[1]Chiunque maltratta o spoglia infermi o feriti, ancorche' nemici, ovvero sottrae ed essi denaro od oggetti, e' punito con la reclusione non inferiore ai cinque anni.
[2]Se il fatto sia commesso con violenza alla persona, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni.
[3]Se il colpevole sia un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo o ferito, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni, e se il fatto sia commesso con violenza la pena e', secondo le circostanze, dell'ergastolo o della morte previa degradazione.
[4]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 21 febbraio 1919, n. 157
1Il Regio Decreto 21 febbraio 1919, n. 157 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' concessa amnistia per i reati di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 23 febbraio 1919
