Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1883 al 10 maggio 1892. Leggi il testo vigente →
[1]((Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore, con decreto da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla meta' del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.
[2]Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile e' devoluto di diritto allo Stato, per una somma corrispondente all'ammontare dello intiero credito dell'esattore per imposte erariali, sovrimposte e relative spese di atti esecutivi, da non oltrepassare pero' la meta' del prezzo come sopra indicato, e salve le disposizioni contenute nell'art. 87 per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente.
[3]La detta somma che andra' prima a sconto delle imposte e sovrimposte, poi delle spese, sara' rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.
[4]L'esattore non puo' essere mai deliberatario)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1882, n. 674
3La L. 2 aprile 1882, n. 674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1883 al 10 maggio 1892
