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[1]((Quando sia tornato utile il secondo esperimento, il pretore con decreto, da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla meta' del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.
[2]Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, immobile e' devoluto di diritto al Demanio dello Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intiero credito dell'esattore per imposte erariali, sovrimposte e relative spese di atti esecutivi, e che sara' rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.
[3]L'esattore non puo' mai essere deliberatario)).
Testo in vigore dal 15 gennaio 1877 al 1 gennaio 1883
