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[1]Quando sia tornato inutile il secondo esperimento il Pretore, con decreto da pubblicarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla meta' del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.
[2]Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile e' devoluto di diritto al Demanio dello Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intiero credito dell'Esattore per imposte erariali e sovrimposte.
[3]L'Esattore non puo' mai essere deliberatario.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 15 gennaio 1877
