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[1]((Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il Pretore, con apposito decreto, ordina che si proceda nel giorno prefisso a quest' uopo dall'avviso' d'asta al terzo esperimento col ribasso di due terzi sul prezzo indicato dall'articolo precedente.
[2]Pero' non potra' farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto lo esplicito consenso dall'Intendente di finanza e in mancanza di tale consenso l'esattore avra' diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovraimposte a titolo di inesigibilita', giusta le vigenti disposizioni.
[3]Non presentandosi oblatori al terzo esperimento, l'immobile e' devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovrimposte e per diritti di cancelleria, da non oltrepassare pero' la meta' del prezzo indicato dal precedente articolo 51 e salve le disposizioni contenute nell'articolo 87 per il caso che la esecuzione risulti insufficiente.
[4]La detta somma che andra' prima a sconto delle imposte e sovrimposte, sara' rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.
[5]L'esattore non puo' essere mai deliberatario)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1882, n. 674
3La L. 2 aprile 1882, n. 674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia".
Testo in vigore dal 12 febbraio 1897 al 16 dicembre 2009
