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[1]((Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il Pretore, con apposito decreto, ordina che si proceda nel giorno prefisso a quest' uopo dall'avviso' d'asta al terzo esperimento col ribasso di due terzi sul prezzo indicato dall'articolo precedente.

[2]Pero' non potra' farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto lo esplicito consenso dall'Intendente di finanza e in mancanza di tale consenso l'esattore avra' diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovraimposte a titolo di inesigibilita', giusta le vigenti disposizioni.

[3]Non presentandosi oblatori al terzo esperimento, l'immobile e' devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovrimposte e per diritti di cancelleria, da non oltrepassare pero' la meta' del prezzo indicato dal precedente articolo 51 e salve le disposizioni contenute nell'articolo 87 per il caso che la esecuzione risulti insufficiente.

[4]La detta somma che andra' prima a sconto delle imposte e sovrimposte, sara' rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

[5]L'esattore non puo' essere mai deliberatario)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1882, n. 674

3

La L. 2 aprile 1882, n. 674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia".

Testo in vigore dal 12 febbraio 1897 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 febbraio 1897

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1892 al 12 febbraio 1897. 42 parole tolte, 96 parole aggiunte in 5 capoversi.

Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il tolto: pretore, con decreto da pubblicarsi, a cura del cancelliere nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente, aggiunto: Pretore, con apposito decreto, ordina che si procedatolto: , nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, aggiunto: nel giorno prefisso a quest' uopo dall'avviso' d'asta al terzo esperimento tolto: sulla meta' del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51 aggiunto: col ribasso di due terzi sul prezzo indicato dall'articolo precedente.

aggiunto: Pero' non potra' farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto lo esplicito consenso dall'Intendente di finanza e in mancanza di tale consenso l'esattore avra' diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovraimposte a titolo di inesigibilita', giusta le vigenti disposizioni.

Non presentandosi oblatori al terzo esperimento, l'immobile e' devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte tolto: sovrimposte aggiunto: e sovrimposte e per diritti di cancelleria, da non oltrepassare pero' la meta' del prezzotolto: , come sopra indicato, o aggiunto: indicato dal precedente articolo 51 e salve le disposizioni contenute tolto: nell'art. 87, aggiunto: nell'articolo 87 per il caso che tolto: l'esecuzione aggiunto: la esecuzione risulti insufficiente.

La detta somma aggiunto: che andra' prima a sconto delle imposte e sovrimposte, sara' rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta. tolto: L'elettore

aggiunto: L'esattore non puo' essere mai deliberatario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art54 · fonte del testo

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