio di

ragionevolezza facendo riferimento a dati catastali ormai inidonei a

rappresentare le caratteristiche effettive dei terreni e, comportando

la fissazione di canoni di affitto irrisori, violerebbero anche la

tutela costituzionale del diritto di proprietà e precluderebbero

l'instaurazione di equi rapporti sociali.

2. - La questione è fondata, nei termini di seguito precisati.

3. - Il canone di equo affitto dei fondi rustici è individuato -

secondo il sistema delineato dalle norme impugnate, in riferimento

all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 - mediante la

moltiplicazione del reddito dominicale per coefficienti, determinati

dalla commissione tecnica provinciale nelle apposite tabelle,

compresi tra un minimo ed un massimo fissati, attualmente,

dall'art. 9 della legge n. 203 del 1982.

In assenza delle suddette tabelle il canone è determinato, in

via provvisoria, ai sensi dello stesso art. 9, comma quarto,

moltiplicando il reddito dominicale per settanta.

Nell'uno e nell'altro caso il reddito dominicale di riferimento,

secondo l'art. 62 della predetta legge n. 203 del 1982, è, "sino

all'entrata in vigore di una nuova legge che disciplini la materia",

quello stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939,

n. 589, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 1939,

n. 976, e ciò "ancorché intervenga la revisione degli estimi

catastali".

Giova ricordare che le previgenti discipline del canone di equo

affitto - pur esse basate sul reddito dominicale stabilito a norma

del regio decreto-legge n. 589 del 1939 - furono colpite da

declaratorie di illegittimità costituzionale, con sentenze n. 155

del 1972 e n. 153 del 1977, nella parte in cui prevedevano

coefficienti di moltiplicazione del suddetto reddito dominicale

assolutamente inadeguati ad assicurare una remunerazione non

irrisoria del capitale fondiario.

Intervenuta, a seguito della seconda delle richiamate sentenze,

la vigente legge n. 203 del 1982, questa Corte ritenne non fondate,

con la sentenza n. 139 del 1984, le questioni di legittimità

costituzionale sollevate, sotto i medesimi profili, riguardo

all'art. 9 della suddetta legge, recante appunto i nuovi

coefficienti, rilevando come il legislatore avesse questa volta

inteso, "almeno in linea di tendenza", accogliere i rilievi da essa

formulati nelle due precedenti sentenze, attenendosi così al dettato

costituzionale, ed in particolare all'art. 44 della Costituzione,

secondo il quale, relativamente alla proprietà terriera, la legge

deve tendere all'obiettivo "di conseguire il razionale sfruttamento

del suolo e di stabilire equi rapporti sociali".

Nella medesima sentenza si riconosceva, tuttavia, l'esistenza,

nel sistema, di "insufficienze e disarmonie", principalmente

derivanti dal fatto che, a base della determinazione del canone,

erano ancora presi in considerazione i dati catastali del 1939, i

quali, per il lungo periodo trascorso, perdevano sempre più la

idoneità a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni

agricoli. Considerata la ormai imminente (all'epoca) entrata in

vigore dei nuovi dati catastali, questa Corte avvertiva, pertanto,

come non fosse razionalmente giustificabile l'ulteriore protrarsi del

ricorso ad un catasto vecchio di circa un cinquantennio e la mancata

utilizzazione di elementi che risultavano invece idonei a

rappresentare la realtà attuale e quindi a porre i rapporti tra

concedente e affittuario su un piano ad essa più rispondente.

Deve, a questo punto, rilevarsi che le modificazioni derivanti

dalla prima revisione del catasto terreni del 1939, disposta con

decreto ministeriale 13 dicembre 1979 (Revisione generale degli

estimi dei terreni), cui si faceva riferimento nella sentenza n. 139

del 1984, hanno acquistato effetto a decorrere dal 1 gennaio 1988, in

virtù dell'art. 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326

(Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta

sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per

assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e

dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello

scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in

materia tributaria), convertito in legge, con modificazioni,

dall'art. 1, comma 1, della legge 3 ottobre 1987, n. 403, e che una

ulteriore revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe

d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del

classamento dei terreni e dei relativi criteri è prevista

dall'art. 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato

dall'art. 26, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28

(Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento

dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del

catasto).

Non è, invece, sin qui intervenuta la nuova disciplina della

materia dei contratti agrari, pur espressamente prevista

dall'art. 62, primo comma, della legge n. 203 del 1982.

In tale situazione, il meccanismo di determinazione del canone di

equo affitto di cui agli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982,

basato sul reddito dominicale risultante dal catasto terreni del

1939, rivalutato in base a meri coefficienti di moltiplicazione,

risulta privo, ormai, come già evidenziato da questa Corte, di

qualsiasi razionale giustificazione, sia perché esistono dati

catastali più recenti ed attendibili ai quali fare eventualmente

riferimento sia perché in ogni caso, a distanza di oltre un

sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qualsiasi

idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei

terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base

di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia

costituzionale della proprietà terriera privata e tale da

soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di

equi rapporti sociali, imposta dall'art. 44 della Costituzione.

Esula, evidentemente, dai poteri di questa Corte la scelta di un

diverso criterio di calcolo del canone di equo affitto, in quanto

riservata per sua natura alla discrezionalità del legislatore, né

può d'altro canto ipotizzarsi la caducazione del solo art. 62 della

legge, contenente il rinvio al catasto del 1939, atteso che i

coefficienti di moltiplicazione previsti dall'art. 9 sono stati

individuati dal legislatore proprio in funzione della vetustà del

catasto di riferimento, cosicché sarebbe del tutto ingiustificata la

pura e semplice applicazione di quei coefficienti ai valori

risultanti dalla più recente revisione degli estimi.

Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale di entrambe

le norme denunciate, restando assorbita ogni ulteriore censura

sollevata dal rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 9 e 62

della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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