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[1]Chiunque maltratta o spoglia infermi o feriti, ancorche' nemici, ovvero sottrae ed essi denaro od oggetti, e' punito con la reclusione non inferiore ai cinque anni.

[2]Se il fatto sia commesso con violenza alla persona, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni.

[3]Se il colpevole sia un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo o ferito, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni, e se il fatto sia commesso con violenza la pena e', secondo le circostanze, dell'ergastolo o della morte previa degradazione.

Testo in vigore dal 17 luglio 1912 al 23 febbraio 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;740~art4 · fonte del testo

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