Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1892 al 12 febbraio 1897. Leggi il testo vigente →
[1]((Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore, con decreto da pubblicarsi, a cura del cancelliere nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla meta' del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51.
[2]Non presentandosi oblatori al terzo esperimento, l'immobile e' devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte sovrimposte, da non oltrepassare pero' la meta' del prezzo, come sopra indicato, o salve le disposizioni contenute nell'art. 87, per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente. La detta somma sara' rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta. L'elettore non puo' essere mai deliberatario)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1882, n. 674
3La L. 2 aprile 1882, n. 674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia".
Testo in vigore dal 10 maggio 1892 al 12 febbraio 1897
