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[1]La costituzione della Societa' e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli articoli 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio.
[2]Lo statuto deve determinare espressamente:
[3]la sede della Societa';
[4]i fini pei quali e' costituita;
[5]le condizioni e le modalita' di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano;
[6]le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;
[7]le discipline alla cui osservanza e' condizionata la validita' delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;
[8]l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;
[9]la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
[10]la costituzione della rappresentanza della Societa' in giudizio e fuori;
[11]le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della Societa' e le modificazioni dello statuto, semprecche' le medesime non sieno contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 29 aprile 1886 al 19 dicembre 2012
